Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37582 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37582 Anno 2018
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: ESPOSITO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GAMBUZZA SALVATORE, n. il 10/08/1980;

I

l)’

l’ordinanza n. 2670/2016 del Tribunale di sorveglianza di Genova del
05/04/2017;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;

lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Roberto Aniello,
che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 21/03/2018

2
RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 05/11/2017 il Tribunale di sorveglianza di Genova ha revocato la liberazione anticipata concessa a Gambuzza Salvatore, per complessivi giorni
360 in relazione a plurime ordinanze del Magistrato di sorveglianza di Massa e, in
sede di reclamo, del Tribunale di sorveglianza di Genova, detenuto in espiazione delle
condanne di cui al provvedimento di cumulo della Procura della repubblica presso il

2. Gambuzza propone personalmente ricorso per Cassazione avverso la suindicata
ordinanza, per violazione di legge e vizio di motivazione, osservando che la sua richiesta di essere sentito dal Magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione, proposta ai sensi dell’art. 666, comma 4, cod. proc. pen., non era stata presa in considerazione dal Tribunale.
Con memoria difensiva pervenuta a questa Corte via fax in data 16/03/2018, il
ricorrente insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Va premesso che, nell’ambito del procedimento di sorveglianza, se l’interessato
si sia attivato nel richiedere l’audizione, essa diventa elemento indispensabile per la
validità del procedimento, con la conseguente configurabilità di una nullità di ordine
generale, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sottoposta a regime intermedio per quanto attiene alla sua deducibilità e rilevabilità, nel caso in cui non si dia
seguito all’istanza (Sez. 1, n. 40835 del 05/06/2014, Padovan, Rv. 260721; Sez. 1,
n. 28557 del 18/06/2008, Ribisi, Rv. 240784).
Sull’interessato grava l’onere di formulare la richiesta, qualora intenda essere sottoposto ad audizione, mentre compete all’Autorità giudiziaria la fissazione delle relative modalità, che possono tradursi o nella formulazione della domanda al Magistrato
di sorveglianza del luogo di detenzione o internamento o nella traduzione dell’interessato. In ogni caso, la richiesta dell’interessato di essere sentito personalmente,
previa sua traduzione all’udienza camerale, contiene implicitamente l’istanza di essere sentito quanto meno dal Magistrato di sorveglianza.

3. Ciò posto, nel caso di specie, alla data dell’udienza camerale celebratasi dinanzi
al Tribunale di sorveglianza di Genova, Gambuzza risultava ristretto presso la Casa
circondariale di S. Angelo dei Lombardi.

Tribunale di La Spezia del 23/08/2016.

3
Dall’esame degli atti del procedimento, consentito alla luce della violazione di legge
prospettata, non emerge che il difensore abbia eccepito che il proprio assistito avesse
chiesto al Tribunale di sorveglianza di Genova di essere ascoltato dal Magistrato di
sorveglianza di Avellino, ai sensi dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen..
Pertanto, la nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc.
pen. determinata dall’eventuale omessa audizione deve ritenersi sanata ai sensi
dell’art. 184, comma 1, cod. proc. pen., in quanto non tempestivamente e ritual-

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018.

Il Presidente

Il Consigliere estensore
Ald

Fi.U.pio Casa

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-L
CORTE SUPREMA DI CASSAZIC,
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi
Roma, lì

2 AGO. 2018

mente dedotta all’udienza camerale fissata per la trattazione del procedimento.

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