Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37581 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37581 Anno 2018
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: FIORDALISI DOMENICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ESPERTO ARMANDO nato a MILANO il 25/03/1973

avverso l’ordinanza del 14/06/2017 del TRIB. LIBERTA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS
Il PG conclude per il rigetto del ricorso.
udito il difensore

Data Udienza: 21/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Esprto Armando ricorre ex art. 311 cod. proc. pen. avverso l’ordinanza del

Tribunale di Milano del 24.10.2017 di conferma dell’ordinanza n. 87/17 della
Corte d’assise d’appello di Milano del 17.5.2017, con la quale era stata rigettata
la richiesta di scarcerazione, per decorrenza del termine di custodia cautelare.

Deduce il ricorrente, in particolare, la nullità dell’ordinanza impugnata, ai

sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., denunciando l’inosservanza
e l’erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 303 comma 1 lett.
c) 303 comma 2 e 304 comma 6 cod. proc. pen., nonché ai sensi dell’art. 606
comma 1 lett.

e) cod. proc. pen., per mancanza e contraddittorietà della

motivazione, che in realtà è solo apparente.

3.

Esperto Armando era stato condannato all’ergastolo con sentenza poi

riformata dalla Corte di assise d’appello di Milano per concorso nell’omicidio il
10.1.2012 in San Giuliano Milanese di Saverio Luca Verrascina (art. 575 cod.
pen.) e porto illegale della pistola utilizzata per commettere il delitto (reato
aggravato ai sensi dell’art. 62 n. 2 cod. pen.), con la premeditazione (art. 577
comma 3 cod. pen.) e l’aggravante di cui all’art. 112 primo comma n. 1 cod.
pen.; in data 16.2.2017, la Corte di cassazione aveva annullato la sentenza di
appello, disponendo un nuovo giudizio limitatamente al diniego del
riconoscimento del concorso anomalo, ex art. 116 cod. pen.
La difesa riteneva scaduti i termini di fase della custodia cautelare al
13.5.2017 ovvero i tre anni dalla sentenza di primo grado.
L’ordinanza della Corte di assise di appello e quella del Tribunale
argomentavano sul fatto che l’annullamento era stato pronunciato dalla Corte di
cassazione, limitatamente al quantum della pena, come nel caso di applicazione
di circostanze attenuanti.

4.

Esperto proponeva appello al Tribunale ex art. 310 cod. proc. pen., che

veniva respinto con l’impugnata ordinanza, la quale aveva ritenuto che l’art. 116
cod. pen. è equiparabile alle circostanze del reato.
Il ricorrente sostiene, invece, che il fatto sia diverso, per come la stessa
fattispecie recita “un fatto diverso da quello voluto” e per il diverso profilo
soggettivo che accompagna tale condotta.

2

2.

Poiché l’art. 116 cod. pen. incide su elementi costitutivi della fattispecie
criminosa, l’annullamento della precedente sentenza di merito, sotto questo
profilo, non permette la formazione di un giudicato parziale in ordine alla
responsabilità per l’omicidio.
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5. Secondo il provvedimento impugnato, invece,

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Secondo Esperto, invece, l’art. 624 cod. proc. pen. non opera in relazione
all’art. 116 cod. pen. per la connessione col fatto principale, dal quale non può in
alcun modo essere separato, tanto che il “fatto di reato”, nei suoi elementi
costitutivi, deve essere rivalutato per grado e per titolo di responsabilità.

6. Ritiene il Collegio che il ricorso è infondato, così come ha argomentato il
Procuratore generale.
Oggetto del dolo dell’atto di concorso è il contributo apportato con una propria
condotta cooperante con quella di uno o più soggetti alla produzione dell’offesa
tipica effettivamente realizzata. La disciplina attuata dall’articolo 116 codice
penale é una disciplina anomala, ma dalla quale non discende una responsabilità
oggettiva: viene imputato al concorrente la causazione volontaria (anche se
indirizzata ad altro fine) di un’intera offesa criminosa, che è necessario si
verifichi al completo di tutti i suoi requisiti nei confronti di uno dei concorrenti.
A tutti gli effetti il legislatore tratta la forma di responsabilità alla quale è
applicabile l’articolo 116 del codice penale, nell’ambito del concorso di persone
nel reato doloso, con una disciplina peculiare, stabilendo una speciale
diminuzione di pena per chi volle il reato meno grave.
Si ha quindi una situazione che, in considerazione del particolare modo con il
quale si presenta la volontà del concorrente, va assimilata ad una diminuente
della pena nei suoi confronti per la responsabilità del fatto commesso dall’altro
concorrente.
Va condivisa, pertanto, l’interpretazione data dal Tribunale di Milano
nell’impugnato provvedimento, all’applicazione dell’art. 624 cod. proc. pen., alla
luce delle statuizioni della sentenza della Corte di cassazione, sez. 1 n. 7780 del
16 febbraio 2017 dep. 2018 sull’omicidio di Saverio Luca Verrascina, commesso
materialmente da Pellitteri Giuseppe in concorso con il ricorrente ed altri; a
seguito dell’annullamento con rinvio alla Corte di assise di appello di Milano, si è
formato un giudicato parziale in ordine all’affermazione di responsabilità
dell’imputato Esperto Armando a titolo di concorso nell’omicidio, con la

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conseguenza che trova applicazione, nella fattispecie in esame, esclusivamente il
termine di durata massima delle misure cautelari previsto dal quarto comma
dell’articolo 303 codice di procedura penale e non, invece, il termine di fase sia
pure raddoppiato previsto dall’articolo 303 comma 1 lett.

c) n. 3 codice di

procedura penale e 304 comma 6 codice di procedura penale.
Agli effetti dell’art. 624 cod. proc. pen., infatti, va precisato che la Corte di
legittimità nella sentenza di rinvio, aveva stabilito che la sentenza della Corte
d’assise d’appello di Milano del 29 giugno 2015, veniva annullata “limitatamente”

aveva formato oggetto di apposito motivo di impugnazione (il quarto) da parte di
Esperto Armando.
Pertanto va riconosciuto il concorso nel reato di omicidio di cui al capo a)
commesso da Giuseppe Pellitteri, come fatto ormai accertato in via definitiva.
Tant’è che la Corte di legittimità ha dato atto, a pagina 2 della sentenza di
rinvio, che nei confronti del Pellitteri la sentenza di condanna era ormai passata
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in giudicato, mentre il giudizio doveva essere rinnovato “limitatamente” alla

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parte in cui era stata negata a Esperto Armando la sussistenza dei presupposti
per l’applicabilità della diminuente di cui all’articolo 116 codice penale da lui

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invocata.

7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94, comma
disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 21/03/2018.

Il Presidente

Il Consigliere estensore

Fili

Domenico Fiordalisi

7,

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi

Roma,

AGO, 2018

Casa

1-ter,

al diniego del concorso anomalo (articolo 116 codice penale) per il capo a) che

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