Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37604 del 26/03/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37604 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RODIA GENNARO N. IL 02/10/1947
avverso la sentenza n. 94/2012 CORTE ASSISE APPELLO di
NAPOLI, del 29/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. T,” I t o t5
che ha concluso per f25;„

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 26/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il 5 giugno 2011 su indicazione di un privato che nel bosco aveva
notato una mano fuoriuscire dal terreno, veniva rinvenuto il
cadavere di una donna, ormai devastato, comunque identificato in
quello di Galyna Dotsyak, cittadina ucraina che era scomparsa dal
16 maggio precedente. La causa della morte veniva individuata in
una azione violenta di reiterati colpi inferti con una mazza ferrata
che avevano provocato lo sfondamento del cranio; l’esame
autoptico aveva altresì rivelato fratture da difesa agli arti superiori
nonché lesioni da calci e pugni successivi alle lesioni più gravi. Le
indagini si indiriz7avano verso la persona di Rodia Gennaro, attuale
imputato, per i rapporti assai stretti di questi con la vittima, verso la
quale aveva pubblicamente dimostrato un atteggiamento di
prepotenza e di gelosia spesso sfociata in atti di violenza fisica; sul
luogo del ritrovamento venivano poi rivenuti, tra i rifiuti con i quali
l’omicida aveva ricoperto la vittima, la scatola di un medicinale
usato dall’imputato e due cicche di sigaretta il cui DNA
corrispondeva a quello della nuora dell’imputato, con lui
convivente; si accertava altresì che il luogo del rinvenimento della
vittima era abitualmente frequentato dall’imputato, che qui era stato
casualmente controllato dalla polizia mentre si intratteneva con una
donna straniera e qui si era fatto fotografare insieme alla vittima.
Sulla base di tali elementi, in uno con le testimonianze numerose
delle amiche della vittima, del suo datore di lavoro (la vittima
svolgeva il lavoro di badante) degli esiti dell’esame autoptico, di
alcune intercettazioni ambientali, degli esiti dei sopralluoghi di P.G.
sui luoghi del ritrovamento del cadavere e dei tabulati telefonici
relativi alle telefonate dell’imputato, Rodia Gennaro veniva
accusato dell’omicidio volontario, aggravato dai futili motivi e dalla
crudeltà, di Galyna Dotsyak e del reato di soppressione di cadavere,
quest’ultimo reato in concorso con il cugino Rodia Gennaro,
separatamente giudicato per questo.
All’esito del giudizio abbreviato il GIP del Tribunale di Avellino, il
16 giugno 2012, rigettate le eccezioni processuali proposte dalla
difesa, sulle quali si tornerà, riconosceva l’imputato colpevole dei
reati ascrittigli uniti dalla continuazione e lo condannava alla pena
dell’ergastolo.
2. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello il Rodia,
reiterando le eccezioni processuali relative alla nullità dei verbali di
refertazione e sequestro ed alla inutilizzabilità di tutte le attività
i

tecniche svolte nel corso delle indagini preliminari, e chiedendo, nel
merito, l’assoluzione da entrambi i reati contestatigli per non aver
commesso il fatto, comunque l’esclusione delle contestate
aggravanti, la derubricazione del reato di soppressione di cadavere
in quello di occultamento, il riconoscimento delle attenuanti
generiche prevalenti e la riduzione della pena inflittagli.
La Corte di assise di appello di Napoli, con sentenza del
30.11.2013, rigettava le eccezioni processuali, confermava il
giudizio di colpevolezza riducendo peraltro la pena ad anni trenta di
reclusione e rigettava ogni altra istanza difensiva.
Il giudice di secondo grado confermava, in particolare, le
valutazioni in fatto e giuridiche del giudice di prima istanza, tenuto
conto altresì che, nel corso del giudizio di appello, l’imputato aveva
chiesto di rendere dichiarazioni spontanee, con le quali aveva reso
confessione circa l’omicidio della donna ancorchè in circostanze
diverse da quelle riconosciute a suo carico dalla sentenza di
condanna del GUP. Dichiarava infatti il prevenuto di aver reagito
ad una azione violenta della donna, che lo aveva colpito al torace ed
alle gambe con un bastone raccolto da terra, ed agli insulti della
stessa la quale, dicendogli che era vecchio, gli aveva preannunciato
la fine della loro relazione, cagionando per tutto questo la sua
reazione violenta al di fuori di ogni controllo di sè; dichiarava
ancora l’imputato che, verificata la morte della vittima, aveva
telefonicamente chiesto l’aiuto del cugino, Rodia Modestino, il
quale con lui aveva praticato una fossa nel terreno dove era stato
deposto ed occultato il corpo senza vita della donna.
