Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37595 del 16/07/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37595 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARACCIOLO GIUSEPPE N. IL 25/01/1985
avverso l’ordinanza n. 147/2013 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 04/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
4ettelsentite le conclusioni del PG Dott. tci
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eco,

Udit i difensor Avv.;

PAr-S

Data Udienza: 16/07/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 4 marzo 2013 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha
confermato l’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti
di Caracciolo Giuseppe, emessa dal G.i.p. presso quel Tribunale in data 28 gennaio 2013, in
ordine ai reati di cui ai capi di imputazione provvisoriamente formulati sub C) – ex artt. 416
c.p. e 7 della L. n. 203/1991, per avere partecipato, in concorso con altre persone, ad

munizioni, funzionalmente collegata alle attività dell’associazione di stampo mafioso contestata
nel precedente capo sub A) e posta in essere in Melito Porto Salvo ed altre località dal mese di
novembre del 2006 – e sub C 13) – ex artt. 110 c.p., 2, 4, 7 della L. n. 895/1967, e 7 della L.
n. 203/1991, accertato nella provincia di Reggio Calabria in epoca antecedente e prossima al
17 maggio 2007 – per avere il Calarco Domenico ceduto una non meglio precisata arma da
fuoco al Caracciolo Giuseppe.

2. Nell’interesse di Caracciolo Giuseppe il suo difensore di fiducia ha proposto ricorso per
cassazione avverso la suddetta ordinanza, deducendo i vizi di violazione e falsa applicazione
dell’art. 606, lett. b) e lett. e), c.p.p., in relazione agli artt. 192, 292, 273, 274, 275 e 309
c.p.p., per avere il Tribunale disatteso l’efficacia devolutiva del riesame con una motivazione
per relationem all’ordinanza applicativa della misura cautelare sia per quel che attiene al
profilo della gravità indiziaria, sia per quanto concerne l’aspetto delle esigenze cautelari, oltre
che per illogicità e carenza della motivazione, avendo omesso di indicare gli elementi dai quali
ha tratto il proprio convincimento, manifestando perplessità nel pervenire alla decisione
adottata, o, quanto meno, limitandosi a ripetere quanto risultava già con evidenza dagli atti
processuali.
Al riguardo si lamenta, in particolare, che lo stesso G.i.p., pur ritenendo sussistenti i gravi
indizi di colpevolezza, ha rilevato, in relazione alla ipotizzata cessione dell’arma da parte di
Filippo Tripodi, come non emerga affatto tale esito finale. Né si spiega nell’ordinanza
impugnata se e quando il Caracciolo, in luogo pubblico o meno, abbia ricevuto l’arma che,
secondo il Tribunale del riesame, avrebbe preso in consegna dal Calarco Domenico, seppure
provvisoriamente, per saggiarne il funzionamento.
Parimenti non ipotizzabili vengono ritenuti, inoltre, i gravi elementi indiziari circa l’asserita
“stabile” partecipazione del ricorrente alle attività delittuose dell’associazione, essendo emerso
un solo episodio risalente, tra l’altro, al periodo aprile – maggio 2007.
Si contesta, infine, l’esistenza ed il permanere delle esigenze cautelari, sia in considerazione
dell’episodicità del fatto emerso dalle indagini, sia per l’assenza di elementi indizianti circa il

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un’associazione per delinquere finalizzata all’acquisto, alla vendita ed alla detenzione di armi e

ravvisato pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello attribuito al Caracciolo,
avuto riguardo al suo stato di incensuratezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per gli effetti di seguito indicati.

