Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37561 del 07/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37561 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: SIANI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO DESERTO PAOLO nato il 23/07/1972 a LECCE

avverso l’ordinanza del 09/06/2017 del TRIBUNALE di LECCE
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
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Data Udienza: 07/03/2018

RITENUTO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe, emessa in data 9 – 14 giugno 2017, il Tribunale
di Lecce ha rigettato l’istanza formulata nell’interesse di Paolo Lo Deserto di
applicazione in sede esecutiva della disciplina della continuazione fra i reati
giudicati:
1) con la sentenza emessa il 10 marzo 2008 dalla Corte di assise di appello di
Lecce, irrevocabile il 19 dicembre 2009, con cui Lo Deserto era stato condannato

traffico di sostanze stupefacenti commessi in Lecce ed altri luoghi dal gennaio
2000 al giugno 2003;
2) con la sentenza emessa il 13 ottobre 2010 dalla Corte di appello di Lecce,
irrevocabile il 9 dicembre 2014, con cui il Lo Deserto era stato condannato per
reati di acquisto, detenzione e offerta illecita di sostanze stupefacenti in concorso
con altri, commessi fino al 2003, in Lecce ed altrove.
Il giudice dell’esecuzione ha escluso l’evenienza di seri indici sintomatici
dell’unitarietà del disegno criminoso alla base dei reati oggetto della seconda
pronuncia in relazione ai reati oggetto della prima, considerando non assolto
l’onere dimostrativo incombente al riguardo sull’istante.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Lo Deserto
chiedendone l’annullamento e deducendo un unico, articolato motivo con cui
lamenta violazione dell’art. 81 cod. pen. e contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione, in relazione al tessuto argomentativo delle due sentenze che
avevano accertato i reati oggetto dell’istanza.
In particolare, il giudice dell’esecuzione non si era attenuto al principio di
diritto secondo cui l’esistenza di un medesimo disegno criminoso andava desunta
dagli indici rivelatori costituiti, fra gli altri, dall’unitarietà del contesto e della
spinta a delinquere, dalla brevità del lasso temporale trascorso fra i vari episodi,
dall’identica natura, dall’analogia del

modus operandi

e dalla costante

partecipazione medesimi soggetti. Tali elementi, nel caso in esame, erano
chiaramente individuabili dall’esame delle motivazioni delle due sentenze,
prodotta agli atti, dato che lo spaccio di stupefacenti, del tipo

ecstasy, era

risultato compiuto con gli stessi soggetti risultati sodali nell’associazione, che la
stessa associazione a delinquere di stampo mafioso aveva avuto fra le sue
attività anche la detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, che in
entrambi i procedimenti si era accertato che l’approvvigionamento della sostanza
stupefacente avveniva per il tramite di Filippo Cerfeda, soggetto che rivestiva
una posizione di primo piano nel gruppo e rispetto al quale Lo Deserto era

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per diversi reati, fra cui quello di partecipazione ad associazione finalizzata al

appena subordinato, che le attività – associativa e di cessione di droga – erano
interconnesse fra loro e si svolgevano negli stessi anni negli stessi luoghi, ossia
Lecce e i territori limitrofi, che Lo Deserto aveva alle sue dipendenze determinati
sodali (De Matteis, Tredici e Fiume) e collaborava con altri (Monaco) coinvolti in
entrambe le vicende. Dalle sentenze emergeva anche che il settore di specifica
competenza di Lo Deserto nel sodalizio era il traffico di stupefacenti, posto che
questi era in grado di procurare ogni tipo di sostanza stupefacente, pur essendo
– l’imputato – disponibile per qualsiasi lavoro che il gruppo riteneva di affidargli.

rigettare l’istanza, aveva reso una motivazione del tutto apparente, illogica e
contraddittoria rispetto al contenuto delle sentenze che avevano accertato i reati.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento per quanto di ragione
del ricorso e l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, poiché, mentre
era da escludere la continuazione fra la mera associazione a delinquere e cji reati
scopo quali l’omicidio volontario, correttamente ritenuto non programmabile ab
origine, lo stesso non poteva dirsi quanto alla possibilità che l’attività di spaccio
fosse delineata almeno nelle sue linee essenziali nella mente di Lo Deserto
quando si era associato alla Sacra Corona Unita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte ritiene che il ricorso sia da accogliere nei sensi che seguono.