3. Ricorre per cassazione l’imputato personalmente, con due atti
distinti, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata e
sviluppando i seguenti motivi di doglianza.
3.1 Col primo motivo di impugnazione denuncia il ricorrente la
inutilizzabilità della consulenza autoptica sul cadavere della vittima
per violazione degli artt. 24 e 111 della Cost. in relazione agli artt.
223 e segg. c.p.p. sul rilievo che sarebbe stato allontanato
coattivamente il CT di parte per il suo ostruzionismo nel corso delle
operazioni e che siffatta circostanza rileverebbe a titolo di nullità ex
art. 178 co. 1 lett. C) della consulenza autoptica.
3.2 Col secondo motivo di censura denuncia il ricorrente violazione
di legge in relazione al diniego di incidente probatorio formulato al
GIP ai sensi dell’art. 400 c.p.p., sul rilievo che tale diniego è stato
motivato con l’argomento che l’autopsia è accertamento tecnico
irripetibile di competenza del PM insindacabile da parte del GIP.
3.3 Col terzo motivo di censura denuncia ancora il ricorrente la
nullità dei verbali di refertazione e sequestro eseguiti il 9.7. ed il
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29.7. sul luogo del ritrovamento cadaverico per violazione degli
artt. 244, 364, 357, 373 e 370 c.p.p., in relazione all’art. 178 co. 1
lett. C) C.P.P., giacchè in costanza di inutilizzabilità patologica in
quanto le attività tecniche richiamate sarebbero state eseguite con
“apprensione del tutto avulsa dai necessari rigidi protocolli da
eseguire”.
3.4 Col quarto motivo di impugnazione denuncia il ricorrente
violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento al
giudizio di colpevolezza per il reato di cui all’art. 575 c.p. ed al
reato di occultamento di cadavere, in particolare osservando che il
quadro indiziario a carico dell’imputato non consentirebbe la
conferma della condanna, integrando esso una mera ipotesi
investigativa.
3.5 Col quinto motivo di impugnazione lamenta il ricorrente il
riconoscimento del motivo abbietto e dell’aver agito con crudeltà,
in particolare osservando: la causale dell’omicidio è stata
individuata non nella gelosia ma nell’evidente volontà punitiva del
Rodia; in realtà l’imputato agì per gelosia, perché non accettava di
essere lasciato dalla vittima e perché questo provocava al prevenuto
sofferenza; di qui la sua reazione comunque estranea alle ragioni
valorizzate in sentenza.
3.6 Col sesto motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente
la illegittima applicazione alla fattispecie dell’aggravante di cui
all’art. 61 c.p., n. 4, in particolare osservando: non ha tenuto conto
il giudice di merito che l’epilogo della vicenda si consumò in uno
stato di assoluta concitazione, mentre l’imputato era in un
incontenibile stato d’ira; la reiterazione dei colpi era finalizzata alla
consumazione dell’omicidio e non per infliggere ulteriori e non
necessarie sofferenze alla vittima.
4. L’imputato si è altresì difeso, ancora una volta personalmente,
con un ulteriore atto scritto a mano, con il quale ribadisce,
preliminarmente, le eccezioni processuali già illustrate con in primi
tre motivi del ricorso principale, per poi passare a trattare,
diffusamente e causidicamente, ogni profilo fattuale della vicenda,
accreditando, così pare di comprendere, una illogicità della
motivazione. Rileva a tal fine il Rodia che la relazione autoptica
del consulente del P.M. è stata depositata in ritardo e comunque in
tempi tali da impedire una relazione di parte; che, nel merito,
insufficiente è la motivazione di condanna in costanza di un
processo indiziario, che il capello tra le dita della vittima non
riferibile all’imputato, indica una pista di indagine certa
abbandonata senza ragione; che manca la ricostruzione del delitto e
non è stata rinvenuta l’arma del delitto; che la consulenza autoptica
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non ricostruisce con precisione né la dinamica né la causa della
morte; che essa consulenza accrediterebbe l’intervento di più
persone, per poi contraddittoriamente concludere che ad uccidere è
stata, da sola, una persona che avrebbe trascinato il corpo esanime;
che per questo non si conosce con certezza neppure il luogo del
delitto; nulla è stato fatto dopo il ritrovamento, ad 11 metri dal
luogo dove giaceva il corpo della vittima, di una pietra portante una
macchia rossiccia e su di essa sono mancati adeguati accertamenti a
dimostrazione di indagini approssimative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Manifestamente infondati sono i primi tre motivi di ricorso che
appare opportuno valutare unitariamente giacchè tutti caratterizzati
dalla medesima natura processuale delle censure prospettate.
