Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37574 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37574 Anno 2018
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: FIORDALISI DOMENICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CIRCELLO FABIO nato a CASTELVETRANO il 22/08/1987

avverso l’ordinanza del 25/08/2017 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
J./sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS
Il PG conclude per il rigetto del ricorso.
udito il difensore

Data Udienza: 21/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1.

Circello Fabio ricorre avverso l’ordinanza emessa il 25.8.2017 dal

Tribunale di Palermo che ha respinto la richiesta di riesame ai sensi dell’art. 309
cod. proc. pen. dell’ordinanza applicativa della misura della custodia in carcere
nei suoi confronti, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Marsala in data 3.8.2017:
A) per il delitto di rapina aggravata (artt. 628 commi 1 e 3 n. 1 e 3 cod. pen.) ai
danni di Iacob Petro, verso il quale aveva puntato una pistola semiautomatica,

cui si era appropriato, fatto commesso a Castelvetrano 23 gennaio 2000
B) detenzione e porto di pistola (art. 2, 4 e 7 legge 694/74); fatto commesso a
Castelvetrano 23 gennaio 2016
D) sequestro di persona (art. 605 cod. pen.) in concorso con il fratello Circello
Leonardo. Fatto commesso a Castelvetrano il 23 gennaio 2016.
F) tentato omicidio (art. 56, 575, 577 n. 3 cod. pen.) con una coltellata
all’addome di Bongiovanni Maurizio, senza riuscire nell’intento per l’intervento
del fratello Bongiovanni Antonino; con l’aggravante della premeditazione, avendo
attirato la vittima, che in precedenza aveva appiccato il fuoco all’auto del fratello,
presso la abitazione di questi, ove avveniva l’agguato; fatto commesso a
Castelvetrano il 24 febbraio 2017.

t
Per completezza, va precisato che il Clrcello è indagato anche per altri reati,

per i quali non è stata applicata la misura cautelare: lesioni gravi (artt. 582, 585
in relazione all’art. 577 n. 3 e 4 e 61 n. 5 cod. pen.), perché, colpendo con calci
e pugni Iacob Pietro e conficcando il coltello sul dorso della sua mano, gli
procurava lesioni guarite in giorni 25, con l’aggravante di aver commesso il fatto
in circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la privata difesa. C) Porto di
coltello, E) lesione con un coltello sul dorso della mano guaribili in giorni 25 con
l’aggravante della premeditazione dei futili motivi e di aver commesso il fatto in
circostanze tali da ostacolare la privata difesa. Fatti commessi a Castelvetrano
23 gennaio 2016

2. Denuncia il ricorrente, col primo motivo, nullità dell’ordinanza per
inosservanza e/o erronea applicazione delle norme in materia di nullità ex art.
178 lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 291 comma 1 e 309 comma 5
cod. proc. pen.
Il Tribunale ha respinto la richiesta di riesame dell’ordinanza, respingendo
l’eccezione di inefficacia della misura cautelare applicata a Circello per la
mancata trasmissione dei supporti informatici contenenti i files delle registrazioni
video del servizio di sorveglianza dei Carabinieri del bar Ugly, motivando che agli

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costringendolo a salire sulla propria autovettura ed a consegnargli un cellulare di

atti vi è un album contenente sette fotogrammi estrapolati dalle registrazioni.
Secondo il ricorrente, tale decisione si pone in contrasto con l’obbligo del
pubblico ministero di trasmettere nel termine di cui all’art. 309 comma 5 cod.
proc. pen. tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta ad
indagini, mentre il Tribunale ha l’obbligo di decidere anche sulla base degli
elementi addotti dalle parti nel corso dell’udienza.

