Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37584 del 27/06/2018


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Penale Ord. Sez. 1 Num. 37584 Anno 2018
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: BINENTI ROBERTO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
BENTIVEGNA GIUSEPPINA, nata a Torino il 31/03/1970
VIOLANTE ANGELA nata a Bari il 30/04/1949
avverso l’ordinanza del 29/01/2018 della Corte di appello di Torino;
udita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Elisabetta Céniccola, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il
ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino,
provvedendo quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza nell’interesse di
Bentivegna Angela e Violante Angela diretta a ottenere la revoca della confisca di
diversi beni mobili e immobili disposta, con sentenza divenuta irrevocabile, ai
sensi dell’art. 12 sexies del d. I. n. 306 del 1992, nei confronti di Papalia Antonio.

2. Avverso il provvedimento propongono ricorso per cassazione Bentivegna
Angela e Violante Angela chiedendone l’annullamento, in forza di motivi che
lamentano violazione del sopracitato art. 12 sexies e vizio della motivazione.

Data Udienza: 27/06/2018

3.

Il procedimento instaurato davanti alla Corte di appello di Torino,

investita quale giudice dell’esecuzione, attiene alla materia della confisca
disposta in sede di cognizione. Ricorre, pertanto, una delle «altre competenze»
del giudice dell’esecuzione elencate dall’art. 676, comma 1, cod. proc. pen., ove
in ultimo vengono richiamate, per quanto concerne lo svolgimento del
procedimento, le disposizioni previste dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Il giudice, alla stregua di tali ultime disposizioni, provvede senza formalità e pertanto senza instaurare il contraddittorio in camera di consiglio – con

direttamente ricorso per cassazione, ricorso che invece può essere solo
successivamente proposto avverso l’ordinanza che si pronunzia sull’opposizione.
Tale disciplina dei rimedi esperibili, come costantemente affermato da
questa Corte, va osservata anche nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, il
giudice, senza esservi tenuto, abbia provveduto sull’istanza previa instaurazione
del contraddittorio in camera di consiglio. Infatti, ammettendo in tal caso invece
il ricorso diretto per cassazione, si verrebbe a eliminare l’indisponibile passaggio
del riesame nel merito – dopo la prima deliberazione – garantito dal rimedio
dell’opposizione, che l’impianto normativo ha inteso assicurare senza deroghe
prima dell’accesso al giudizio di legittimità (Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016, Rv.
26763; Sez. 1, n. 32418 del 31/03/2016, Rv. 267478; Sez. 1, n. 52058 del
10/06/2014, Rv. 261604; Sez. 1, n. 4083 del 11/01/2013, Rv. 254812).

4. L’erronea qualificazione del mezzo esperito dalla parte quale ricorso per
cassazione non ne determina però l’inammissibilità, poiché si impone in questa
sede l’esatta qualificazione quale opposizione, con conseguente trasmissione
degli atti al competente giudice dell’esecuzione, conformemente ai principi
generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, dei quali
l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. costituisce appunto evidente espressione.
Il ricorso, pertanto, va qualificato come opposizione e gli atti vanno
trasmessi alla Corte di appello di Torino per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti alla Corte
di appello di Torino per l’ulteriore corso.
Così deciso il 27 giugno 2018

Il Consigliere

eCARIESUPREMA DI CASSAZIONED
Prima Sezione Penale F .

ksberto Binenti

Depositata in Cancelleria oggi
Roma, li 41.2

40. 202

Presidente

ordinanza avverso la quale è possibile proporre solamente opposizione e non già

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