Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37562 del 07/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 37562 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: SIANI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BARI
nel procedimento a carico di:
PALMISANI GIULIO nato il 02/03/1959 a MONOPOLI

avverso l’ordinanza del 16/03/2017 della CORTE APPELLO di BARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette/sentite le conclusioni del PG
Opfr\

j nri,

cm,i rt’470 Liftwoi

rt.
0t’

1,0,

ja ba

1,r’t fu

rtre. frrd
00-ig

csim
01•17/1

ft

/41 a

Data Udienza: 07/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, emessa il 16 marzo – 26 luglio 2017, la Corte
di appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, adìta con istanza del 10
marzo 2016 da Giulio Palmisani, ha riconosciuto il vincolo della continuazione fra
i reati commessi dal Palmisani ed accertati con la sentenza della Corte di appello
di Bari del 4 novembre 1999, irrevocabile il 12 giugno 2000, con la sentenza
della Corte di appello di Bari del 30 ottobre 2000, irrevocabile il 12 luglio 2001,

il 17 dicembre 2009 e con la sentenza della Corte di appello di Bari del 10
novembre 2011, irrevocabile il 30 maggio 2013, determinando la pena
complessiva di anni venti di reclusione.
1.1. Avverso tale ordinanza il Procuratore generale della Repubblica presso
la Corte di appello di Bari ha proposto impugnazione chiedendone l’annullamento
senza rinvio e deducendo, quale principale doglianza, la considerazione che la
Corte di appello avrebbe dovuto rilevare la sua incompetenza a provvedere
sull’istanza di applicazione del reato continuato in quanto, in osservanza del
criterio stabilito dall’art. 665 cod. proc. pen., l’ultima sentenza di condanna
passata in giudicato nei confronti del Palmisani era quella emessa dal Tribunale
di Bari, Sezione distaccata di Monopoli, del 12 ottobre 2007, sostanzialmente
confermata dalla Corte di appello di Bari del 12 novembre 2014, irrevocabile il 28
dicembre 2014. Oltre a ciò il Procuratore generale territoriale ha lamentato che
nell’applicare la disciplina del reato continuato la Corte di merito non aveva
tenuto in considerazione, ai fini del computo della pena, la circostanza che i reati
oggetto della sentenza del 30 ottobre 2000 erano già stati riuniti in
continuazione con quelli oggetto di altre sentenze in virtù di provvedimento della
Corte di appello di Bari del 21 novembre 2002.
1.2. La requisitoria del Procuratore generale in sede si è espressa in senso
adesivo alla posizione assunta dell’Autorità ricorrente.

2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto con riferimento alla censura
procedimentale, assorbito ogni altro profilo.
La Corte di appello di Bari, invero, non era competente, ai sensi dell’art. 665
cod. proc. pen., a conoscere dell’incidente di esecuzione.
2.1. Come ha segnalato il Procuratore generale territoriale, il certificato del
Casellario giudiziale relativo al Palmisani fa emergere che, al momento della
domanda (depositata presso la Procura generale della Repubblica succitata il 10
marzo 2016), effettivamente l’ultima, per irrevocabilità, fra le sentenze di
condanna riferite al Palmisani è la suddetta sentenza del Tribunale di Bari,

2

con la sentenza della Corte di appello di Bari del 16 dicembre 2008, irrevocabile

Sezione distaccata di Monopoli, il 12 ottobre 2007, confermata dalla sentenza
della Corte di appello il 12 novembre 2014, irrevocabile il 28 dicembre 2014.
Alla stregua del disposto di cui all’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., se
l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente
il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. E
circa l’interpretazione questo principio regolatore della competenza in executivis,
si ritiene di dover ribadire l’orientamento secondo cui nel procedimento di
esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello

condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche nell’ipotesi in cui la questione
attenga ad un unico e diverso titolo esecutivo, in quanto la citata norma ha
inteso privilegiare un criterio di determinazione della competenza funzionale del
giudice dell’esecuzione ancorato ad un parametro di tipo oggettivo, quello
cronologico, senza distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un
solo titolo esecutivo o la totalità di essi, criterio necessariamente unitario, per
ragioni di economicità e di razionalità del sistema, in modo che l’esecuzione
penale nei confronti di un determinato soggetto faccia capo ad un unico giudice,
individuato con nettezza sulla base di esso (v. sull’argomento Sez. 1, n. 27763,
del 14/02/2017, Mazzilli, n. m.; Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Musumeci, Rv.
264679), essendo poi rilevante, alla stregua del comma 2 della norma, che,
quando è stato proposto appello, se il provvedimento di primo grado è
confermato o riformato solo in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle
statuizioni civili, è competente il giudice di primo grado.
In questo caso, trattandosi di sentenza confermata in appello, la
competenza in executivis era da individuarsi in capo al giudice di primo grado.
2.2. Stanti i suesposti rilievi, l’ordinanza impugnata risulta viziata
decisivamente dall’incompetenza funzionale del giudice che l’ha emessa e per
tale ragione – in accoglimento della prima censura, assorbita l’altra – va
annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione
competente, ossia il Tribunale di Bari.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli
atti al Tribunale di Bari.
Così deciso il 7 marzo 2018

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Il Consigliere estensore

Prima Sezione Penale

Il Presidente

stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA