Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3757 del 23/05/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3757 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPINA TONY GIMMY N. IL 01/09/1987
FOLLA MICHELE N. IL 11/08/1971
avverso la sentenza n. 8708/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
11/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per D cvuuu..tleZ,m..uurb
(4.41-1

Udito, per la pa civile, l’Avv
Uditi difensi Avv.

Data Udienza: 23/05/2014

Ritenuto in fatto

1.La Corte d’Appello di Roma, con sentenza dell’11/4/2013, confermava la
sentenza del giudice di primo grado che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva
dichiarato Spina Tony Girnmy e Folla Michele colpevoli del reato di cui all’art. 73
DPR 309/90 concernente la detenzione illecita di sostanze del tipo hashish e
marijuana. Riconosciuta l’ipotesi di cui al comma 5 del citato art. 73, le

otto di reclusione e C 2.000,00 di multa ciascuno.

2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati,
deducendo assenza di motivazione in merito al giudizio di responsabilità e
assenza di motivazione riguardo al diniego del riconoscimento delle attenuanti
generiche.

Considerato in diritto

1.1 motivi di ricorso sono inammissibili, il primo per palese genericità, poiché non si
indicano i punti in relazione ai quali la sentenza sarebbe carente, olfftre che per
manifesta infondatezza. Invero la sentenza offre congrua motivazione in punto di
responsabilità, fondata sulle deposizioni testimoniali dei Carabinieri che osservarono
lo scambio di sostanza stupefacente e denaro e rinvennero indosso agli imputati di
sostanza stupefacene e banconote di piccolo taglio per un importo di una certa
consistenza, tutti elementi univocamente conducenti all’attività di detenzione
finalizzata allo spaccio nonché di spaccio di stupefacente. Il motivo attinente al
diniego di generiche, poi, risulta manifestamente infondato poiché le predette
attenuanti sono state concesse.
2.Deve considerarsi, tuttavia, quanto al trattamento sanzionatorio, che, essendo
stata riconosciuta nella fattispecie in esame l’ipotesi di cui al comma quinto dell’art.
73 DPR 309/90, la sanzione oggi applicabile si attesta nell’ambito della previsione
sanzionatoria mitigata a seguito della modifica intervenuta con la I. 79/2014
(reclusione da sei mesi a quattro anni, e multa da euro 1.032 a euro 10.329).
Nella specie la pena inflitta è stata determinata (muovendo da una pena base di un
anno e mesi sei di reclusione e C 4.500,00 di multa) sulla base di ■lquadro
sanzionatorio superato dagli interventi legislativi sopravvenuti e dagli esiti della
sentenza Cort. Cost. n. 32 del 2014, che ha reso applicabile l’art. 73 DPR 309/90
nel testo anteriore alle modifiche apportate dalle disposizioni che avevano inasprito
il trattamento sanzionatorio per le c.d. droghe leggere.

2

attenuanti generiche e la diminuzione del rito, li condannava alla pena di mesi

Va disposto, di conseguenza, l’annullamento della sentenza impugnata
limitatamente al trattamento sanzionatorio, imponendosi una rivalutazione dello
stesso da parte del giudice di merito alla luce della nuova previsione edittale.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni relative al

d’Appello di Roma. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma il 23/5/2014
Il Consigliere relatore

Il Presidente

trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte

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