Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37583 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37583 Anno 2018
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: ESPOSITO ALDO

Data Udienza: 21/03/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PERUCACCIA PELUCACCIA ROBERTO, n. il 06/03/1957;

avverso l’ordinanza n. 67/2017 del TRIBUNALE di PERUGIA del 02/05/2017;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;

lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della dott.ssa Paola Filippi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
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RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 02/05/2017 il Tribunale di Perugia, in funzione di giudice
dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da Peruccaccia Peluccaccia Roberto
di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. in relazione ai reati
di cui alle seguenti tre sentenze di condanna:
a)

sentenza del Tribunale di Perugia – sezione distaccata di Assisi

dell’11/07/2011, irrevocabile il 27/11/2014, per il reato di cui all’art. 648 cod. pen.

b)

sentenza del Tribunale di Perugia – sezione distaccata di Todi – del

04/07/2008, irrevocabile il 28/11/2008, per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod.
pen. (fatto del 28/04/2003);
c) sentenza del Tribunale di Perugia del 26/09/2011, irrevocabile il 10/01/2012,
per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. (fatto del 04/05/2002).
Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che, in riferimento al reato di cui alla
sentenza sub b), era già stata riconosciuta la continuazione con reato commesso
nel febbraio 2003, di cui ad altra sentenza del 19/12/2005, irrevocabile il
10/04/2016.
Il giudice, pur dando atto della natura omogenea di tutti i reati su indicati (prevalentemente episodi di ricettazione), ha sottolineato che il rilevante distacco temporale tra le condotte illecite non consentiva di riconoscere il vincolo della continuazione. Ha poi escluso che lo stato di depressione documentato dal richiedente fosse
indicativo di una programmazione dei reati successivamente commessi.

2. Peruccaccia Peluccaccia, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per
Cassazione avverso la suindicata ordinanza, per violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo di aver commesso i reati su indicati durante il periodo in cui
svolgeva l’attività di commerciante ambulante e che gli elementi materiali dei delitti
consistevano in abbigliamento ed accessori contraffatti, da lui custoditi, per porli in
vendita, nel garage dell’abitazione e nell’autovettura.
Si deduce che le condotte criminose erano state attuate mediante le medesime
modalità e che costituivano il risultato di un disturbo psichiatrico (depressione ossessivo compulsiva), riguardante le diverse aree della vita personale, relazionale e
sociale.
Si sottolinea l’illogicità del diniego della continuazione, nonostante essa fosse
stata riconosciuta tra i reati di cui alla sentenza sub b) e di cui alla sentenza del
19/12/2005, sopra citata.

(fatto del 23/09/2003);

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CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. L’ordinanza impugnata ha analizzato le vicende fattuali, oggetto di accertamento nelle tre pronunce di condanna e ha evidenziato che Peruccaccia Peluccaccia
aveva perpetrato reati di ricettazione • commessi in epoche distanti tra loro

un progetto criminoso unitario e già deliberato nelle linee essenziali sin dalla perpetrazione del primo episodio. Ha dunque ricondotto tali violazioni ad uno stile di vita,
improntato al crimine.
L’ordinanza ha richiamato essenzialmente il solo dato del distacco temporale tra
gli episodi criminosi, limitandosi genericamente a richiamare la non ricollegabilità
delle vicende criminose allo stato depressivo del condannato.
Il Giudice, tuttavia, non ha valutato le vicende fattuali e senza esporre, con
completezza e adeguatezza argomentativa, le ragioni del rigetto, ancorandole non
ad affermazioni astratte, ma a dati concreti riguardanti i singoli episodi criminosi già
giudicati.
1.1. L’unicità del disegno criminoso, costituente l’indispensabile condizione per la
configurabilità della continuazione, non può identificarsi con la generica inclinazione
a commettere reati sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali più o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, e neanche con la
tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole, dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma, deliberato fin dall’inizio
nelle linee essenziali, per conseguire un determinato fine, a cui si aggiungerà, di
volta in volta, l’elemento volitivo necessario per l’attuazione del programma stesso.
E’ necessario, cioè, che l’autore abbia previsto e deliberato in via generale l’iter
criminoso da percorrere e i reati attraverso i quali attuarlo, che nella loro oggettività si devono presentare compatibili giuridicamente e posti in essere in un contesto
temporale di successione o contemporaneità. Ciò che la disciplina normativa richiede è, dunque, un disegno unitario, sufficientemente preciso e rintracciabile sin dalla
commissione del primo reato, ma non certo che tutti i singoli reati siano stati progettati e previsti nelle specifiche connotazioni modali e temporali delle condotte. E a
tal fine l’analisi da condurre non può prescindere da una effettiva disamina delle
sentenze che hanno giudicato le singole vicende criminose, per verificare la ricor renza o meno degli indici che la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto significativi in ordine alla riconducibilità delle singole violazioni all’esecuzione di una medesima, unitaria e originaria risoluzione criminosa.

