Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37598 del 18/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37598 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DENTAMARO VITO N. IL 30/03/1983
avverso la sentenza n. 3096/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
27/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 18/06/2013

R.G. 44258/2012
Considerato che:
Dentamaro Vito ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari
del 27/2/2012, confermativa della sentenza del giudice dell’udienza preliminare
del Tribunale di Bari del 4/5/2010 con la quale è stato condannato alla pena di
anni due e mesi due di reclusione ed € 500,00 di multa per i reati di cui agli artt.
a) 628 comma 1 cod. pen. b) 81, 61 n. 2, 337 cod. pen., chiedendone
l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.;

agli artt. 628 e 337 cod. pen., la diversa qualificazione giuridica del fatto di cui al
capo a), essendosi la condotta fermata alla fase del tentativo, l’omessa
motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi manifestamente
infondati. Difatti vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame; i motivi pertanto vanno considerati non
specifici, non solo per la loro indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità, conducente, ai sensi
dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Sez. IV n.5191 del
29/3/2000, Barone, Rv.216473; Sez. H n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv.
240109). Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano, poi, viziate da
illogicità manifesta e forniscono esaustiva motivazione in ordine alla sussistenza
dewi reati di cui ai capi a) e b).
Quanto alla concessione delle attenuanti generiche si è fatto riferimento
alla decisione di primo grado. E sul punto, conformemente all’orientamento
espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di
circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un
giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle
sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa
motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in
Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno
dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. VI n.
42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. H n. 3609 del 18/1/2011,
Sermone, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle
attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione
tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,
ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque

deduce l’omessa motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei reati di cui

rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez.VI
n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Uniformandosi a tali orientamenti che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in € 1000,00.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 18 giugno 2013

P.Q.M.

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