Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3760 del 05/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3760 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DILIO OSVALDO N. 1L 01/01/1962
avverso la sentenza n. 45/2010 GIUDICE DI PACE di VITERBO, del
31/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDiENZA del 05/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Génerale in persona del Dott. 5-‘t”ct,we. $E
che ha concluso per fit Gu.e.c.c.featte~..4P Ceu 2, ii
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Udito, per la parte civile
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Data Udienza: 05/06/2014

Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo,
avverso la sentenza in data 31.5.2013 del Giudice di pace di Viterbo che assolveva
Dilio Osvaldo dal reato di lesioni colpose gravi (avendo omesso il dovuto controllo e la
dovuta vigilanza sui propri cani che aggredivano la malcapitata) in danno di Petroselli
Maria Teresa per non aver commesso il fatto.
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale, dolendosi della
immotivatamente mancata escussione della persona offesa, benché inclusa nella lista

incorso il giudice, laddove aveva ritenuto che non vi era prova che i due cani di
proprietà dell’imputato avessero fatto parte del gruppo di 9 cani che avevano
aggredito la donna, pur essendo provato che presso di lui vivevano 9 cani che
accudiva.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In effetti, la posizione di garanzia dell’imputato si estende rispetto a tutti i cani
comunque detenuti, fossero o meno di sua proprietà, poiché sugli stessi si spiega il
suo dovere di controllo e vigilanza.
Infatti “In tema di custodia di animali, l’obbligo sorge ogni volta che sussista una
relazione di possesso o di semplice detenzione tra l’animale e una data persona, posto
che l’art. 672 cod. pen. relaziona l’obbligo di non lasciare libero l’animale o di
custodirlo con le debite cautele al possesso dell’animale, possesso da intendersi come
detenzione anche solo materiale e di fatto senza che sia necessario che sussista una
relazione di proprietà in senso civilistico” (Cass. pen. Sez. IV n. 599 del 16.12.1998,
Rv. 212404 e succ. conformi).
L’accoglimento della relativa censura esime dalla valutazione delle ulteriori doglianze.
Consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di
Viterbo per nuovo esame.
Si ritiene di demandare al definitivo la regolamentazione delle spese di giudizio tra le
parti.
P.Q.M.
Annulla della sentenza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Viterbo per nuovo
esame.
Spese tra le parti al definitivo.
Così deciso in Roma, il 5.6.2014

testi del P.M., della durata quadriennale del processo e della contraddizione in cui era

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