Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37576 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37576 Anno 2018
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: FIORDALISI DOMENICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BOUOUD RABYI nato il 18/01/1978

avverso l’ordinanza del 13/07/2017 del TRIB. LIBERTA’ di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS
Il PG conclude per l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore

Data Udienza: 21/03/2018

Il Procurator

d

enerale

chiede rigetto,41 ricorso.

(

RITENUTO IN FATTO

1.

Boudud Rabyi ricorre avverso l’ordinanza emessa il 14.7.2017 dal

Tribunale di Torino, con la quale veniva respinta la richiesta di riesame della
misura della custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di

L’indagato è stato arrestato in flagranza in data 30 giugno 2017 per il tentato
omicidio di Longhitano Damiano, figlio di prime nozze di sua moglie Pagano
Maria Giuseppina.

2.

A pagina 1 e 2 dell’ordinanza impugnata il Tribunale evidenzia che intorno

alle ore 20:30 del 29 giugno i Carabinieri ricevevano la segnalazione di un
accoltellamento; giunti sul posto trovavano sul ballatoio a terra un ragazzo poi
identificato in Longhitano Damiano, che riferiva di essere stato accoltellato dal
marito della madre, che si trovava ancora all’interno dell’alloggio.
I Carabinieri facevano quindi ingresso nell’abitazione, sorprendendo l’indagato
in piedi con un coltello insanguinato ancora impugnato con la mano sinistra. Dal
verbale di sequestro, risultava un secondo coltello da cucina sporco di sangue
rinvenuto a terra. L’indagato presentava delle ferite procurategli dalla vittima e
diagnosticate in ospedale come ferita da taglio superficiale alla spalla destra,
abrasione avambraccio destro, dolore alla palpazione del limite dell’ernicostato
destro in sede posterolaterale alta con prognosi di otto giorni. In ospedale
veniva diagnosticato al Longhitano un pneumotorace destro con ferita aperta in
torace e prognosi di giorni 30.

3.

Il figliastro Longhitano accoltellato era superiore fisicamente all’indagato e

riferiva che la causa della lite consisteva nel fatto di non aver voluto abbassare il
volume della musica.
Il Longhitano, per di più, era in pessimi rapporti con l’aggressore per il
mancato pagamento del mutuo della casa.
Una persona informata dei fatti, Pagano Damiano, secondo l’ordinanza
impugnata, aveva riferito che Bououd si sarebbe scagliato improvvisamente
contro il Longhitano che aveva cercato di sospingerlo via, ma Bououd,
allungando il braccio, aveva preso un coltello sopra il frigorifero colpendo il
Longhitano.

2

Torino, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

4.

Nell’interrogatorio di convalida, l’indagato aveva ammesso di aver

accoltellato la vittima, negando però di averla minacciata.

5.

Denuncia il ricorrente inosservanza o erronea applicazione della legge

penale con riferimento agli artt. 56 e 575 cod. pen., per il delitto di tentato
omicidio ai danni di Longhitano Damiano, nonché per l’erronea qualificazione del
fatto contestato e la ritenuta esistenza di esigenze cautelari, ex art. 275, comma
1, cod proc. pen.

Deduce il ricorrente, inosservanza o erronea applicazione della legge

6.

penale, con riferimento alla qualificazione del fatto contestato, alle esigenze
cautelari ex art. 274 cod. proc. pen. ed ai criteri di scelta della misura ex art.
275 comma 1 cod. proc. pen.

7.

Innanzitutto, il ricorrente ritiene integrata solo la fattispecie di lesioni

aggravate e non quella di tentato omicidio.
Longhitano gli avrebbe messo le mani al collo, bloccandolo sul divano. Bououd
aveva inferto una sola coltellata per difendersi. In ordine alle esigenze
cautelari difettano, secondo il ricorrente, i requisiti di attualità e concretezza del
pericolo di recidivanza specifica perché, per la giurisprudenza, tale valutazione
non può basarsi esclusivamente su un pericolo già verificatosi.

8.

Col secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod.

proc. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal
testo del provvedimento gravato, sulla base delle dichiarazioni di Pagano
Damiano, il quale riferiva che il Longhitano spingeva il Bououd Rabyi: questi
prima di cadere, riusciva a dargli un calcio, colpendolo al petto; a questo punto il
Longhitano si lanciava verso di lui prendendolo per il collo e cercando di farlo
S0000ts
smettere ma, nonostante fosse parzialmente bloccato, il ~ riusciva ad
afferrare un coltello riposto su un mobile nelle vicinanze e a sferrargli un colpo,
attingendolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene il Collegio di condividere la richiesta del Procuratore generale, perché il
ricorso è sotto ogni profilo infondato, in quanto ha un carattere meramente
confutativo della valutazione di merito dal Tribunale svolta invece in modo
coerente e logico.

/

3

2

2. L’arresto è stato effettuato in uno stato di vera e propria flagranza e pertanto
non ci sono dubbi sull’autore del gesto delittuoso ai danni della persona offesa;
nello stesso interrogatorio di convalida, l’indagato ha ammesso di aver
accoltellato il Longhitano e di aver bevuto sei birre prima della lite. Il Tribunale
ha motivato adeguatamente sul fatto che l’indagato aveva preso di mira una
regione del corpo che avrebbe potuto cagionare la morte della persona offesa
(pagina quattro) inoltre ha evidenziato l’assoluta sproporzione tra l’azione
offensiva che il Longhitano aveva realizzato e la reazione posta in essere

legittima difesa.

3. Contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa Longhitano ha argomentato in
modo aderente alle risultanze investigative sul pericolo di recidiva specifica
concreto e attuale desunto anche dal precedente penale per resistenza a
pubblico ufficiale e lesioni, nonché dalle modalità della condotta e dall’assenza di
remore a colpire con un coltello il figlio di primo letto della propria moglie, per un
movente assolutamente sproporzionato: elementi dai quali ha desunto la
spregiudicatezza dell’indagato.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, perché sotto ogni profilo è
infondato, sussistendo tutti gli elementi per ritenere plausibile la qualificazione
dei fatti data dal Tribunale, l’assenza di cause di giustificazione quali la legittima
difesa, l’esistenza di gravi esigenze cautelari così come ritenute nell’ordinanza
atte a giustificare il rigetto della richiesta di riesame; pertanto, al rigetto del
ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso è condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94, comma 1-ter,
disp. att. codice procedura penale

Così deciso il 21/03/2018 .

Il Presidente

Il Consigliere estensore
Domenico Fiordalisi

1ft 6

ORTEPREMADiCASSiONEE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi
Roma, lì

2 A6Q,

dall’indagato sicché non può ravvisarsi una causa di giustificazione come la

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