Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37563 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 37563 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PINTO CARMINE N. IL 28/11/1946
avverso la sentenza n. 1285/2003 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
03/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Data Udienza: 26/05/2015

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 03/04/2013 la Corte d’appello di Brescia ha confermato la
decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia Carmine
Pinto, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 453 cod. pen., per
avere, di concerto con il falsificatore o l’intermediario, detenuto, al fine di
metterle in circolazione, banconote contraffatte per un importo superiore al
miliardo di lire.
La Corte territoriale, dopo avere ricostruito le operazioni alle quali erano

13/01/1998 da Giuseppe Ferrari, ha rilevato: a) che, accanto ad Abele
Lanzanova, cui le indagini erano state estese a seguito delle dichiarazioni del
medesimo Ferrari, aveva viaggiato il 10/01/1998, sul volo Alitalia AZ 1288 da
Napoli a Milano – Linate, Carmine Pinto, il quale, il giorno stesso era poi tornato a
Napoli; b) che il Pinto, per quanto emerso dal tracciamento del cellulare trovato
nella sua disponibilità, il giorno successivo era andato in autovettura a Brescia,
per poi fare ritorno a Napoli; c) che su un libretto bancario della moglie del Pinto
erano stati versati due assegni circolari del valore di dieci milioni di lire ciascuno,
tratti sul conto acceso presso la Banca S. Paolo di Brescia e intestato a a Claudia
Pallini, il cui genitore, che aveva la disponibilità di agire su tale conto, dopo
avere ricevuto dal Ferrari, tra l’altro, due assegni di pari importo, aveva
consegnato a quest’ultimo, appunto, i due assegni circolari poi incassati dalla
moglie del Pinto.
2. Il Pinto ha personalmente proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti
motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, quanto all’affermazione
di responsabilità, rilevando: a) che non era dato intendere, in assenza di riscontri
probatori, come la Corte territoriale potesse avere ritenuto il ricorrente presente
sul volo Alitalia AZ 1288, sulla tratta Napoli – Milano, accanto al Lanzanova, e
poi impegnato il giorno seguente in un viaggio in automobile da Napoli a Brescia
e ritorno, valorizzando l’uso di un telefono cellulare Etacs, risultato clonato, che
non era mai stato trovato nella disponibilità dell’imputato e che avrebbe potuto
essere utilizzato da chiunque; b) che il versamento dei due assegni circolari di
Pallini Claudia in favore della moglie del ricorrente poteva essere sorretto dalle
più varie causali.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, con specifico riguardo
alla ritenuta sussistenza della fattispecie di cui all’art. 453 cod. pen.,
sottolineando che le circostanze valorizzate dalla Corte d’appello non
escludevano che il Pinto potesse detenere banconote contraffatte senza alcun
previo concerto, del quale mancava ogni prova.
1

funzionali le banconote, depositate in una cassetta di sicurezza nei giorni 12 e

Considerato in diritto
1. Il primo motivo è inammissibile per genericità, in quanto, attraverso critiche
assolutamente prive di specificità e dirette frazionatamente contro i singoli indizi
valorizzati dalla sentenza impugnata, non riesce ad incrinare la razionalità della
loro unitaria valutazione da parte della Corte d’appello.
Al riguardo, si osserva, innanzi tutto, che la partecipazione del Pinto al viaggio
aereo del 10/01/1998, accanto al Lanzanova, incontestatamente coinvolto nella
consegna del denaro al Ferrari, trova conferma sia nel fatto che risulta dai

