Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3756 del 27/03/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3756 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MOSELLI LUCIANO, nato il 07/01/1967
avverso l’ordinanza n. 8196/2013 TRIBUNALE SORVEGLIANZA di
MILANO del 20/02/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Roberto Aniello,
che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con conseguente
condanna del ricorrente alle spese del grado e alla sanzione
pecuniaria di cui all’art. 616 cod. proc. pen.

Data Udienza: 27/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 20 febbraio 2014 il Tribunale di sorveglianza di Milano
ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Moselli Luciano, attualmente
internato presso l’Ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere,
avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Monza del 7 giugno 2013,
irrevocabile 1’8 ottobre 2013, che lo aveva assolto per vizio totale di mente e
aveva disposto nei suoi confronti la misura di sicurezza dell’Ospedale psichiatrico

luglio 2013.
Il Tribunale riteneva che l’appello fosse tardivo, rilevando a ragione che:
– la sentenza era stata emessa all’esito del giudizio abbreviato mediante
pubblicazione, con lettura del dispositivo, all’udienza del 7 giugno 2013, alla
presenza dell’imputato ed era stata depositata 1’11 giugno 2013 nel termine di
cui all’art. 544, comma 2, cod. proc. pen.;
– il termine per proporre impugnazione era di trenta giorni, ai sensi dell’art.
585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e, iniziato a decorrere dalla lettura del
dispositivo in udienza, era scaduto il 22 luglio 2013, mentre l’appello, redatto il 4
ottobre 2013, era stato depositato il 5 ottobre 2013 nella cancelleria del Giudice
che aveva emesso il provvedimento impugnato.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore avv. Maria Brucale, l’interessato, che ne chiede l’annullamento
sulla base di unico motivo, con il quale denuncia cumulativamente, ai sensi
dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza e violazione
degli artt. 544 e 585 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà e/o
manifesta illogicità della motivazione.
Secondo il ricorrente, l’ordinanza è incorsa nei denunciati vizi poiché il
G.u.p. del Tribunale di Monza ha indicato nel dispositivo del 7 giugno 2013 il
termine di trenta giorni per il deposito della motivazione, cui consegue che,
sebbene la sentenza sia stata depositata entro il termine di legge di quindici
giorni, e precisamente in data 11 giugno 2013, deve prevalere in ogni caso il
termine indicato dal Giudice ai fini della individuazione del dies a quo e del
maggior termine per l’impugnazione, fissato dall’art. 585, comma 1, lett. c), cod.
proc. pen., e valido anche per l’impugnazione avverso sentenze emesse a
seguito di giudizio abbreviato.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria
scritta concludendo per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso per la sua
manifesta infondatezza, non risultando dalla sentenza in atti l’indicazione di un

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giudiziario, applicata in via provvisoria in sede di cognizione con ordinanza del 5

termine per il suo deposito, né denunciando il ricorrente un contrasto tra la
sentenza e il dispositivo letto in udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Deve rilevarsi che, quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un

questa Corte è “giudice anche del fatto” e, per risolvere la relativa questione,
può -e talora deve- accedere all’esame diretto dei relativi atti processuali (tra le
altre, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, dep. 28/11/2001, imp. Policastro, Rv.
220092; Sez. 4, n. 4981 del 28/09/20104, dep. 10/12/2004, Mauro, Rv.
230568; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, dep. 21/02/2013, Chahid, Rv.
255304).
Nel caso di specie, risulta dagli atti che il G.u.p., che ha proceduto nei
confronti dell’imputato Moselli con il rito abbreviato, nel dispositivo letto all’esito
della udienza in camera di consiglio del 7 giugno 2013 -svoltasi alla presenza del
Pubblico Ministero, dell’imputato e del difensore, sostituito ex art. 102 cod. proc.
pen., della parte civile e del suo difensore- si è riservato di depositare la
motivazione “nei 30 giorni”,

omettendo il riferimento a tale riserva nella

motivazione e nel dispositivo contenuti nel corpo della sentenza depositata il
successivo 11 giugno 2013, prima della scadenza del detto termine di trenta
giorni, e che la dichiarazione di appello, presentata nell’interesse dell’imputato
con motivi contestuali, è stata depositata nella cancelleria del G.u.p. il 5 ottobre
2013.

3. Si rileva in diritto che, secondo il consolidato orientamento di questa
Corte, per l’impugnazione delle sentenze pronunciate a seguito di giudizio
abbreviato valgono i termini stabiliti per l’impugnazione delle sentenze
dibattimentali dall’art. 585 cod. proc. pen., con le decorrenze specificate nelle
lett. b), c) e d) del secondo comma del medesimo articolo, e l’applicabilità alle
sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato dei diversi termini d’impugnazione
che l’art. 585 cod. proc. pen. rapporta all’art. 544 dello stesso codice, anziché
del termine unico di quindici giorni stabilito per i provvedimenti camerali dal
medesimo art. 585, comma 1, lett. a), deve farsi logicamente derivare dal rinvio
operato dall’art. 442, comma 1, cod. proc. pen. “agli artt. 529 e seguenti”, tra i
quali è compreso l’art. 544, cui fa riferimento appunto l’art. 585 cod. proc. pen.
(Sez. U, n. 16 del 15/12/1992, dep. 30/03/1993, Cicero, Rv. 192806; e, tra le
altre conformi, Sez. 1, n. 6358 del 20/05/1993, dep. 23/06/1993, Mobilia, Rv.

