Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37601 del 18/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37601 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONCADA GIUSEPPE N. IL 28/10/1956
avverso la sentenza n. 392/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
07/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 18/06/2013

R.G. 44324/2012

Considerato che:
Moncada Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Bologna del 7/6/2011, che, in parziale riforma della sentenza del giudice per
l’udienza preliminare del tribunale di Ravenna del 22/10/2007, riconosciuta la
continuazione con i fatti di cui alla sentenza della Corte d’Appello di Venezia del
10/7/2003, rideterminando la pena in complessive anni tre e mesi dieci di

606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. con riferimento all’aumento applicato per
la continuazione.
Manifestamente infondato appare al Collegio il motivo di gravame
proposto; difatti il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena come sopra
determinata considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto;
in tal senso la Corte d’Appello ha evidenziato la gravità del fatto e la personalità
dell’imputato quale si ricava dai significativi precedenti penali. Nel ricorso si
prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle
cui è pervenuto il giudice d’appello con motivazione sintetica, ma congrua ed
esaustiva, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente
riproposti.
Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità,
quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi
giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie.
(Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del
31.5.2000, Sakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv.
226074 ). Uniformandosi a tale costante orientamento che il Collegio condivide,
va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

DEPOSITATA!
IN CANCELLERIA

Roma, 18 giugn 2013

Sezione Vfl Penale

reclusione ed € 1.000,00 di multa, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art.

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