(10/01/2012, 28/04/2003 e 23/09/2003), senza rivelare la loro riconducibilità ad

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2. Il provvedimento impugnato prescinde totalmente dai dati conoscitivi offerti
dalle sentenze di condanna, indispensabili per la ricostruzione a posteriori dell’atteggiamento interiore del soggetto agente, e risulta contraddittorio ed illogico nella
parte in cui dà prova di non aver affatto considerato gli accertamenti condotti in sede di cognizione, laddove la continuazione era stata riconosciuta con riguardo a
condotte sovrapponibili o temporalmente vicine a quelle costituenti oggetto dell’istanza introduttiva presentata dal ricorrente.

ziato il pregresso riconoscimento della continuazione tra i reati di cui agli artt. 648 e
474 cod. pen., commessi in data 28/04/2003 e il reato commesso nel febbraio 2003
(relativo ad altra sentenza del 19/12/2005, irrevocabile il 10/04/2016), non abbia
esaminato le ragioni poste a fondamento dell’applicazione dell’istituto.
Va qui riaffermato il principio, secondo il quale «Il giudice dell’esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del
riconoscimento del vincolo della continuazione, la valutazione già operata in fase di
cognizione, con riguardo ad episodi criminosi commessi in un lasso di tempo al cui
interno si collocano in tutto o in parte i fatti oggetto della domanda sottoposta al
suo esame, nel senso che le valutazioni espresse in proposito nel giudizio di cognizione assumono una rilevanza indicativa da cui il giudice dell’esecuzione può anche
prescindere, ma solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative
ragioni per cui tali ultimi fatti, e soprattutto gli episodi omogenei rispetto a quelli tra
cui il vincolo è stato riconosciuto, non possono essere ricondotti, a differenza degli
altri, al delineato disegno» (Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017, Miele, Rv. 271903;
Sez. 1, n. 4716 dell’8/11/2013, dep. 2014, Marinkovic, Rv. 258227; Sez. 1, n.
19358 del 22/02/2012, Nugnes, Rv. 252781; Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001, Ibba, Rv. 219529).
Da tale principio discende che, sebbene al pregresso provvedimento di applicazione del vincolo della continuazione non possa riconoscersi alcun carattere vincolante con riferimento alla deliberazione sull’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., proposta dal condannato, anche in considerazione della diversità e maggiore ampiezza
del petitum, e sebbene la vicinanza temporale non implichi ex se il riconoscimento
della continuazione, nondimeno la già ritenuta sussistenza del disegno unitario affasciante reati cronologicamente prossimi ad altri separatamente giudicati non può
essere totalmente ignorato dal giudice dell’esecuzione, che, sia pure in piena libertà
di giudizio, con tale precedente valutazione e con la relativa ratio decidendi è tenu-

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to comunque a confrontarsi, salvo discostarsene, motivatamente, in relazione al
complessivo quadro delle circostanze di fatto e giuridiche emergenti dai provvedimenti giudiziali dedotti nel nuovo procedimento e potendo pervenire anche ad un

Al riguardo, va evidenziato che il giudice dell’esecuzione, sebbene abbia eviden-

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accoglimento soltanto parziale della domanda quanto ai reati maturati in un contesto unitario, di più ravvicinata consumazione e commessi nel medesimo ambito
spaziale.

4. L’ordinanza impugnata non si è attenuta ai su indicati superiori principi, in
quanto la motivazione è sostanzialmente priva di riferimenti specifici alle emergenze processuali e carente in ordine all’effettiva un’effettiva e concreta disamina dei
titoli giudiziari in comparazione, sicché l’itinerario ricostruttivo seguito, risolvendosi

appalesa fittizio e, perciò, sostanzialmente inesistente.

5. In presenza dell’evidenziata lacuna motivazionale, il provvedimento impugnato va quindi annullato con rinvio al Tribunale di Perugia, in diversa composizione
(Corte Cost. n. 183 del 2013), per un nuovo approfondito esame dell’istanza alla luce dei principi sopra esposti.

P. Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Perugia.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Aldo spo o

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi
Roma, lì

….1.2.A611..20.18.

in argomentazioni generiche e in proposizioni prive di reale efficacia dimostrativa, si

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