Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37596 del 18/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37596 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI BARTOLOMEO LUCA N. IL 21/10/1982
avverso la sentenza n. 271/2006 CORTE APPELLO di SALERNO, del
08/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 18/06/2013

R.G. 44223/12
Considerato che:
Di Bartolomeo Luca, a mezzo del proprio difensore di fiducia avv. Rosario
Fiore, ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 8/6/2012,
che, in riforma della sentenza del tribunale di Salerno sez. dist. di Cava dei
Tirreni, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva,
aveva rideterminato la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione ed C 350,00
di multa per il reato di ricettazione, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art.

carenza e l’illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza
dell’elemento psicologico e con riguardo al mancato riconoscimento dell’ipotesi
attenuata di cui all’art. 648 cpv. cod. pen.
Con riferimento alla prima questione proposta, la Corte territoriale, nel
confermare la sentenza di primo grado, si è adeguata al costante orientamento
della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della configurabilità del
delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita
del bene ricevuto, senza che sia peraltro indispensabile che tale consapevolezza
si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di
modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove
indirette, allorché siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura
intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza
illecita di quanto ricevuto. Del resto questa Corte ha più volte affermato che la
conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi
elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell’imputato che
dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero
dalla mancata – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa
ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento,
logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2 n. 25756 del
11/6/2008, Nardino, Rv. 241458; sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv.
248265). Nella sentenza impugnata le inverosimili spiegazioni in ordine
all’acquisto del ciclomotore, risultato di provenienza delittuosa, si pone come
coerente e necessaria conseguenza di un acquisto illecito.
Del resto, come questa Corte ha recentemente affermato (Sez.U. n.
12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246324; sez. 1 n. 27548 del 17/6/2010,
Screti, Rv. 247718) l’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato
anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione
da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da
delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da
semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto.

606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; deduce violazione di legge nonché

Con riferimento, poi, alla seconda questione, le motivazioni svolte dal
giudice d’appello non risultano, poi, mancanti o viziate da illogicità manifesta e
forniscono esaustiva motivazione in ordine al diniego dell’attenuante di cui al
secondo comma dell’art.648 cod. pen., facendosi correttamente riferimento ad
una valutazione complessiva del fatto reato effettuata attraverso un contestuale
apprezzamento di tutti quegli elementi che rientrano nella fattispecie delittuosa,
quali l’elevata capacità a delinquere del ricorrente in relazione ai precedenti
anche specifici già riportati.

ricorso proposto. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1000,00.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma 18 giugno 2013

Il C

*gliere estensore

Le su esposte considerazioni impongono di dichiarare inammissibile il

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