Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37572 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37572 Anno 2018
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: FIORDALISI DOMENICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SEFEDINI EDUART nato il 10/03/1967

avverso l’ordinanza del 26/06/2017 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS
Il PG conclude per il rigetto del ricorso.
udito il difensore
L’avv. Giorgio di Micco conclude per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 21/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Sefedini Eduart è indagato per il delitto di furto aggravato (artt. 110, 624

e 625 n. 2, 4 e 5 cod. pen.) in concorso con Miletic Midrag ed altro soggetto non
identificato, ai danni dell’esercizio commerciale TOO Brothers di Calò Fabio.

2.

L’indagato ricorre avverso l’ordinanza con la quale, il 20.6.2017, il

Tribunale di Roma, accogliendo l’appello del pubblico ministero, ordinava la

3.

Infatti, con ordinanza del 4.8.2016, il G.i.p. del Tribunale di Roma,

ritenendo insufficienti le dichiarazioni della persona offesa, l’individuazione
fotografica effettuata e le immagini acquisite nel negozio sul volto degli autori
del furto, rigettava la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere.

4.

Il Tribunale di Roma, al contrario, accoglieva l’appello del pubblico

ministero, con ordinanza del 27.10.2016 e applicava la misura cautelare della
custodia in carcere nei confronti di entrambi gli indagati, evidenziando le parti
delle dichiarazioni della persona offesa e l’esito delle indagini della polizia
giudiziaria, nelle quali si dava atto degli accessi precedenti posti in essere dagli
stessi malviventi che, successivamente, venivano ripresi mentre sottraevano la
merce esposta all’interno del negozio.

5.

La Corte di cassazione, con sentenza del 23.1.2017, accoglieva il ricorso

dei difensori, che dubitavano delle risultanze offerte dalla registrazione all’interno
del negozio, in quanto evidenziava contraddittorietà interne alla motivazione del
Tribunale che ne vanificavano la tenuta logica; segnatamente, sottolineando le
differenze tra le dichiarazioni del proprietario,i1 quale, sulla base del filmato video
registrato all’interno del negozio, dava atto che due persone sottraevano merce,
£,Lt.
mentre il terzo distraeva la commessa \,dichiarazioni della polizia giudiziaria i la
quale, invece, dava atto che dallo stesso filmato si vedevano tre persone che a
turno sottraevano merce.

6.

A seguito dell’annullamento con rinvio, il Tribunale di Roma in diversa

composizione si pronunciava, con l’impugnata ordinanza, dando atto che, dalla
visione del video, si notava perfettamente la scena descritta dalla persona
offesa: tre persone che entravano separatamente e, mentre uno dei tre
distraeva la commessa, le altre due sottraevano la merce. All’interno del negozio

2

misura cautelare custodiale in carcere nei suoi confronti.

tutte e tre mostravano palesemente di conoscersi, in quanto discutevano tra loro
sia in presenza della commessa che in sua assenza.

7.

Ritenute sussistenti le esigenze cautelari, pertanto, il Tribunale accoglieva

l’appello del pubblico ministero e disponeva la misura cautelare custodiale con
l’ordinanza che viene impugnata dal Sefedini, il quale, ai sensi dell’art. 606 cod.
proc. pen., ne chiede l’annullamento, denunciando violazione di legge e vizio di
motivazione.

evidenziato dinanzi al Tribunale che
Errico Barbara, unica commessa presente, aveva dichiarato di non
riconoscere senza ombra di dubbio una delle tre persone che lo scorso 11
gennaio era entrata nel negozio di abbigliamento,
Moretti Serenella commessa non presente al momento del furto
riconosceva la persona indicata col numero 5 dell’album fotografico, come quella
che in data 11 gennaio alle ore 13,30 era entrata nel negozio, ed infine
Morelli Tiziana non presente in negozio aveva dichiarato di non
riconoscere nessuno.
Pertanto, sia per la mancanza di una descrizione preliminare delle caratteristiche
dei soggetti da individuare, sia per la mancata dichiarazione di una pregressa
visione di tali soggetti in video o foto e sia per la diversità di esito dei tre
riconoscimenti, vi sarebbe stata un’unica dichiarazione smentita dalle altre due,
con esito positivo, nei confronti del Sefedini.
Il Tribunale avrebbe dato per scontato il riconoscimento del Sefedini, quando
invece lo stesso non era stato identificato a mezzo dei fotogrammi contenuti nel
DVD.
La Polizia scientifica aveva dato atto che non era possibile un corretto
riconoscimento per la scarsa qualità delle immagini, pertanto anche l’accusa
mossa unicamente sul riconoscimento effettuato dalla Moretti sarebbe
insufficiente.

8. Ritiene il Collegio che il ricorso è sotto ogni profilo infondato, perché la
motivazione del provvedimento impugnato è saldamente fondata sul
riconoscimento del Sefedini da parte del Tribunale, che ha visionato direttamente
le immagini riprese dal sistema di video-sorveglianza del negozio ed allegate agli
atti dal pubblico ministero, con la conseguenza che vengono superati i dubbi
sopra esposti legati alle diverse descrizioni operate dalla polizia giudiziaria e dai
testimoni che avevano visionato i filmati. Infatti, a pagina 5 dell’ordinanza
impugnata è scritto che “dalla visione del CD si vedono chiaramente tre individui,

3

Premette che, all’udienza del 17.10.2016, già con memoria difensiva aveva

tra i quali viene riconosciuto l’indagato Sefedini entrare separatamente nel
negozio di Calò e porre in essere esattamente la condotta descritta dalla persona
offesa; all’interno del negozio sono posizionate quattro telecamere in quattro
stanze diverse e tre nei corridoi; gli indagati mostrano palesemente di conoscersi
in quanto discutono tra loro; essi sono in presenza di una commessa e in sua
assenza si scambiano segni d’intesa, trattenendosi nel negozio per 23 minuti.
Alternativamente uno di loro parla con la commessa mentre gli altri si dirigono
furtivamente in altre stanze e poi dalla telecamera n. 3 alle 13.10 si vede il

capi di abbigliamento e più tardi il complice rimasto non identificato si
impossessa indisturbato dei capi.
Infatti, accertatosi di non essere visto, sovrappone sulla stessa giacca due
giacche le arrotola e le infila dietro la schiena, occultandole sotto il giaccone”.
Per questo motivo, il Tribunale ne ricava la convinzione che le sottrazioni sono
state effettuate dai tre in piena intesa tra loro.

9. Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa al competente
Tribunale distrettuale del riesame di Roma, perché provveda a quanto stabilito
dall’articolo 92 disp. att. Cod. proc. pen. Manda la cancelleria degli immediati
adempimenti a mezzo fax.

Così deciso il 21/03/2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Domenico Fior alisi

Fil4eo Casa

1, ti

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi

soggetto rimasto non identificato che entra nella stanza, esamina velocemente i

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