Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37597 del 18/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37597 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONTRESOR ROBERTO N. IL 25/12/1955
avverso la sentenza n. 7731/2010 GIP TRIBUNALE di VERONA, del
28/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 18/06/2013

R.G. 44231/2012
Considerato che:
Roberto Montresotricorre avverso la sentenza del giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Verona del 28/9/2012, con la quale, sull’accordo
delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è stata applicata nei suoi confronti la
pena di anni tre di reclusione ed C 5000,00 di multa per i reati di cui agli artt. a)
648 bis cod. pen. b) 648 cp c) 2 d. Igs. 74/2000, chiedendone l’annullamento ai
sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; deduce la carenza e

Deve al riguardo rilevarsi che: <> (Sez. 4 n. 30867 del 17/6/2011, Halluli, Rv.
250902); nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata, non si
ravvisa alcuna causa di proscioglimento o di non punibilità rilevante ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen., facendosi espresso riferimento all’informativa di
reato ed all’interrogatorio dell’imputato.
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalla citata massima, che il
Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1500,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1500,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 18 giugno 2013

Il C

ere estensore

l’illogicità della motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.

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