Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 376 del 29/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 376 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAZZITELLI GIUSEPPE nato il 15/04/1990 a TROPEA

avverso la sentenza del 20/06/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 29/09/2017

RILEVATO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha
confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Vibo Valentia del 13/12/2011,
di condanna nei confronti di Mazzitelli Giuseppe alla pena di anni tre e mesi due
di reclusione ed euro mille di multa i in ordine al reato di lesioni personali
aggravate di Sambiase Domenico (in Parghelia il 14/06/2010).
Avverso tale sentenza il condannato, a mezzo del proprio difensore, propone

ordine all’eccessiva entità della pena irrogata e all’omessa formulazione di un
giudizio di prevalenza – anziché di equivalenza – delle attenuanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
In ordine al primo motivo di ricorso, attinente alla quantificazione della pena
ritenuta eccessiva, va premesso che la determinazione della misura della pena
tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del
giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato
intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (tra le
tante, Sez. 4, n. 8085 del 15/11/2013, Masciarelli, non massimata; Sez. 6, n.
7251 del 11/01/1990, Alaovi, Rv. 184395).
Il sindacato di legittimità sussiste solo qualora la quantificazione costituisca
il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Tale ipotesi non ricorre nella
fattispecie, laddove la commisurazione della pena è stata correttamente
giustificata in riferimento alla obiettiva gravità del fatto, alla reiterazione dei
colpi, al contesto spazio-temporale, alla irrilevanza dei motivi sottostanti e alla
serietà del danno cagionato.
In ordine al secondo motivo di ricorso, va osservato che le statuizioni
relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una
valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di
legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e
siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per
giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a
realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31543
dell’08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450).
In tema di concorso di circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione
risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell’esercizio del potere
discrezionale previsto dall’art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell’equivalenza,
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ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in

anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a
realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del
16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481).
Ciò posto, nella fattispecie la Corte territoriale con motivazione immune da
censure ha ritenuto di valorizzare la freddezza nell’uso dell’arma e l’ulteriore
colpo inferto con la vittima ancora a terra dopo la caduta.
Tali argomentazioni hanno formato• oggetto solo di censure difensive in
fatto, non formulabili in sede di legittimità.

inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una
somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 29 settembre 2017.

Per queste ragioni pr==natL, il ricorso deve essere dichiarato

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