Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37567 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37567 Anno 2018
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: ESPOSITO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ORRU’ MARCO, n. il 18/01/1976;

avverso l’ordinanza n. 443/2017 del Tribunale di Cagliari del 07/06/2017;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Roberto Aniello,
che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame,
limitatamente alle sentenze di cui ai numeri 1, 2, 3, 5 e 6 del provvedimento impugnato.

Data Udienza: 21/03/2018

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RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17/07/2017 il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice
dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da Orrù Marco ai sensi dell’art. 671
cod. proc. pen. di applicazione della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sei
sentenze:
a) sentenza del G.U.P. del Tribunale di Brescia del 25/03/2002, irrevocabile il

agli artt. 628, 648 (commessi tra il 24/02/1999 e il 07/05/1999);
b) sentenza della Corte di assise di appello di Brescia del 29/05/2002, irrevocabile
il 31/10/2002, di condanna per reati di cui agli artt. 575, 628, 12 ss. L. n. 497 del
1974 (commessi il 27/07/1999);
c) sentenza del Tribunale di Brescia del 29/09/2003, irrevocabile il 19/03/2004, di
condanna per reati di cui agli artt. 4 L. n. 110 del 1975 e 707 cod. pen. (commessi il
12/05/1999);
d) sentenza del Tribunale di Brescia del 23/12/2005, irrevocabile il 09/10/2006,
di condanna per il reato di cui all’art. 624 cod. pen. (commesso in date 16/10/1997
e 17/10/1997);
e) sentenza del G.U.P. del Tribunale di Brescia del 05/07/2006 di applicazione di
pena ex art. 444 cod. proc. pen. per reati di cui agli artt. 628 cod. pen. e 2 ss. L. n.
895 del 1967 (commessi il 27/07/1999);
f) sentenza della Corte di appello di Brescia del 28/03/2008, irrevocabile il
13/05/2008, per il reato di cui all’art. 628 cod. pen. (commesso il 23/06/1999).
Il Tribunale ha osservato che Orrù non ha dimostrato l’esistenza di un medesimo
programma criminoso, risalente al 1997, epoca del primo reato tra quelli in valutazione; ha rilevato che la contiguità cronologica degli addebiti e l’identità dei titoli di
reato, apparivano indici sintomatici di abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate
alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti.

25/02/2003, di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. per reati vari di cui

2. Orrù propone personalmente ricorso per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, per violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorrente deduce che doveva essere riconosciuta la continuazione per la natura
omogenea dei reati commessi e per il breve distacco temporale tra le condotte criminose.

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CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

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2. Il provvedimento impugnato, nella sua sintetica esposizione giustificativa, è incorso nel vizio di carenza di motivazione, che risulta meramente apparente.
Il giudice dell’esecuzione, nell’escludere la configurabilità della continuazione, si è
limitato a riportare una serie di principi giurisprudenziali espressi da questa Corte in
tale materia e a evidenziare la mancata dimostrazione da parte del ricorrente del
medesimo disegno criminoso, negando la sussistenza dei presupposti di applicabilità
di tale istituto nel caso concreto.
Tuttavia, a fronte degli elementi sintomatici del vincolo della continuazione indicati

adeguate argomentazioni l’affermazione della mancanza di indici rivelatori della programmata unitaria programmazione criminosa.
L’ordinanza impugnata contiene affermazioni astratte o comunque non risolutive
e non illustra adeguatamente le effettive ragioni, per le quali la commissione dei reati
oggetto dell’istanza non sarebbe espressione di “un’originaria ideazione di tutte le
violazioni nei loro caratteri essenziali”, senza specificare i reati, l’epoca di commissione e tutti gli ulteriori elementi necessari idonei a ricostruire il percorso logico argomentativo. Il Tribunale, in particolare, non ha fornito chiarimenti in ordine alle
ragioni, per le quali ha ritenuto di non riconoscere la continuazione, anche solo tra
reati di cui ad alcuni gruppi di sentenze, commessi a breve distanza temporale tra
loro; né ha chiarito per quali ragioni il riconoscimento della continuazione da parte
del giudice di cognizione in ordine ai reati di cui alle sentenze sopra indicate ai punti
b) ed e) non potessero estendersi agli ulteriori reati.
Con ciò non s’intende censurare la valutazione condotta dal giudice nella sua discrezionalità e nell’apprezzamento delle circostanze di fatto, che, in quanto tali, non
potrebbero essere oggetto del sindacato conducibile nel giudizio di legittimità, quanto
la completezza ed adeguatezza dell’apparato giustificativo della decisione, che,
avrebbe potuto anche essere reiettiva dell’istanza, ma avrebbe dovuto essere corredata dalla congrua esposizione delle relative ragioni.

3. In presenza dell’evidenziata lacuna motivazionale, il provvedimento impugnato
va quindi annullato con rinvio al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione (cfr.
sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 09/07/2013), per nuovo esame dell’istanza.

dal ricorrente nell’istanza difensiva, il giudice dell’esecuzione non ha sviluppato con

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P. Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Cagliari.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Aldo sposito

Filippo Casa

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi
Roma, ist

e. 2 AGO. 2018

T20—tu

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