Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37560 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 37560 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VILLANO LUIGI N. IL 13/02/1960
avverso la sentenza n. 1256/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
30/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. L1±
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che ha concluso per ik dv,
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Data Udienza: 26/05/2015

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 30/01/2014 la Corte d’appello di Genova ha confermato la
decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena sospesa di quattro
mesi di reclusione Luigi Villano, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui
agli artt. 477 e 482 cod. pen., in relazione ad un falso contrassegno di
autorizzazione al parcheggio per disabili.
2. Il Villano ha personalmente proposto ricorso per cassazione, affidato ai
seguenti motivi.

sottolineando la assoluta necessità, sicura concludenza e decisività della
testimonianza della madre dell’imputato, la quale avrebbe potuto non tanto
chiarire i profili di divergenza tra la deposizione dell’agente della Polizia
Municipale e le dichiarazioni del Villano, del tutto irrilevanti ai fini della decisione,
quanto le circostanze e le finalità della operata duplicazione del contrassegno.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione dell’art. 477 cod. pen.,
ribadendo che il contrassegno non era stato duplicato dall’imputato e che, in ogni
caso, la sua condotta non era sorretta dalla volontà di ledere gli specifici
interessi cui il documento era funzionale, in quanto l’uso della copia era stato
alternativo all’utilizzo dell’originale.
Il ricorrente aggiunge che la duplicazione, effettuata in una normale copisteria,
era finalizzata non ad arrecare nocumento alla fede collettiva, ma solo a
conseguire l’obiettivo, perseguito con negligenza e leggerezza, di evitare furti o
danneggiamenti. In ogni caso, il pubblico ufficiale aveva da subito messo in
discussione il contrassegno, con ciò rivelando che la fiducia nella genuinità dei
documenti non era stata in alcun modo compromessa.
2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali, sottolineando: a) che il
percorso argomentativo che aveva condotto la Corte territoriale ad attribuire al
ricorrente la responsabilità non era fondato su alcun accertamento in ordine alla
provenienza del contrassegno e ciò nonostante l’agevole possibilità di disporre
l’esame della madre dell’imputato e l’esaustiva indicazione delle ragioni e
dell’autore della duplicazione; b) che la Corte d’appello non era stata in grado di
stabilire se l’imputato fosse stato l’artefice della contraffazione o fosse da
considerarsi concorrente nel delitto per il solo fatto di avere avuto la disponibilità

del contrassegno; c) che la sentenza impugnata, dopo avere affermato che il
Villano poteva procurarsi il falso documento “fabbricandolo”, aveva poi condiviso
il ragionamento del giudice di primo grado che aveva ritenuto l’atto contraffatto
non oggetto di semplice fotocopiatura realizzabile da chiunque, ma di una più
sofisticata attività di laboratorio.

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2.1. Con il primo motivo si lamenta mancata assunzione di una prova decisiva,

2.4. Con il quarto motivo, si lamenta violazione di legge, rilevando che la
condotta processuale dell’imputato, che aveva affrontato un lungo viaggio per
sottoporsi all’esame dibattimentale, e la sua incensuratezza avrebbero dovuto
indurre la Corte territoriale a riconoscere le circostanze attenuanti generiche.
L’avere offerto una ricostruzione dei fatti divergente da quella dell’agente
accertatore, oltre a non rivelare alcun intento calunnioso, comunque non poteva
essere negativamente valutato, non comprendendosi per quale ragione le
dichiarazioni del vigile dovesse ritenersi prevalenti rispetto a chi stava tentando

un malinteso. Del resto, il riferimento alla presenza o non in Genova della madre
dell’imputato non aveva alcuna rilevanza ai fini della contestazione, mentre
l’imputato ne aveva chiesto l’esame solo al fine di accertare l’autore della
contraffazione.
2.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione alla
mancata conversione della pena, rilevando che l’opposizione al decreto penale di
condanna esprimeva non il mancato gradimento della pena pecuniaria, come
ritenuto dalla Corte territoriale, ma il mero esercizio del diritto di difesa, al fine di
dimostrare la propria innocenza.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo è inammissibile, giacché il ricorrente omette di considerare
che la testimonianza della madre, certamente non riconducibile nel paradigma
normativo dell’art. 195 cod. proc. pen. (e, infatti, le considerazioni svolte sul
punto dalla sentenza impugnata sono rimaste prive di qualunque obiezione), è
stata richiesta ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen.
E, tuttavia, secondo il costante orientamento di questa Corte, la mancata
assunzione di una prova decisiva – quale motivo di impugnazione per cassazione
– può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta
l’ammissione a norma dell’art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il
motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova
sia stato sollecitato dalla parte attraverso l’invito al giudice di merito ad avvalersi
dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all’art. 507 cod. proc.
pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 2,
n. 9763 del 06/02/2013, Muraca, Rv. 254974).
Fermo il carattere assorbente dei superiori rilievi, per pura completezza e meglio
illustrare la valutazione dedicata ai motivi successivi, va, peraltro, aggiunto che il
ricorrente, nel giustificare la rilevanza della prova richiesta, non insiste più
nell’argomentazione difensiva secondo la quale la madre, invece di trovarsi a
Caserta, come il medesimo imputato aveva dichiarato nell’immediatezza, era
stata accompagnata da lui presso il salone nautico di Genova, dove appunto il
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di spiegare, nell’esercizio del diritto di difesa, perché potesse essersi verificato

primo si stava recando e dove era stato sorpreso dai vigili. In altre parole, egli
non pone più in discussione, anche per la pregnanza delle argomentazioni
dedicate al tema della Corte territoriale, che stesse utilizzando il contrassegno in
attività che non vedevano coinvolta in alcun modo la madre.
In tale prospettiva, la dimostrazione che la materiale autrice della duplicazione
sia stata la genitrice rimane del tutto irrilevante, giacché tale profilo, in ogni
caso, non eliderebbe, secondo le puntuali valutazione dei giudici di merito, la
responsabilità del Villano, quantomeno a titolo di concorso morale, per le ragioni

2. Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta
connessione logica, sono infondati.
La circostanza che il reato contestato si perfezioni con la formazione dell’atto
falso, infatti, non esclude il valore probatorio che la Corte territoriale ha
logicamente attribuito all’uso dello stesso da parte dell’imputato, al fine di
inferirne la sussistenza del concorso nella falsificazione.
In altre parole, l’accertamento, non contestato dal ricorrente, che egli esibisse il
contrassegno e stesse utilizzando, senza averne diritto, dei posti riservati agli
invalidi del tutto razionalmente sorregge la conclusione del suo apporto
concorsuale nella consumazione del reato, quale che ne sia stato l’autore
materiale.
In questa prospettiva, la stessa tesi dell’uso alternativo del contrassegno è priva,
già in astratto, di qualunque rilievo, dal momento che ciò che conta non è
l’assenza di una contemporanea utilizzazione dell’originale, ma proprio la
significatività dell’impiego da parte dell’imputato, che certamente non ne aveva
diritto.
In questa linea argomentativa, si è già ritenuto che integra il reato di
falsificazione materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative
(artt. 477- 482 cod. pen.) e non quello di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.),
la condotta di colui che espone all’interno della propria autovettura una
riproduzione fotostatica a colori di un contrassegno con autorizzazione per
invalidi al parcheggio di autoveicoli, in quanto l’uso personale – nell’interesse
proprio – del documento falso consente di ritenere che il soggetto in questione,
direttamente o ricorrendo all’opera altrui, sia l’autore della contraffazione (Sez.
5, n. 47079 del 24/06/2014, Badalamenti, Rv. 261281).
Tali considerazioni rendono ultronea ogni considerazione sull’offensività della
condotta, che certamente ha leso l’interesse alla fede pubblica attribuita
all’autorizzazione che consente di utilizzare posti riservati solo agli aventi diritto.
Né, infine, può ritenersi condivisibile il rilievo secondo cui il pubblico ufficiale
aveva da subito messo in discussione il contrassegno.
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che verranno esaminate nell’affrontare i motivi successivi.

Le ragioni dell’accertamento non possono, infatti, correlarsi ad una grossolanità
del falso, in quanto l’accertamento tecnico operato ha rilevato, secondo quanto
riconosciuto dalla sentenza di primo grado, che il documento era stato realizzato
con la stampa laser, tramite riproduzione digitale con scannerizzazione
dell’originale e successiva plastificazione.
Infine, nella ricostruzione operata dai giudici di merito, neppure è dato ravvisare
la contraddittorietà lamentata dal ricorrente, giacché il riferimento alla possibile
“fabbricazione” personale è indicata come alternativa all’affidamento dell’incarico

solo sottolineare l’indifferenza dell’accertamento sulle modalità di
confezionamento rispetto all’accertato interesse dell’imputato alla realizzazione
della condotta.
3. Il quarto motivo è inammissibile.
La concessione o non delle attenuanti generiche rientra, infatti, nell’ambito di un
giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve
essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua
valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla
personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737).
Nella specie, con argomentazioni che non esibiscono alcuna manifesta illogicità,
la Corte territoriale ha ritenuta recessiva l’incensuratezza dell’imputato, a fronte
della pessima condotta processuale serbata, dal momento che il Villano non solo
aveva negato l’evidenza dei fatti, ma era giunto ad accusare il pubblico ufficiale
di non avere adempiuto scrupolosamente ai suoi doveri, quando aveva riferito
che, in occasione dell’accertamento, sebbene egli avesse indicato la presenza
della madre presso il salone nautico (circostanza sulla quale, come s’è visto
supra, il ricorrente ha smesso di insistere), l’operante gli aveva risposto che non
era necessario sentire la donna e lo aveva rassicurato nel senso che non doveva
preoccuparsi di nulla (condotta non solo inverosimile, ma contraddetta, come
ricordato dalla sentenza impugnata, dal fatto che, invece, il Villano, in quel
frangente, aveva sottoscritto il verbale di sequestro del documento contraffatto e
il verbale di elezione di domicilio, nominando pure un difensore).
4. Il quinto motivo è inammissibile, poiché non si confronta con la ratio decidendi
sviluppata dalla Corte territoriale, che non attiene al fatto al mancato gradimento
della sanzione pecuniaria irrogata con il decreto penale, ma ruota attorno alla
valutazione della condotta processuale dell’imputato, ossia si muove nel solco
dell’orientamento di questa Corte, secondo cui la sostituzione delle pene
detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve
essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.,
prendendo in esame, tra l’altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta
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a terzi e non intende affatto elidere il carattere sofisticato della falsificazione, ma

condanna e la personalità del condannato (Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015,
Pritoni, Rv. 263558).
5. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 26/05/2015
Il Presidente

Il Componente estensore

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