2. Va osservato che il Tribunale ha ritenuto determinante il rilievo che – pur
avendo l’istante addotto che i reati di detenzione e cessione di sostanze
stupefacenti sanzionati dalla seconda sentenza erano coordinati al reato
associativo accertato dalla prima sentenza e che il giudice dei reati di spaccio
aveva segnalato la sussistenza di numerosi collegamenti di questi reati con quelli
che avevano formato del procedimento che aveva accertato il reato associativo,
segnalando altresì che il tempo e di luogo dei commessi reati nel confermava la
stretta correlazione, al pari della medesima indole e dell’identica matrice l’accertamento del medesimo disegno criminoso non poteva essere affidato a
mere congetture oppure alla semplice contiguità temporale fra i fatti.
In contrario il giudice dell’esecuzione ha reputato determinante l’assenza di
elementi concreti da cui potesse desumersi l’esistenza di un originario
programma criminoso rispetto agli obiettivi perseguiti dal sodalizio, tale non
essendo la mera inclinazione a commettere reati correlati al narcotraffico, sicché
ha considerato non essere stata provata la deliberazione di un unico disegno

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A fronte di questa cospicua serie di elementi il Tribunale, giungendo a

relativo alla ideazione ciascuno dei molteplici reati anche solo nelle linee
generali, tenuto conto che oggetto della prima decisione erano stati anche reati
eterogenei, quali quello di omicidio, certamente non programnnabili quando si era
dato vita all’associazione.

3. Questo essendo l’assetto dato dal giudice dell’esecuzione al discorso
giustificativo offerto per escludere l’applicazione della continuazione in executivis
fra i reati di cui alle indicate sentenze, esso appare effettivamente connotato dai

Le osservazioni svolte dal Tribunale soltanto genericamente richiamano
l’operazione di verifica degli indici rivelatori della continuazione sottolineati dal
ricorrente omettendo di prendere in considerazione quelli specificamente allegati
dalla difesa di Lo Deserto in relazione al contenuto della motivazione delle due
sentenze oggetto di esame.
Ne è sortita una motivazione poco consistente che non si è concretata in un
discorso giustificativo adeguato e coerente, ove correlato alle allegazioni
formulate dall’interessato.
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha obliterato il dato di fatto che la
prima delle due sentenze indicate ha già istituito la continuazione fra tutti i reati,
tranne quello sub U2), oggetto della corrispondente cognizione, così apprezzando
come sussistente l’identità del disegno criminoso in ordine ai relativi fatti: dal
che si doveva e si deve trarre, fra l’altro, l’ineludibile corollario che i delitti di
associazione mafiosa e di associazione avente ad oggetto il traffico di
stupefacenti (a parte gli altri) sono stati già posti in continuazione fra loro.
Posto ciò, gli elementi prospettati come sintomatici dell’unitarietà del
disegno criminoso anche in ordine ai reati in materia di stupefacenti accertati con
la seconda sentenza, da riguardare nella chiave succitata, andavano
necessariamente scrutinati con l’approfondimento e la specificità richiesti
dall’emersione delle circostanze enumerate dal ricorrente.
Resta, dunque, assodato il principio di diritto affermato dal consesso di
legittimità nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 28659 del
18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) secondo cui il riconoscimento della
continuazione, necessita — anche in sede di esecuzione, non diversamente che
nel processo di cognizione — di una approfondita verifica della sussistenza di
concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la
contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la
sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento
della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno
nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la

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vizi denunciati dal ricorrente.

presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque
frutto di determinazione estemporanea.
In questo solco, tuttavia, alla stregua delle specifiche circostanze dedotte da
Lo Deserto come enucleate dalla coordinata disamina delle due sentenze di
merito (unitarietà del contesto criminale, concentrazione degli episodi criminosi
in tempo ristretto, l’omogeneità del settore criminale, la partecipazione degli
stessi soggetti, l’interconnessione fra le attività associativa e di cessione di
droga, il ruolo, pure specifico in esse dell’attuale ricorrente, pure prospettato in

discendeva la conseguenza che per l’obiettiva rilevanza della richiamata serie di
elementi il giudice dell’esecuzione procedesse alla più pregnante verifica
su indicata.

4. Non risultando aver dato corso alla suddetta verifica, l’ordinanza
impugnata va ritenuta viziata da motivazione carente e contraddittoria e,
pertanto, deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Lecce, in diversa
composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 09/07/2013), per il nuovo esame
che tenga conto dei principi di diritto testé esposti.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Lecce.
Così deciso il 7 marzo 2018

Il Con igli e estens re

Il Presidente

ViIqnzo Siani

Adet Toni Novik

t-

(

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi
Roma, lì kt AGO. 2018

modo argomentato come interconnesso in relazione alle suddette attività),

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