Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3756 del 23/05/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3756 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARINO FRANCESCO N. IL 27/04/1968
avverso la sentenza n. 9444/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
13/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. i’L Let,„0
che ha concluso per e „(,,,,,..„1„0„,„_,n,_

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Udito, per l arte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 23/05/2014

Ritenuto in fatto

1.La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 13/12/2013, confermava la
sentenza del giudice di primo grado che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva
dichiarato Marino Francesco colpevole del reato di cui all’art. 73 DPR 309/90,
concernente la detenzione illecita di sostanza del tipo hashish. Riconosciuta
l’ipotesi di cui al comma 5 del citato art. 73, nonché la diminuente ex art. 80

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo,
con unico motivo, “difetto di motivazione nella forma della motivazione
apparente o manifestamente illogica e conseguente inosservanza e erronea
applicazione della legge penale”. Rileva che con la sentenza di primo grado il
Tribunale aveva applicato la diminuente prevista dall’art. 89 c.p. sul presupposto
che la capacità d’intendere e di volere del Marino al momento del fatto fosse
grandemente scemata a causa di psicosi cronica e che, con la sentenza emessa
in altro processo, relativo a fatto commesso, al pari di quello oggetto del
presente giudizio, nel 2007/ egli era stato riconosciuto incapace di intendere e di
volere al momento del fatto a causa della stessa psicosi cronica accertata dal
perito nel processo in esame. Rilevava che non era stata neppure concessa una
parziale rinnovazione dell’istruttoria ex art. 603 c.p.p., che consentisse di
superare il contrasto tra le conclusioni cui era pervenuto il perito nei due
procedimenti. Evidenziava al riguardo che la Corte d’Appello avrebbe dovuto
indicare i criteri medico legali seguiti nella scelta di non procedere alla parziale
rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, a fronte dell’evidenziato insanabile
contrasto.

Considerato in diritto

1.11 motivo di ricorso è infondato.
La Corte territoriale infatti, offre congrua motivazione riguardo alle ragioni in forza
della quali non è ravvisabile nel caso in esame il vizio parziale di mente, pur
riconosciuto in altro giudizio concernente fatti accaduti sei mesi dopo quelli presi in
esame in questa sede, rilevando che al momento del fatto che ci occupa il Marino
era stato dimesso da appena venti giorni per miglioramento della propria patologia
psichiatrica, talché, secondo le conclusioni peritali, egli doveva ritenersi ancora
sotto l’effetto dei farmaci somministratigli durante l’ultimo ricovero. In punto di
mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale il rilievo è infondato alla luce
del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
2

c.p., lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione e C 3.000,00 di multa.

Sez. 2, Sentenza n. 36630 del 15/05/2013 Rv. 257062; Cass. Sez. 2, Sentenza n.
34900 del 07/05/2013 Rv. 257086), in forza del quale nel dibattimento del giudizio
di appello la rinnovazione di una perizia può essere disposta solo se il giudice ritiene
di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, e, in caso di rigetto della
relativa richiesta di parte, la valutazione del giudice di appello, allorquando sia
logicamente e congruamente motivata, è incensurabile in cassazione, trattandosi di
giudizio di fatto. Nel caso di specie la sentenza impugnata ha concluso, con un

rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, effettuando ampia e dettagliata analisi
di tutti gli elementi probatori disponibili, ivi compresi gli accertamenti già espletati,
valutati come idonei a consentire di pervenire con tranquillante certezza alla
esclusione della configurabilità del vizio parziale di mente.

2.Deve considerarsi, tuttavia, quanto al trattamento sanzionatorio, che la sanzione
oggi applicabile si attesta nell’ambito della previsione sanzionatoria sopravvenuta
agli esiti della sentenza Cort. Cost. n. 32 del 2014, che ha reso applicabile l’art. 73
DPR 309/90 nel testo anteriore alle modifiche apportate dalle disposizioni che
avevano inasprito il trattamento sanzionatorio per le c.d. droghe leggere.
Nella specie la pena inflitta è stata determinata (muovendo da una pena base di un
anno di reclusione e € 3.000,00 di multa) sulla base di quadro sanzionatorio
superato dallo ius superveniens.
Va disposto, di conseguenza, l’annullamento della sentenza impugnata
limitatamente al trattamento sanzionatorio, imponendosi una rivalutazione dello
stesso da parte del giudice di merito, che potrà rideterminare o confermare la
sanzione irrogata alla luce della nuova previsione edittale.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni relative al
trattamento sanzionatorio e rinvia sul punto alla Corte d’Appello di Roma. Rigetta
nel resto.
Così deciso in Roma il 23/5/2014
Il Consigliere relatore

Il Presidente

giudizio privo di vizi logici manifesti, che non fosse necessaria la chiesta

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