Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37594 del 11/06/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37594 Anno 2013
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: PAOLONI GIACOMO
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla persona offesa
i.
ONGER Luciano, nato a Castelcovati (BS) il 22/11/1951
avverso il decreto di archiviazione emesso il 21/11/2012 dal G.I.P. del Tribunale di
Brescia nel procedimento penale nei confronti di
2. GRITTI Camilla, nata a Castelcovati (BS) il 28/04/1953
3. NODARI Demis, nato a Brescia il 18/04/1974
esaminati gli atti, il ricorso e il decreto impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
lette le richieste del Procuratore Generale (sost. P.G. dott. Aldo Policastro), che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Data Udienza: 11/06/2013
Motivi della decisione
1. Aderendo alla richiesta del procedente p.m., il g.i.p. del Tribunale di Brescia con
decreto emesso ai sensi dell’art. 410 co. 2 c.p.p., dichiarata inammissibile l’opposizione
proposta della persona offesa (per difetto di pertinenza delle prospettate indagini
integrative), ha disposto l’archiviazione del procedimento penale iscritto per il reato di
calunnia nei confronti di Camilla Gritti e Demis Nodari a seguito di denuncia-querela di
Luciano Onger.
2. Il denunciante, persona offesa dell’ipotizzato delitto di calunnia, impugna per
cassazione il provvedimento definitorio del g.i.p. bresciano, deducendone l’illegittimità
sotto articolati profili (in sintesi: violazione delle regole del contraddittorio camerale per
mancata fissazione dell’udienza prevista dall’art. 409 co. 2 c.p.p.; erronea o inadeguata
,
al
3. Il ricorso è in via pregiudiziale inammissibile, perché è stato proposto
personalmente dall’Onger nella sua veste di persona offesa.
Per la valida instaurazione del giudizio di legittimità trova applicazione la regola
dettata dall’art. 613 c.p.p., secondo cui -ad eccezione delle parti processuali in senso
tecnico- l’atto di impugnazione deve essere sottoscritto da difensori inseriti nell’apposito
albo speciale della Corte di Cassazione, atteso che alla persona offesa non compete la
qualificazione soggettiva di parte processuale e che le altre parti private diverse
dall’imputato non possono stare in giudizio (art. 100 co. 1 c.p.p.) se non col ministero di
difensore munito di specifico mandato defensionale ancorché non integrato da procura
speciale (cfr., ex plurimis: Cass. S.U. 27.9.2007 n. 47473, Lo Mauro rv. 237854; Cass. Sez. 6,
13.4.2012 n. 22025, P.O. in proc. Cotroneo, rv. 252873). Né l’inosservanza di tale specifica
disciplina può ritenersi ovviata o sanata dall’evenienza per cui, come nel caso
dell’odierno ricorrente Onger, la sottoscrizione della persona offesa in calce all’atto
impugnatorio sia stata autenticata dal difensore e che l’atto sia stato materialmente
depositato nella cancelleria del giudice a quo dal medesimo difensore.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge (art. 616 c.p.p.) la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della cassa delle ammende, che si reputa equo fissare in euro 500,00 (cinquecento).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugno 2013
Il consigliere stensore
Giacomo ol ni
Presidente
• anni de Roberto
p)
valutazione dei mezzi integrativi di indagine prospettati con l’atto di opposizione alla
richiesta di archiviazione del p.m.).