Con un secondo motivo, deduce la nullità dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 606

comma 1 lett.

e)

cod. proc. pen., per contraddittorietà e illogicità della

motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 comma 1
cod. proc. pen., in relazione ai capi a), b) e d) della rubrica.
Secondo il ricorrente, nella versione fornita dalla persona offesa, Iacob Petru,
vi sarebbero delle contraddizioni sul numero delle persone presenti al momento
di consumazione del reato e sulle modalità esecutive; per di più, la vittima era
sotto l’effetto di alcool, mentre il Tribunale avrebbe effettuato una valutazione
atomistica degli elementi, finendo per privarli della valenza favorevole
all’indagato.

4. Col terzo motivo, deduce contraddittorietà e illogicità della motivazione in
ordine ai gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 comma 1 cod. proc. pen.,
in relazione al capo f) della rubrica.
La prova relativa alle dichiarazioni di Bongiovanni Maurizio, teste chiave della
vicenda di cui al capo f), è assolutamente inutilizzabile, perché non sono stati
resi accessibili i verbali di prova attinenti alle dichiarazioni rese nel corso delle
indagini, così violando il disposto dell’art. 195 comma 4 cod proc. pen., atteso
che, per poter essere poste a fondamento dell’ordinanza cautelare, le
dichiarazioni dovevano essere verbalizzate e sottoscritte, ai sensi dell’art. 351
cod. proc. pen., pertanto tale prova sarebbe affetta da inutilizzabilità patologica,
ai sensi dell’art. 191 cod proc. pen.; sul punto, il Tribunale avrebbe eluso la
risposta alle osservazioni difensive, valutando gli altri elementi e tentando di
riscontrarli con le dichiarazioni di Bongiovanni.

5. Col quarto motivo, denuncia, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc.
pen., contraddittorietà e illogicità della motivazione, in ordine alle esigenze
cautelari di cui all’art. 274 comma 1 lett. a) e c) cod. proc. pen., in relazione ai
capi a), b), d) ed f) della rubrica.
Il Tribunale avrebbe omesso di valutare, agli effetti dell’art. 274 lett. c) cod.
proc. pen., l’incensuratezza dell’indagato, desumendo dalle modalità del fatto
commesso la non occasionalità della condotta, mentre la giurisprudenza ha

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3.

richiesto il requisito dell’attualità delle esigenze cautelari, che si concretizza,
innanzitutto, nella valutazione sulla probabilità che si presenterà l’occasione del
delitto.
Nel caso che ci occupa, il Tribunale ha omesso di svolgere tale valutazione che,
se fosse stata effettuata correttamente, avrebbe portato quantomeno alla scelta
di una misura meno afflittiva. La custodia cautelare, infatti, va considerata
estrema ratio.

1. Quanto al primo vizio dedotto, osserva il Collegio che al Tribunale del riesame
non devono essere trasmessi documenti diversi da quelli sottoposti alla
valutazione del giudice per le indagini preliminari che ha emesso la misura.
Ineccepibile pertanto è la motivazione del Tribunale che ha respinto
l’eccezione in linea con la giurisprudenza della Corte di legittimità che ha ritenuto
che non vi è l’obbligo di trasmissione ai sensi dell’articolo 309 comma 5 codice di
procedura penale dei supporti informatici contenenti video riprese quando gli
esiti delle indagini sono riportati nella annotazione di polizia giudiziaria (Cass. n.
33819 del 2014, Rv. n. 261092). Nel caso di specie per di più in atti vi è un
album contenente sette fotogrammi estrapolati dalle registrazioni, peraltro con
l’indicazione che la qualità delle immagini era pessima e non vi era altro modo di
individuare in modo preciso i tre soggetti coinvolti nella rissa.

