Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3758 del 03/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3758 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COSTA DANIELE ROBERTO N. IL 03/06/1979
avverso la sentenza n. 465/2009 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di MONDOVI’, del 07/07/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/06/2014 la rel zione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO FOTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Data Udienza: 03/06/2014

-1- Costa Daniele Roberto, imputato di guida in stato di ebbrezza alcolica, ex art. 186 co. 2
lett. c) del codice della strada -in seguito individuato in rubrica sub capo A)- reato
commesso il 24 maggio 2008, veniva raggiunto da decreto penale di condanna emesso il 3
agosto 2009 dal Gip del Tribunale di Mondovì.
Proposta dal Costa rituale opposizione, accompagnata da richiesta di rito abbreviato, lo
stesso Gip, con decreto del 27 ottobre 2009, disponeva procedersi nelle forme del rito
alternativo prescelto.
Nel corso dell’udienza camerale del 16 dicembre 2009, revocato dal giudice il decreto
penale di condanna, il PM contestava all’imputato il reato previsto dall’art. 186 co. 7 del
codice della strada -in seguito descritto sub capo B) della rubrica-, essendosi lo stesso
rifiutato di sottoporsi alla seconda prova etilometrica, dopo che la prima aveva registrato un
tasso alcolemico pari a 2, 94 g/l.
Nel corso della stessa udienza, la difesa chiedeva che il reato sub capo A) fosse derubricato
nella fattispecie di cui all’al-t. 186 co. 2 lett. a) e, quanto alla nuova contestazione, chiedeva
termine a difesa.
All’udienza del 24.3.10 il PM si associava alla richiesta della difesa di derubricazione del
reato sub A) e chiedeva la derubricazione del reato sub B) in illecito amministrativo. Il
difensore chiedeva termine per addivenire ad oblazione, quanto al reato sub capo A) ed
eccepiva l’inammissibilità della seconda contestazione di cui al capo B).
-2- Con sentenza del 7 luglio 2010, il Gup dichiarava il Costa colpevole del reato di cui
all’art. 186 co. 7 CS, contestato in udienza -capo B)-, e lo condannava, con la diminuente del
rito, alla pena di 4.000,00 euro di ammenda ed al pagamento delle spese processuali;
dichiarava altresì non doversi procedere in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza -capo
A)-, derubricato nella fattispecie prevista sub lett. a) dell’art. 186 co. 2, e dunque ritenuto
illecito amministrativo, perché estinto per intervenuta oblazione.
Con ordinanza del 30 luglio 2010, lo stesso Gip disponeva la correzione del dispositivo
della citata sentenza, nel senso che, laddove, con riguardo ai fatti contestati sub capo B), era
stata disposta la condanna del Costa alla pena di 4.000,00 euro di ammenda, dovesse
intendersi sostituita la parola “ammenda” con le parole “sanzione amministrativa”.
-3- Avverso detta sentenza ricorre il difensore dell’imputato, che deduce:
3.1- Vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove il giudice, qualificato il fatto
contestato sub capo B) quale illecito amministrativo (atteso che al momento del fatto 24.5.08- operava il d.l. n. 117/07 convertito nella legge n. 160/07, che ha depenalizzato il
reato di cui all’art. 186 co. 7 CS ), ha dichiarato, nel dispositivo, l’imputato responsabile del
reato di cui al predetto capo B) e lo ha condannato alla pena dell’ammenda ed al pagamento
delle spese del procedimento. Indicazioni -quelle relative al “reato”, all’ “ammenda” ed alle
“spese del procedimento”- certamente errate, in relazione alle quali, con l’ordinanza del
30.7.10, è intervenuta solo la correzione della parola “ammenda”, non anche delle parole
“reato” e “spese processuali”.
Di guisa che il Costa, in termini del tutto contraddittori, risulta responsabile di un reato e
condannato ad una sanzione amministrativa ed alle spese processuali, che tuttavia
conseguono, ex lege, solo in caso di condanna penale, ex art. 535 c.p.p.
3.2- Violazione di legge, in particolare dell’art. 24 della legge n. 689/81, per avere il
giudice esercitato una potestà riservata dalla legge agli organi amministrativi, incompetenza
dello stesso giudice a decidere circa il reato di cui al capo B).
Se, si sostiene nel ricorso, la fattispecie contestata costituiva, all’epoca dei fatti, solo un
illecito amministrativo, come correttamente ritenuto dal giudicante, e se il reato sub capo A)

2—

Ritenuto in fatto.

Considerato in diritto.
-1- Sorvolando sulla serie di “disattenzioni” che hanno caratterizzato l’iter processuale,
osserva la Corte che il ricorso è fondato per un unico assorbente motivo: l’indebita
contestazione suppletiva del reato di cui all’art. 186 co. 7 del codice della strada (capo B).
In realtà, nel corso del giudizio abbreviato non condizionato non è consentita alcuna
modifica del capo d’imputazione, come espressamente dispone l’art. 441 cod. pen. che, nel
disporre che nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
previste per l’udienza preliminare, precisa che tanto non vale con riguardo alle norme
previste negli arti. 422 e 423, l’ultima delle quali concerne proprio le modifiche
dell’imputazione.
Non vi è, cioè, la possibilità per il pubblico ministero, nel giudizio abbreviato, di procedere
a modificazioni dell’imputazione o a contestazioni suppletive, e la violazione della predetta
norma determina una nullità a regime intermedio della sentenza, nel caso di specie
tempestivamente denunciata dall’imputato allorché, all’udienza del 24.3.10, ha eccepito
l’inammissibilità della contestazione suppletiva.
-2- Dalla violazione della predetta norma consegue la declaratoria di nullità della sentenza
impugnata con riguardo alle statuizioni derivate dalla contestazione dei fatti descritti sub
capo B).
P.Q.M.
Annulla la impugnata sentenza senza rinvio, limitatamente alle statuizioni derivate dalla
contestazione dei fatti di cui al capo B).
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2014.

è stato estinto per intervenuta oblazione, il giudice, mancando una sentenza di condanna,
non era più competente a decidere in ordine alla violazione amministrativa descritta sub
capo B);
3-3 Violazione di norme processuali con riferimento alla contestazione di cui al capo B)
dell’imputazione, intervenuta all’udienza del 16.12.09, benché si procedesse con il rito
abbreviato, che non consente al PM di modificare il capo d’imputazione, fuori dai casi di
richiesta di rito abbreviato subordinato ad integrazione probatoria e di integrazione disposta
d’ufficio dal giudice (art. 441 c.p.p.);
3.4- Vizio di motivazione in ordine all’eccezione, tempestivamente proposta, all’udienza
del 24.3.10 (successiva alla notifica all’imputato contumace del verbale contenente la
contestazione suppletiva), di inammissibilità della contestazione stessa;
3.5- Vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità con riguardo al reato
sub capo B), pur ritenuto illecito amministrativo, ed al trattamento sanzionatorio;
3.6- Mancata indicazione delle conclusioni delle parti e della esposizione dei fatti.

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