Ebbene, in primo luogo ne va sottolineata la diffusa genericità
giacchè sinteticamente e non specificamente chiariti i profili
rubricati per ognuno di essi. A parte ciò le eccezioni ignorano del
tutto le ragioni ripetutamente illustrate nei due gradi di merito,
soprattutto quelle del GUP in sede di motivazione di prime cure,
con le quali, in linea generale, si sono richiamate, innanzitutto, le
forme in cui si è celebrato il giudizio, quelle del rito abbreviato e
cioè allo stato degli atti, per poi considerare che, a tutto concedere,
la mancata presenza del difensore alla refertazione sul luogo del
delitto ed all’esame autoptico integrano nullità non eccepite
tempestivamente (sez. 6, n. 53599, 10.12.2014, rv. 261872) ed in
ogni caso violazioni processualmente non patologiche eppertanto
irrilevanti attese le forme processuali scelte dall’imputato per essere
giudicato. Nel giudizio abbreviato infatti, come è noto, per ormai
consolidato indirizzo interpretativo della Corte, sono deducibili e
rilevabili di ufficio soltanto le nullità di carattere assoluto e le
inutilizzabilità cosiddette patologiche (ex multis: Cass., sez. 2, n.
19483, 16.4.2013, rv. 256038).
A tali considerazioni, comunque decisive ed ignorate dalle difese
del ricorrente, può aggiungersi che non risulta indicato dalla parte
interessata alcun specifico vulnus difensivo subito dall’imputato in
seguito alle denunciate violazioni.
Quanto, infine, al diniego di incidente probatorio per l’esame
autoptico del cadavere, correttamente è stato sottolineato lo stato di
avanzata decomposizione in cui si trovava il cadavere della povera
vittima, abbandonato sotto un leggero strato di terra per oltre due
settimane ed ormai irriconoscibile, per concludere che la
consulenza del P.M. si atteggiava ad attività istruttoria
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imprescindibile, urgente e, soprattutto, processualmente irripetibile
in costanza di una rapida alterazione del cadavere.
Né possono essere riconosciute, infine, prerogative difensive in
presenza di un atteggiamento come quello tenuto dal CT di parte
(diffusamente ed analiticamente descritto dal gup nella sua sentenza
per alcune pagine) il quale è stato opportunamente messo alla porta
dopo aver ritardato per alcune ore, con eccezioni ridicole, estranee
alle sue competenze tecniche (ad esempio quelle sulla formazione
del verbale) e prive di significato processuale, le operazioni.
Il contraddittorio nel processo si fonda sulla leale contrapposizione
delle parti ed in presenza di un palese abuso delle prerogative
difensive, legittimamente può essere escluso il difensore ovvero il
suo consulente dall’attività di indagine alla quale, peraltro, aveva
una mera facoltà di assistere.
In conclusione le eccezioni difensive di cui ai primi tre motivi di
impugnazione sono manifestamente infondate eppertanto
inammissibili .
2. Manifestamente infondati sono, altresì, il quarto motivo di
impugnazione e le doglianze fittamente sviluppate con la memoria
difensiva aggiunta, anch’essi da valutare cumulativamente in
quanto relativi alla ricostruzione della vicenda ed al merito delle
accuse riconosciute fondate con la sentenza impugnata.
Il quarto motivo, in particolare, si appalesa come del tutto generico,
sviluppato apoditticamente in sei righi dove concetti astratti
completano una tesi di non colpevolezza altrettanto astrattamente
affermata. Nulla osserva poi il ricorrente sulla confessione resa in
grado di appello e come essa si coordini con la protesta di
innocenza.
Ed anche il profluvio di argomenti affidato dall’imputato al suo atto
scritto di 22 pagine, fittissime, si appalesa generico e comunque
confuso nella ricostruzione alternativa di una vicenda con la quale
si nega ogni sua partecipazione all’omicidio.
Anche in tale atto difensivo nulla dice il ricorrente sulla confessione
particolareggiata resa, spontaneamente, davanti al giudice di
secondo grado e nulla del suo dire è in grado, nel confuso
argomentare su episodi affastellati senza logica e costrutto, di
inficiare la logica ricostruzione dei giudici di merito, fondata su
prove ed indizi di indubbia significatività e decisività.
