Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37588 del 29/05/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37588 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da
Cavallaro Rosina, nata il 04/03/1966 in Germania
Costanzo Pasquale, nato il 11/07/1985 a Tropea

avverso la sentenza del 03/03/2017 della Corte d’appello di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo
Canevelli, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati;
udito il difensore della parte civile Laura La Gamba, avv. Gianfelice Cesaretti, che
ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Firenze ha
confermato la sentenza del 2 dicembre 2013, con cui il Tribunale di Lucca ha
condannato Rosina Cavallaro e Pasquale Costanzo alle pene di legge per
tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, per avere usato violenza e
minaccia in danno di Laura La Gamba al fine di recuperare un presunto debito di

Data Udienza: 29/05/2018

8.500 euro per l’avvio di un’attività commerciale, non riuscendo nell’intento per
cause indipendenti dalla loro volontà.

2. Rosina Cavallaro e Pasquale Costanzo ricorrono avverso il provvedimento
e ne chiedono l’annullamento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell’art.
173 disp. att. cod. proc. pen.:
2.1. violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione
all’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., per avere la Corte d’appello

impedimento del difensore, stante il concomitante impegno professionale;
2.2. violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt.
125, comma 3, e 533 cod. proc. pen., per avere la Corte confermato la condanna
dei due imputati senza confrontarsi con i rilievi mossi nell’atto d’appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per le ragioni di seguito
esposte.

2. All’evidenza destituito di fondamento è il primo motivo in rito.
2.1. Giova rammentare che, come le Sezioni Unite di questa Corte hanno
chiarito nella sentenza del 18 dicembre 2014, n. 4909/2015 (ric. Torchio, Rv.
262912), l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce
legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai
sensi dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore
prospetti l’impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi
impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento
della sua funzione nel diverso processo e rappresenti l’assenza in detto
procedimento di altro con difensore che possa validamente difendere l’imputato,
nonché l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc.
pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio;
con conseguente congelamento del termine fino ad un massimo di sessanta
giorni dalla cessazione dell’impedimento stesso”. Ed invero, la mera
concomitanza di altri impegni professionali non integra di per sé un legittimo
impedimento, atteso che, così opinando, si rimetterebbe all’arbitrario del
difensore la decisione in merito a quale dei due procedimenti privilegiare. Come
hanno chiarito le stesse Sezioni Unite, il rinvio per concomitante impegno
professionale del patrono, non costituisce un fenomeno di mera “scelta” del
difensore, rimessa alle individuali – e incontrollabili – strategie difensive, ma del
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illegittimamente respinto l’istanza di rinvio dell’uidenza per legittimo

ben diverso ambito in cui è chiamata ad operare una condizione “obiettiva”
(come tale positivamente scrutinata dal giudice) di impossibilità assoluta di
prestare la propria opera in una sede processuale, in quanto “compromessa” da
un concomitante e (in quel momento) “prevalente” impegno difensivo.
2.2. A tale condivisibile principio di diritto si è attenuta la Corte distrettuale
nel respingere la richiesta di rinvio avanzata dal difensore dei due imputati
motivata dall’esigenza di assistere altri patrocinati.
Ed invero, il Collegio di merito ha respinto l’istanza di rinvio rilevando, da un

tempestivo (segnatamente soltanto il 27 febbraio 2017 per l’udienza del 3 marzo
2017, essendo al patrono noto l’altro incombente professionale da mesi);
dall’altro lato, che il difensore non ha indicato le ragioni per le quali gli era
impossibile nominare un sostituto ex art. 102 cod. proc. pen., opzione che come ha chiarito il più ampio consesso di questa Corte – rappresenta la scelta da
privilegiare in caso di concomitanza di impegni professionali, salvo che non
sussista una condizione ostativa “obiettiva” che lo impedisca.
Sulla scorta di quanto sopra, non avendo il difensore osservato l’onere di
documentazione dell’impedimento nei termini prescritti da questa Corte, non
sussisteva nella specie un impedimento del patrono definibile come “legittimo”,
né – pertanto – un suo “diritto al rinvio” della causa.

3. Il secondo motivo è del tutto generico, là dove il difensore dei ricorrenti
ha sostanzialmente svolto una rassegna giurisprudenziale in tema di onere di
motivazione del giudice del gravame, ma non ha precisato quali elementi o
argomenti svolti nell’atto d’appello la Corte distrettuale avrebbe trascurato di
considerare.
3.1. Ad ogni modo, il rilievo è all’evidenza destituito di fondamento.
La Corte fiorentina ha invero confermato il giudizio di penale responsabilità a
carico di Cavallaro e Costanzo dando conto della piena attendibilità delle
dichiarazioni della persona offesa Laura La Gamba – motivatamente ritenute
credibili ab intrinseco nonché riscontrate dalle dichiarazioni della madre e del
nuovo compagno della donna -; dall’altro lato, ha attentamente ricostruito il fatto
e rimarcato come la pretesa vantata dai due appellanti (id est il recupero di un
credito) avrebbe potuto e dovuto essere fatta valere dinanzi ad un giudice e non
mediante minacce, che il Collegio di merito, con considerazioni non
manifestamente illogiche, ha stimato connotate da valenza intimidatoria ed
idoneità ad incutere timore (v. pagine 3 e 4 della sentenza).
3.2. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell’iter
argomentativo sviluppato dal Giudice del gravame in sentenza, il ricorso si
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lato, che l’impedimento del difensore non è stato comunicato in modo

risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di
merito, non consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a
verificare la completezza e l’insussistenza di vizi logici ictu ocu/i percepibili, serva
possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni
processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento
delle spese del procedimento, ciascuno anche al versamento di una somma, che

4.1. Vista soccombenza, gli impugnanti devono essere condannati anche a
rifondere le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio
dalla parte civile Laura La Gamba, che — tenuto conto delle tariffe professionali e
dell’impegno defensionale profuso – si stima equo liquidare nella complessiva
somma di 2.450,00 euro, oltre accessori.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di euro duemila in favore
della cassa delle ammende. Condanna altresì i ricorrenti alla rifusione delle spese
di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile La
Gamba Laura, che liquida nella complessiva somma di 2.450,00 euro, oltre
accessori.

Così deciso il 29 maggio 2018

Il consigliere estensore
Alessandra Bassi

Il Presidiì
! nte (
Giacomo. aoloni

si ritiene congruo determinare in duemila euro.

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