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error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,

194579; Sez. 1, n. 3900 del 24/02/1997, dep. 28/04/1997, Lo Schiavo, Rv.
207377; Sez. 6, n. 10062 del 02/12/2004, dep. 15/03/2005, Bernabei, Rv.
231137; Sez. 2, n. 49434 del 08/10/2013, dep. 09/12/2013, Buzica, Rv.
257869; Sez. 6, n. 12003 del 04/03/2014, dep. 13/03/2014, Piccoli, Rv.
259451).
3.1. Sotto concorrente profilo, si è, in particolare, rimarcato che, nel giudizio
abbreviato, letto il dispositivo all’esito della discussione, non è obbligatorio
notificare alcun avviso di deposito e i termini per proporre impugnazione sono i

ordinario, qualora la motivazione della sentenza sia depositata nei termini di rito,
rilevandosi che il legislatore, nel regolare l’intero iter processuale iniziato con la
richiesta di procedere allo stato degli atti, ha voluto scegliere le forme più
semplificate dettate negli artt. 442 e 443 cod. proc. pen. per il primo grado e
nell’art. 599 dello stesso codice per il secondo grado, mantenendo comunque
fermo il regime previsto per i riti ordinari quanto alla “vocatio in indicium” e alle
impugnazioni (Sez. 3, n. 1812 del 24/08/1993, dep. 10/09/1993, Annunziata,
Rv. 196154).
3.2. Questa Corte ha, inoltre, già puntualizzato che la mancata riproduzione,
nel testo della sentenza depositata, della indicazione del termine fissato per il
deposito della motivazione, contenuta, invece, nel dispositivo letto in udienza,
non produce alcuna nullità della sentenza, perché l’art. 546, comma 1, lett. f),
cod. proc. pen., nell’indicare il dispositivo come parte necessaria della sentenza,
si riferisce alla pronuncia di assoluzione o di condanna che, una volta divenuta
definitiva la decisione, è il punto di partenza per la successiva fase di esecuzione.
L’indicazione del termine per il deposito della motivazione, prevista dall’art.
544, comma 3, cod. proc. pen., deve essere contenuta nel dispositivo letto in
udienza, ma ha una rilevanza limitata alla determinazione e alla decorrenza del
termine per proporre impugnazione, mentre è del tutto irrilevante ai fini delle
successive fasi di giudizio o dell’esecuzione penale.
A ciò consegue che è sufficiente che tale indicazione sia contenuta nel
dispositivo letto in udienza, mentre non è necessario che essa sia riportata anche
nel testo depositato in cancelleria dopo la redazione della motivazione (tra le
altre, Sez. 1, n. 9620 del 11/06/1998, dep. 04/09/1998, Manfrè, Rv. 211277;
Sez. 1, n. 40282 del 06/06/2013, dep. 27/09/2013, Sirignano, Rv. 257818).
3.3. Deve ulteriormente rilevarsi in diritto che, secondo il ribadito
orientamento di legittimità, i termini fissati per la impugnazione della sentenza, a
differenza del termine per la redazione della stessa di cui all’art. 544 cod. proc.
pen., alla scadenza del quale decorre il termine per proporre impugnazione a
norma dell’art. 585 cod. proc. pen., sono soggetti alla sospensione di diritto,
prevista per i termini processuali, durante il periodo feriale (tra le altre, Sez. U,
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medesimi previsti per le sentenze emesse a seguito di procedimento con rito

n. 7478 del 19/06/1996, dep. 24/07/1996, Giacomini, Rv. 205335; Sez. 1, N.
49223 del 21/10/2004, dep. 22/12/2004, Fadda, Rv. 230154; Sez. 3, n. 35738
del 12/07/2007, dep. 28/09/2007, Belviso, Rv. 237501; Sez. 4, n. 41834 del
27/06/2007, dep. 14/11/2007, Fiaschetti e altri, Rv. 237983; Sez. 2, n. 23694
del 15/05/2008, dep. 11/06/2008, Schillaci, Rv. 240622; Sez. U, n. 155 del
29/09/2011, dep. 10/01/2012, Rossi, Rv. 251495).
La durata di tale sospensione, prevista dal “1 agosto al 15 settembre di
ciascun anno” dall’art. 1 legge n. 742 del 1969, è stata limitata al periodo dal “1

convertito con modificazioni il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,
entrando in vigore il 10 novembre 2014.

4. Alla stregua degli indicati dati fattuali e dei condivisi, e qui riaffermati,
illustrati principi di diritto, l’appello proposto da Moselli Luciano, depositato il 5
ottobre 2013, è da ritenere tempestivo, dovendo calcolarsi il termine di
quarantacinque giorni per la sua proposizione con decorrenza dalla scadenza
(avvenuta in data 7 luglio 2013) del trentesimo giorno (fissato nel dispositivo
letto in udienza), successivo a quello della pronuncia della sentenza, avvenuta
all’esito del giudizio abbreviato e alla presenza delle parti il 7 giugno 2013, e
dovendo tenersi conto della durata della sua sospensione (dall’uno agosto al 15
settembre 2013) secondo la normativa all’epoca vigente.

5.

L’ordinanza impugnata, che ha rilevato una insussistente ragione

d’inammissibilità dell’appello, deve essere, pertanto, annullata senza rinvio ai
sensi dell’art. 620 cod. proc. pen.
Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Milano per la
celebrazione del giudizio di secondo grado.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2015

Il Consigliere estensore

al 31 agosto di ciascun anno” con legge 10 novembre 2014, n. 162, che ha

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