2. Quanto al secondo motivo di ricorso, osserva il Collegio che non vi è un
effettivo contrasto di contenuto tra la prima dichiarazione resa dalla persona
offesa nel verbale di sommarie informazioni testimoniali del 23 gennaio 2016 ore
11:30, dove ha egli ha asserito che la pistola è stata presa dal Circello Fabio dai
sedili anteriori del veicolo, mentre successivamente ha dichiarato a verbale del
23 gennaio 2000 ore 12,35 che gli era stato asportato il cellulare Samsung e due
bancomat nonché il portafogli.
Infine, nelle dichiarazioni del 25 gennaio 2016 la persona offesa ha precisato
che quando Circello Fabio gli aveva puntato la pistola gli aveva intimato di
consegnargli il telefono cellulare.
Come si può notare, si hanno soltanto delle integrazioni e non delle
dichiarazioni incompatibili l’una con l’altra, perché non vi è una sostanziale
incompatibilità tra i vari segmenti delle dichiarazioni rese; pertanto, non vi è un
vizio logico nella motivazione del Tribunale che ha ritenuto inesistente la
denunciata contraddizione. In definitiva la valutazione del Tribunale non è stata
parcellizzata, come il ricorrente ha denunciato, bensì è completa ed unitaria

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CONSIDERATO IN DIRITTO

anche alla luce dei riscontri derivanti dalle intercettazioni citate a pagina 6 del
provvedimento impugnato.

3. Il terzo motivo di ricorso e infondato.
Il Tribunale ha formato il proprio convincimento sulla base di una pluralità di
fonti di prova costituite dalle dichiarazioni della persona offesa rese
nell’immediatezza, dalle registrazioni di conversazioni intercettate, nonché dalle
video riprese presso il distributore “Esso” visionate appunto dalla polizia ed ha
quindi ricostruito i fatti in modo logico e coerente con gli elementi emersi.

Non sussiste un divieto di utilizzabilità, ai sensi dell’articolo 191 codice di
procedura penale, per la mancata redazione di verbali di sommarie informazioni
testimoniali, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha già più volte affermato
la sufficienza della notazione di polizia giudiziaria delle dichiarazioni della
persona offesa ai fini dell’adozione di misure cautelari.
Il Collegio condivide la giurisprudenza costante della Corte di legittimità che
ritiene utilizzabili nella fase cautelare le annotazioni di polizia giudiziaria che
riportino dichiarazioni della persona offesa o di persone informate dei fatti non
incorrendo nel divieto della testimonianza indiretta da parte della polizia
giudiziaria. Tra le altre, Sez. 1 n. 52572 del 28/10/2014, Leka; Sez. 6 n. 24 del
20/11/2006 dep. 2000, Terzi, n. RV 235755, Sez. 1 n. 15563 del 22/01/2009,
Perrotta, RV 243734.

4. Quanto al quarto motivo di ricorso, ritiene il Collegio che esso sia sotto ogni
profilo infondato, perché il Tribunale ha esaminato in modo dettagliato gli aspetti
che hanno portato a un giudizio di esistenza della gravità delle esigenze cautelari
da salvaguardare, con un esame attento della personalità aggressiva e
spregiudicata dell’indagato, desunta dal suo atteggiamento prevaricatore e
vendicativo, che dimostrano la non occasionalità delle attività criminali poste in
essere, pur trattandosi di soggetto incensurato; pertanto, il Tribunale ha
soppesato le varie circostanze emerse, tenendo presente l’assenza di precedenti
dell’indagato ed ha svolto tale valutazione di pericolosità con chiaro riferimento
all’attualità, stante il riferimento sia all’insufficienza della misura degli arresti
domiciliari con un dispositivo di controllo elettronico a distanza ritenuto inadatto
a localizzare il sottoposto in caso di allontanamento prima dell’eventuale
commissione di altri reati, sia al pericolo di inquinamento probatorio nel corso
delle indagini, che in quel momento si svolgevano.

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento.

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i)

a localizzare il sottoposto in caso di allontanamento prima dell’eventuale
commissione di altri reati, sia al pericolo di inquinamento probatorio nel corso
delle indagini, che in quel momento si svolgevano.

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94, comma
disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 21/03/2018.

Il Presidente

Il Consigliere estensore
Domenico Frdalisi

(

ppo Casa

)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penai
Depositata in Cancelleria oggi
Roma, lì = 1 AGO, 2018

1-ter,

P.Q.M.

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