Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37603 del 13/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37603 Anno 2018
Presidente: DE AMICIS GAETANO
Relatore: VIGNA MARIA SABINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Niang Fall nato il 17/03/1986 in Senegal
avverso la ordinanza emessa in data 12/04/2018 dal Tribunale del riesame di
Torino

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante
Spinaci che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

1

Data Udienza: 13/07/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Torino, in funzione di
tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame presentata
nell’interesse di Niang Fall Serigne avverso l’ordinanza pronunciata dal Giudice

con la quale è stata applicata al medesimo la misura della custodia cautelare in
carcere per il delitto di cui all’art. 73, comma 1, TU stup. (capo 1) .
1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici della cautela è stata
ritenuta sussistente la gravità indiziaria dell’ indicato delitto sulla base del
servizio di osservazione e pedinamento svolto dalla polizia giudiziaria presso
l’abitazione di via Colonna dalla quale era visto entrare e uscire ripetutamente
l’indagato il quale, seguito mentre si allontanava a bordo di un veicolo, è stato
trovato in possesso delle chiavi dell’abitazione e di una pallina contenente
sostanza stupefacente dello stesso tipo di quella poi rinvenuta nell’abitazione
all’interno della quale la polizia giudiziaria si era introdotta per eseguire la
perquisizione utilizzando le chiavi sequestrate, ma dovendo poi forzare la porta
perché la serratura si era bloccata in corrispondenza della seconda mandata,
reperendo all’interno grammi 230 di sostanza stupefacente di tipo cocaina ed
eroina, sostanza da taglio, materiale e strumenti atti al confezionamento.

2. Ricorre Niang Fall Serigne, a mezzo del difensore avv. Giuseppe Bernardo,
che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata denunciando l’illogicità della
motivazione per avere il Tribunale del riesame motivato la relazione di
detenzione della sostanza stupefacente rinvenuta nell’abitazione di via Colonna,
sulla base dell’ipotesi che l’indagato, sorpreso con una sola pallina di sostanza
stupefacente, concorresse con il suo fornitore nella detenzione della maggiore
quantità pari a grammi 230 di eroina e cocaina.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile perché generico e
rivolto a introdurre una diversa valutazione degli elementi indiziari che sono stati
concordemente e logicamente valorizzati da entrambi i giudici della cautela.
2

per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino in data 24 marzo 2018 ,

Nel caso in esame, i giudici del riesame hanno difatti ineccepibilmente
osservato che la prova della condotta addebitata al ricorrente deriva in primo
luogo dal servizio di osservazione e pedinamento svolto dalla polizia giudiziaria
presso l’abitazione di via Colonna dalla quale era visto entrare e uscire
ripetutamente l’indagato il quale, seguito mentre si allontanava a bordo di un

contenente sostanza stupefacente dello stesso tipo di quella poi rinvenuta
nell’abitazione.
2.1. La polizia giudiziaria, infatti, utilizzando la chiave sequestrata si è
introdotta nell’abitazione, pur essendosi reso necessario forzare la porta perché
la serratura si era bloccata in corrispondenza della seconda mandata, reperendo
grammi 230 di sostanza stupefacente di tipo cocaina ed eroina in bagno,
sostanza da taglio, materiale e strumenti atti al confezionamento in cucina,
logicamente ritenuti indicativi della disponibilità in capo al ricorrente del
compendio sequestrato, a nulla rilevando la circostanza che l’indagato avesse
anche la disponibilità di una diversa abitazione, essendo pacificamente emerso
che lo stesso, comunque, disponeva stabilmente di quella ove la sostanza è stata
rinvenuta.
Sicché a fronte della motivazione, esaustiva e plausibile, le doglianze riferite
alla sussistenza di gravi indizi appaiono manifestamente infondate, oltre che in
definitiva generiche e tendenti a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti
esclusivamente attinenti all’apprezzamento, che risulta correttamente operato,
del materiale probatorio.

3. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al
versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che
si stima equo determinare in euro 2.000,00.

P.Q.M.

3

veicolo, è stato trovato in possesso delle chiavi dell’abitazione e di una pallina

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma

1-ter,

disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 13 luglio 2018.

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