Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37563 del 07/03/2018
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37563 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: CASA FILIPPO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA CARA MARCELLO – RINUNCIANTE nato a PALERMO il 02/05/1973
avverso l’ordinanza del 11/08/2017 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette/sentite le conclusioni del PG ALFREDO POMPEO VIOLA
Il P.G. conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza
d’interesse.
udito il difensore
Data Udienza: 07/03/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza resa in data 10-11.8.2017, il Tribunale di Palermo in funzione di
giudice del riesame delle misure cautelari personali e reali, Sezione feriale, in parziale
accoglimento dell’istanza proposta nell’interesse di LA CARA Marcello, annullava l’ordinanza
applicativa della misura degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. della sede il 17.7.2017,
confermando, nel resto, l’ordinanza medesima.
In fatto, venivano addebitati al LA CARA i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen., 2 e 8
D.Lgs. n. 74/2000, per essersi associato con altri indagati al fine di realizzare in modo seriale
reati di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, in particolare creando,
organizzando, gestendo e materialmente conducendo un articolato gruppo di imprese, per
mezzo delle quali i sodali avevano generato, attraverso la costituzione di numerose società
schermo, ingenti somme di denaro, con l’artificio della emissione ed utilizzazione di fatture per
operazioni inesistenti.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione LA CARA Marcello,
per il tramite del difensore di fiducia, deducendo manifesta illogicità della motivazione in
relazione alla ritenuta sussistenza del reato associativo mafioso, nonché violazione di legge in
relazione agli artt. 274, lett. c), e 275, cod. proc. pen..
3. In data 4.1.2018, in allegato a nota n. 1120/174 S, trasmessa a questa Corte dal
Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame delle misure cautelari, è pervenuta la dichiarazione
di rinuncia al ricorso, personalmente sottoscritta dal ricorrente.
4. La Corte non può che prendere atto della suddetta rinuncia e, conseguentemente,
addivenire a declaratoria d’inammissibilità de plano del ricorso, ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen., da cui discende, ex art. 616 stesso codice, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2018
Il Consigliere estensoreCORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE
Il Presidente
limitatamente alla sussistenza della contestata aggravante di cui all’art. 7 L. n. 203/91,