aereo a Napoli del medesimo imputato (e quest’ultimo profilo, pur valorizzato
dalla sentenza impugnata, non è oggetto di alcuna critica da parte del
ricorrente).
In secondo luogo, le doglianze del ricorrente, quanto al tracciamento operato per
il viaggio in autovettura il giorno 11/01/1998 sulla base delle celle agganciate dal
telefono cellulare Etacs trovato nella sua disponibilità, al momento della
perquisizione, ancora una volta genericamente (ossia, senza alcun riferimento ad
atti il cui contenuto sarebbe stato travisato dai giudici di merito) contestano il
reperimento del cellulare, che, al contrario, trova conferma nel sequestro
operato, laddove del tutto equivoco è il dato che l’utenza reperita al momento
del sequestro fosse diversa da quella impiegata nel percorso tra Brescia e Napoli
e ritorno, per effetto della clonazione della scheda.
Ancora, esprimono mere censure di merito, non agganciate a dati che rivelino
una manifesta illogicità della motivazione, le critiche rispetto alla possibilità di
effettuare, nell’arco di poche ore, il viaggio del quale si è appena detto (e basti
considerare, che la stessa Corte territoriale dà atto che solo per il viaggio di
andata, iniziato alle ore 4, il Pinto aveva impiegato sette – otto ore).
Ma soprattutto il ricorso non si confronta in modo puntuale con un dato che
corrobora in modo decisivo il coinvolgimento del Pinto, ossia il versamento su un
libretto bancario della moglie di due assegni circolari, del valore di dieci milioni di
lire ciascuno, emessi sul conto corrente di Claudia Pallini, figlia di Benedetto
Pallini, il quale li aveva consegnati al Ferrari, dopo avere incassato gli assegni
(due dell’importo di dieci milioni di lire, uno da un milione di lire e uno da due
milioni di lire) ricevuti da quest’ultimo.
L’assenza di qualunque spiegazione alternativa del versamento o dell’indicazione
di plausibili rapporti tra i soggetti coinvolti nella descritta operazione finisce solo
per confermare la logicità della conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale
che, nel versamento di tali somme, ha razionalmente colto il saldo del
corrispettivo per il contributo fornito dal Pinto al trasferimento delle banconote
contraffatte.
2

tabulati della compagnia Alitalia la presenza di un “Pinto C.”, sia nel ritorno in

2. Il secondo motivo è inammissibile, poiché le generiche critiche prospettate
non riescono a dimostrare alcuna manifesta illogicità del ragionamento espresso
dai giudici di merito.
Al riguardo, va ribadito che, ai fini della configurazione del delitto di cui all’art.
453, n. 3, cod. pen.), previo concerto con colui che ha eseguito la falsificazione o
con un intermediario, è sufficiente una qualsiasi intesa, anche mediata
attraverso più soggetti, a nulla rilevando che gli intermediari possono essere più
o meno vicini ai falsificatori e che questi ultimi e altri precedenti intermediari

indiziaria dalla quantità delle banconote oggetto dell’azione, dalla frequenza e
dalla ripetitività dei rapporti di fornitura. Né, in tal caso, ricorre la più lieve
ipotesi di cui all’art. 455 cod. pen. (spendita e introduzione nello Stato, senza
concerto, di monete falsificate), per l’integrazione della quale non si richiede
l’intesa fra il falsificatore e lo spenditore, ancorché realizzata attraverso l’opera di
uno o più mediatori, essendo sufficiente la scienza della falsità al momento
dell’acquisto (Sez. 5, n. 26189 del 03/06/2010, Cuius Iuculano, Rv. 247903).
Proprio muovendosi in tale cornice di riferimento, la Corte territoriale ha
razionalmente valorizzato la finalità della messa in circolazione del denaro
contraffatto, legata a transazioni immobiliari, e soprattutto l’elevatissimo numero
di banconote e il loro ingente importo, del tutto inverosimile apparendo che
l’imputato, al fine di soddisfare le esigenze del Ferrari, avesse utilizzato una
provvista di quel valore, della quale fosse casualmente venuto in possesso.
3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione
delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 26/05/2015

Il Componente estensore

Il Presidente

siano rimasti ignoti. Il “previo concerto”, d’altro canto, può desumersi in via

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