4. Occorre in primo luogo rilevare come la motivazione del provvedimento impugnato mostri

all’effettiva consistenza degli elementi costitutivi della base indiziaria prospettata in relazione al
reato di cui al capo sub C13), laddove trascura di considerare, sulla base di un congruo
supporto critico-argomentativo, i puntuali rilievi difensivi espressi in ordine alla effettività della
cessione dell’arma da fuoco, tenuto conto del fatto che, in un passaggio della motivazione, lo
stesso Tribunale enuncia un perplesso riferimento ad una sua presa in consegna, sia pure in
forma provvisoria, dal coindagato Calarco, senza peraltro chiarire, con riferimento alla generica
formulazione dell’addebito, il connesso profilo del presupposto legato alla necessaria presenza
di una relazione stabile, e non meramente provvisoria, del soggetto con la cosa.
Al riguardo, infatti, il pacifico orientamento di questa Suprema Corte (Sez. F, n. 33609 del
30/08/2012, dep. 03/09/2012, Rv. 253425; Sez. 1, n. 20935 del 20/05/2008, dep.
23/05/2008, Rv. 240287) ritiene che per la configurazione del delitto di detenzione abusiva di
arma comune da sparo è necessaria una relazione stabile del soggetto con la cosa, in quanto il
concetto di detenzione, per sua natura, implica un minimo di permanenza del rapporto
materiale tra detentore ed oggetto detenuto ed un minimo apprezzabile di autonoma
disponibilità del bene da parte dell’agente.

5. Insufficiente, inoltre, deve ritenersi la base indiziaria che sorregge l’ipotizzata condotta di
cui al capo sub C) dell’imputazione provvisoria, ove si consideri che il coinvolgimento del
ricorrente sembra essere prospettato con riferimento ad un solo episodio, peraltro di risalente
collocazione temporale (anno 2007) e legato ad un’eventuale esigenza di rifornimento di armi
da fuoco, senza che affiorino con la necessaria nettezza e precisione di contorni storico-fattuali
le asserite note modali della stabilità e della continuità della contestata condotta di
partecipazione al traffico di armi oggetto del sodalizio criminale in favore del quale sarebbe
stata prestata la sua attività agevolatrice.
Invero, secondo la pacifica linea interpretativa tracciata in questa Sede (Sez. 1, n. 17206 del
04/03/2010, dep. 06/05/2010, Rv. 247050), integra la condotta di partecipazione ad una
struttura associativa colui che volontariamente ponga in essere attività funzionali agli scopi del
sodalizio ed apprezzabili come un concreto e causale contributo all’esistenza ed al
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un andamento incerto e contraddittorio, frutto di un insufficiente approfondimento in merito

rafforzamento dello stesso, a prescindere dai motivi che lo hanno determinato ad agire in tal
modo.
Al riguardo occorre altresì ribadire:

a) che la messa a disposizione dell’organizzazione

criminale, rilevante ai fini della prova dell’adesione, non può risolversi nella mera disponibilità
eventualmente manifestata nei confronti di singoli associati, quand’anche di livello apicale, al
servizio di loro interessi particolari, ma deve essere incondizionatamente rivolta al sodalizio ed
essere di natura ed ampiezza tale da dimostrare l’adesione permanente e volontaria ad esso

250670); b) che la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di
parentela, amicizia o rapporti d’affari, ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in
occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti, non costituiscono elementi di per
sé sintomatici dell’appartenenza all’associazione, ma possono essere utilizzati come riscontri da
valutare ai sensi dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., quando risultino qualificati da
abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante (Sez.
6, n. 24469 del 05/05/2009, dep. 12/06/2009, Rv. 244382).

6. S’impone, conclusivamente, l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza, per un
nuovo esame sui punti critici sopra evidenziati, che dovrà colmare le indicate lacune
motivazionali, uniformandosi ai principii di diritto stabiliti da questa Suprema Corte.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli adempimenti di cui all’art. 94, comma primo-ter,
disp. att., c.p.p. .

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria. Manda
alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma primo-ter, disp. att., c.p.p. .

Così deciso in Roma, lì, 16 luglio 2013

Il Consigliere estensore

per ogni fine illecito suo proprio (Sez. 1, n. 26331 del 07/06/2011, dep. 06/07/2011, Rv.

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