Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37598 del 29/05/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37598 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA
sul ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Catanzaro

nei confronti di
Veltri Annamaria, nata il 30/09/1986 a Palmi
avverso l’ordinanza del 25/01/2018 del Tribunale di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo
Canevelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. La Procura della Repubblica di Catanzaro ricorre avverso il provvedimento
in epigrafe, con cui il Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata per il riesame,
in riforma dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Catanzaro emessa nei confronti di Annamaria Veltri in relazione al reato di cui
all’art. 416 cod. pen.

(sub capo 13), ha escluso la circostanza aggravante

prevista dall’art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991
n. 203, sul presupposto che non vi sia prova della consapevolezza dell’indagata

Data Udienza: 29/05/2018

circa la finalizzazione dell’attività criminosa a favorire il sodalizio mafioso “FaraoMarincola” e che, pertanto, non possa muoversi alla stessa alcun rimprovero a
titolo di colpa in ordine alla sua ignoranza circa la destinazione del denaro.
A sostegno della richiesta di annullamento dell’ordinanza, la parte pubblica
deduce i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc.
pen.:
1.1. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in
relazione alla circostanza aggravante prevista dall’art. 7 del d.l. 13 maggio 1991

riesame confermato la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione della Veltri
al reato associativo in concorso con Luigi Muto – anello di congiunzione fra
l’associazione finalizzata alla frode fiscale mediante l’emissione/utilizzazione di
fatture per operazioni inesistenti e l’associazione per delinquere di stampo
‘ndranghetista di cui quest’ultimo faceva parte – e dato conto degli stretti
rapporti intercorrenti e della cointeressenza fra l’indagata ed il coindagato Muto
e, poi, del tutto contraddittoriamente, escluso la consapevolezza della donna di
contribuire all’implementazione del programma dell’associazione mafiosa;
1.2. violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt.
59 e 79 cod. pen., per avere il Tribunale errato nell’escludere la riferibilità alla
Veltri della circostanza aggravante in parola, là dove ritenuta dallo stesso
Collegio avente natura oggettiva e, pertanto, estendibile al concorrente, salvo
che sussista “la lacunosa incolpevole percezione della realtà che non corrisponda
a quella effettiva”, situazione non ravvisabile nella specie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso della Procura presso il Tribunale di Catanzaro è infondato e
deve, pertanto, essere disatteso.

2.

In via preliminare, deve essere rammentato come, col ricorso per

cassazione, non siano coltivabili quei rilievi che, sia pure sotto la formale
“insegna” della contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione,
siano in effetti tesi ad sollecitare una rivalutazione in questa Sede delle
emergenze processuali e, dunque, una ricostruzione della vicenda

sub iudice

diversa e stimata più plausibile di quella recepita nel provvedimento impugnato,
sospingendo questa Corte ad un sindacato eccentrico rispetto a quello di
legittimità, che deve limitarsi alla verifica della completezza e dell’insussistenza
di vizi logici ictu °cui/ percepibili (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003,
Petrella, Rv. 226074).
2

n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, per avere il Tribunale del

2.1. Con specifico riguardo alla materia delle misure cautelari personali,
occorre dunque ribadire il principio di diritto secondo il quale il ricorso per
cassazione che concerna la valutazione in punto di gravi indizi di colpevolezza o
di esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche
norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma
non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o
che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di
merito (da ultimo, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628;

3. Tanto premesso quanto ai limiti dello scrutinio espletabile nella Sede di
legittimità, va rilevato come, contrariamente a quanto rilevato dalla parte
pubblica ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata
nell’affermare che la circostanza aggravante prevista dall’art. 7 D.L. 13 maggio
1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, ha natura oggettiva
con riguardo al metodo mafioso ed ha, di contro, natura soggettiva in relazione
all’agevolazione mafiosa, là dove incentrata su una particolare motivazione a
delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta (Sez. 6,
n. 29816 del 29/03/2017, Gioffre’ e altri, Rv. 270602; Sez. 6, n. 31874 del
09/05/2017, Ferrante e altri, Rv. 270590).
Se ne inferisce che, quanto al metodo mafioso, la circostanza aggravante è
configurabile a carico di ogni partecipe che abbia effettiva consapevolezza delle
modalità dell’azione ovvero le ignori per colpa, in ossequio al disposto dell’art.
59, comma secondo, cod. pen. Diversamente, quanto alla finalità di agevolazione
dell’attività dell’associazione di tipo mafioso, la circostanza non è applicabile ai
concorrenti nel reato che non abbiano agito in base a tale finalità, dal momento
che la disciplina speciale prevista dall’art. 118 cod. pen. prevale su quella
generale prevista dall’art. 59, comma secondo, cod. pen. (Sez. 6, n. 8891 del
19/12/2017, dep. 2018, Castiglione, Rv. 272335). Ai fini della integrazione del
dolo specifico di favorire l’associazione, detto fine deve pertanto essere
l’obiettivo “diretto” della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, nè il
semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca,
indipendentemente da ogni verifica in merito all’effettiva ed immediata
coincidenza degli interessi di un esponente del capomafia con quelli
dell’organizzazione (Sez. 6, n. 54481 del 06/11/2017, Madaffari, Rv. 271652).
3.1. A tale condivisibile lezione ermeneutica si allinea perfettamente il
decisum del Tribunale del riesame là dove ha escluso la ricorrenza della
circostanza aggravante in parola, dal momento che, seppure ha errato nel
qualificare l’elemento circostanziale in parola come avente natura oggettiva
3

Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

(anziché – come sarebbe stato corretto – soggettiva), il Collegio della cautela ha
poi argomentato – con un ragionamento solidamente ancorato alle emergenze
processuali e con considerazioni scevre da illogicità manifesta – la ritenuta
insussistenza dei presupposti dell’aggravante, rilevando come alla Veltri non sia
rinnproverabile neanche a titolo di “colpa” l’ignoranza circa la finalizzazione
dell’attività fraudolenta a favorire la cosca ‘ndranghetista. Il che esclude, a
maggior ragione, la gravità indiziaria in ordine al prescritto “dolo specifico” di

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso il 29 maggio 2018

favorire la consorteria ‘ndranghetista.

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