Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3759 del 05/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3759 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HUDOROVIC MELE N. iL 21/04/1981
M.ARKOVIC DAVID N. IL 01/05/1986
MARKOVIC MILA N. IL 28/04/1987
avverso la sentenza n. 1737/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
27/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Genywle in persona del Doli..
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che ha concluso per
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Udito, per la parte e
Uditi difenso

vv.

e, l’Avv

Data Udienza: 05/06/2014

Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Hudorovic Mile, Markovic David e
Markovic Mila avverso la sentenza emessa in data 27.3.2012 dalla Corte di Appello di
Firenze che, in parziale riforma di quella in data 12.3.2009 del Tribunale di FirenzeSezione distaccata di Pontassieve, rideterminava, tra l’altro, la pena inflitta a
Hudorovich Mile in un anno e sei mesi di reclusione ed C 900,00 di multa,
confermando per gli altri due ricorrenti le pene loro inflitte di anni due, mesi uno di
reclusione ed C 1.500,00 di multa ciascuno per due reati di tentato furto aggravato

nell’appartamento in danno di Materassi Silvia).
Deduce:
1. la violazione dell’art. 420 ter c.p.p., poiché, pur avendo in data 23.3.2012 il
difensore formulato istanza di differimento d’udienza fissata per il successivo
27.3.2012, attesa la detenzione dell’imputato Markovic David nel carcere di Ginevra,
per esecuzione a Roma di un ordine di estradizione, la Corte di Appello non aveva
disposto alcunché, né la traduzione né la notifica all’imputato;
2. il vizio motivazionale attesa la conferma della sentenza di primo grado in ordine
alla penale responsabilità, pur in assenza di elementi concreti a sostegno della stessa
e nonostante altra sentenza in data 18.9.2009 del Tribunale di Pontassieve che aveva
assolto Markovic David e Markovic Mila;
3. la carenza motivazionale e la violazione del diritto di uguaglianza processuale, in
relazione agl’imputati Markovic David e Markovic Mila, per la diversa entità della pena
inflitta rispetto ai coimputati Hudorovic e Bogdan, rappresentando anche la mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Considerato in diritto
I ricorsi sono infondati e vanno respinti.
E’ vero che la detenzione all’estero anche per altra causa, sempre che risulti dagli atti,
costituisce legittimo impedimento a comparire a dibattimento. (Nella specie la Corte
ha ritenuto legittima la dichiarazione di contumacia effettuata nel giudizio di merito
posto che il difensore si era limitato a segnalare all’udienza lo stato di detenzione in
Romania dell’imputato senza ulteriori precisazioni (Cass. pen. Sez. II, n. 24535 del
29.5.2009 Rv. 244252 ). Ma nel caso di specie la detenzione all’estero di Markovic
David non risultava documentalmente dagli atti, sicchè non fu adeguatamente
provato, come rilevato dalla Corte territoriale che rigettò l’istanza di rinvio.
Infatti, “la prova del legittimo impedimento a comparire in giudizio dell’imputato
detenuto allo estero non può desumersi da una mera dichiarazione, da parte del
difensore, dell’impedimento del suo assistito, del quale egli sia venuto a conoscenza
per informazione ricevuta dal medesimo, ne’ tale informazione determina l’obbligo,
per il giudice procedente, di verificarne la fondatezza, perché altrimenti verrebbe a
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(tentato scippo in danno di Pagliaro Marina e tentato furto con effrazione

gravare sull’ufficio e non sull’imputato, l’onere di fornire la prova dell’impedimento.
(V. mass. n 151852; (V. mass. n 151846; (V. mass. n 146209; ( Conf. n 169665;
(Conf. n 153337)” (Cass. Pen. Sez. V, n. 5458 del 4.12.1987, Rv. 178326).
La motivazione relativa alla penale responsabilità degl’imputati è del tutto congrua e
lampanti s’appalesano gli elementi posti a base del verdetto, attesa la consecuzione
tumultuosa delle azioni criminose, il riconoscimento del coimputato Boigdan Sairo da
parte della persona offesa Pagliaro Marina, la deposizione della Bernni che aveva
indicato l’auto con 5 persone a bordo ferma nei pressi dell’abitazione della Materassi,

presenza nell’auto di tutti gl’imputati (5) allorchè furono fermati dalla Polizia stradale.
Quanto all’ultima censura, la concessione o meno delle attenuanti generiche è un
giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di
legittimità, tanto che “ai fini della concessione o del diniego delle circostanze
attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi
indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o
meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla
personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso
può essere sufficiente in tal senso” (Cass. pen. Sez. II, n. 3609 del 18.1.2011, Rv.
249163): e sul punto la Corte ha rilevato la progressione criminosa in un pomeriggio
dedicato interamente al furto come tale comprovante la ricorrenza di fatti non
occasionali. Inoltre, si rammenta che la determinazione della misura della pena tra il
minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di
merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e
globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 c.p.: tale valutazione, infatti, rientra
nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per
addivenirvi in concreto (Cass. pen. Sez. II, n. 12749 del 19.3.2008, Rv. 239754): è
chiaro che l’istituto della continuazione applicato all’Hudorovic e al Bogdan ha
necessariamente implicato una pena più contenuta ma solo perché concernente la
quota di aumento su quella irrevocabile precedente.
Infine, circa la commisurazione della pena la motivazione addotta è del tutto congrua
e corretta avendo evidenziato la sistematicità con cui furono portati a segno i furti
nell’ambito del medesimo pomeriggio.
Consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pr cessuali.
Così deciso in Roma, il 5.6.2014

l’indicazione della Materassi che ha indicato la marca, una Lancia, dell’auto, la

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