L’imputato, annotano diligentemente i giudici territoriali, aveva con
la vittima un relazione, era di essa geloso ed a più riprese si era
dimostrato per questo prepotente e violento (plurime e concordi
testimonianze provano l’assunto); era solito frequentare il luogo ove
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la vittima fu sotterrata (qui fu controllato dalla polizia mentre si
intratteneva con una donna straniera e qui si fece fotografare, in
altra circostanza, con la vittima), e qui sono stati trovati una scatola
di medicinali usati dal prevenuto e due cicche di sigarette che
l’esame del DNA ha riferito alla nuora, l’una e le altre comprese tra
i rifiuti con i quali l’assassino ha coperto la vittima e cercato di
mascherare il luogo (nei pressi si trova una discarica dove
mensilmente l’imputato portava i rifiuti di famiglia raccolti in
appositi contenitori tenuti all’aperto); di tali reperti l’imputato si
mostra preoccupato nel corso di una intercettazione (anch’essa
ignorata nel profluvio delle 22 fitte pagine difensive) nella quale è
trascritta la sua richiesta alla moglie di distruggere le scatole di
medicinali, analoghi a quello la cui scatola è stata ritrovata sul
luogo del delitto, presenti in casa.
In termini di coerente logicità nei giudizi di merito sono stati
ritenuti provati, quindi, il movente, l’abitualità dell’imputato a
recarsi sul luogo del delitto, la circostanza che con i rifiuti
provenienti dalla sua abitazione l’assassino ha coperto la povera
vittima, la preoccupazione del prevenuto per queste tracce lasciate
sul luogo del delitto, le telefonate al cugino a cavallo dell’omicidio,
il cugino che, secondo l’accusa (e secondo quanto confessato dal
prevenuto in sede di appello) lo aiutò a sotterrare la povera vittima.
Il tutto in un quadro probatorio nel cui ambito nulla consente di far
riferimento ad una possibile ipotesi alternativa.
Anche le censure dell’atto in esame si appalesano pertanto
manifestamente infondate.
3. Ancora manifestamente infondati sono, infine, il quinto ed il
sesto motivo di impugnazione, con i quali il ricorrente sostiene la
tesi della illegittima applicazione delle aggravanti contestate, quella
dell’aver agito per motivi futili e quello dell’aver agito con crudeltà
verso le persone (rispettivamente art. 61 c.p., co. 1, nn. 1 e 4).
Orbene, col quinto motivo il ricorrente sviluppa un argomentare del
tutto generico, peraltro preceduto da una premessa disordinata e
sconclusionata, in fatto, sulle vicende che precedettero il delitto,
richiamando, senza ulteriori specifiche ed apprezzabili censure,
l’aggravante di cui al n. 1 dell’art. 61 c.p. ma senza nulla dire, in
particolare, sull’aggravante della crudeltà, peraltro indicata in
premessa come oggetto della doglianza.
Ancorchè sinteticamente, con l’ultimo motivo di impugnazione il
ricorrente abbozza viceversa una tesi giuridica riconoscibile come
tale, contestando specificamente l’applicazione a suo carico della
aggravante di cui al n. 4 dell’art. 61 c.p..
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4. Il ricorso è, in conclusione, inammissibile ed alla declaratoria di
inammissibilità consegue, in quanto statuite dall’art. 616 c.p.p., sia
la condanna al pagamento delle spese del procedimento, sia quella
al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
somma che si stima equo determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 26 marzo 2015

Ebbene, osserva sul punto la Corte che le modalità della condotta
omicidiaria, brutali ed odiosamente violente, secondo la logica
ricostruzione dei giudici di merito, evidenziano proprio quel quid
pluris rispetto a quanto necessario per l’omicidio di cui
costantemente discetta il giudice di legittimità al fine di ritenere
legittimamente riconosciuta l’aggravante in esame.
Motiva in particolare il giudice dell’appello (pag. 20 della sentenza)
che, dopo averle sfondato il cranio e prima della sua morte, “giusta
gli esiti dell’accertamento autoptico”, e dopo averla ripetutamente
colpita sulle braccia atteggiate a difesa, l’imputato colpì
reiteratamente con calci ed altri colpi di bastone la vittima ormai a
terra, di guisa che tali ultimi colpi appaiono destinati a fare
ulteriormente soffrire la vittima e ad infliggerle il massimo della
umiliazione (Cass., Sez. I, n. 27163, 28.5.2013, rv. 256476; id., n.
2489, 14.10.2014, rv. 262179).
Non può pertanto negarsi che la motivazione appena sintetizzata sia
coerente e logica oltre che rispettosa dell’insegnamento della corte
di legittimità, di guisa che non può ad essa sostituire il Collegio una
sua diversa valutazione.
Il motivo, manifestamente infondato, è pertanto, inammissibile.

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