Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3756 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3756 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIOIA FRANCESCO N. IL 21/01/1978
avverso la sentenza n. 1859/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 20/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. /U t 6„
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 07/11/2013

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con sentenza del 21.12.2009 il GIP del Tribunale di Bologna,
giudicando nelle forme del giudizio abbreviato, condannava Gioia
Francesco, per quanto di interesse nel presente giudizio di
legittimità, alla pena di anni due di reclusione ed euro 200,00 di
multa perché ritenuto colpevole, uniti dal vincolo della
continuazione, del reato di concorso esterno in associazione per
delinquere di cui all’art. 416 c.p. e di illecita detenzione di arma da
fuoco.
Il procedimento originava, perché da esso stralciato per ragioni
processuali, da altro assai più complesso a carico di numerosi
imputati con contestazioni plurime e gravi in relazione ad una
rapina caratterizzata da modalità di particolare violenza in danno di
un furgone portavalori consumata il 30.6.2008 lungo il tratto
autostradale compreso tra Castel S.Pietro e S. Lazzaro di Savena.
A carico dell’imputato il giudice di prime cure valorizzava: A) gli
esiti delle perquisizioni eseguite in tre locali posti in Bologna e
dall’imputato condotti in locazione ove venivano rinvenuti oggetti
per forzare autovetture, centraline elettriche per autovetture, due
vetture di provenienza furtiva, due tessere viacard acquistate dal
coimputato Musicco Tommaso, una delle quali utilizzata per la
rapina ai furgoni portavalori, armi, due moto troncatrici e quattro
giubbotti antiproiettile; B) l’arresto dell’imputato avvenuto il
29.10.2008 mentre, unitamente ad altro coimputato e ad un fabbro,
stava cercando di accedere all’abitazione di via Lino all’interno
della quale veniva rinvenuta un’arma clandestina; C) le telefonate
indirizzate all’imputato dopo il suo arresto da Lo Surdo Francesco,
condannato per la rapina di cui sopra; D) le dichiarazioni rese il
13.11.2008 ed il 7.1.2009 dal ricorrente al P.M.; E) la circostanza,
accertata in seguito alle rilevazioni dell’antifurto satellitare, che il
19 giugno 2008 l’autovettura del ricorrente aveva percorso il tratto
autostradale interessato dalla rapina del 30 successivo, rientrando
poi presso la sua abitazione, viaggio eseguito, secondo ipotesi
accusatoria, per un sopralluogo; la presenza del ricorrente nei pressi
del luogo ove sarebbe stato ritrovato il furgone utilizzato per la
rapina; F) i frequenti contatti con Valente Savino, soggetto di
notevole caratura criminale.
2. Avverso la sentenza di prime cure proponeva appello l’imputato,
contestando la sua partecipazione, nelle forme del concorso esterno,

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alla rapina del 30.6.2008, della quale egli non era a conoscenza;
evidenziando di essere comunque intervenuto con condotte tenute
successivamente al giorno della rapina e che, come locatore degli
immobili in Bologna di cui innanzi, una volta resosi conto di
maneggi equivoci agì non per aiutare complici ma per salvare se
stesso; lamentando infine la severità della pena inflitta.
La Corte distrettuale bolognese, con sentenza del 20 novembre
2012, accoglieva la sola doglianza relativa al trattamento
sanzionatorio e per l’effetto riduceva la pena ad anni uno e mesi sei
di reclusione ed euro 200,00 di multa rigettando nel resto l’appello.
Argomentava il giudice di secondo grado che le condotte tenute
dall’appellante risultavano adeguatamente provate e che le stesse lo
collocavano al confine tra le figure del concorrente esterno e del
vero e proprio associato; che l’imputato non compare nelle vicende
di causa solo successivamente alla rapina, come difensivamente
opinato, ma anche prima di essa, in occasione del sopralluogo
eseguito con la sua autovettura; che il giorno della rapina fu
contattato due volte dal Valente; che il giorno successivo alla rapina
si trovava dove fu poi ritrovato il furgone dato alle fiamme,
utilizzato per essa e proprio mentre il mezzo prendeva fuoco; che le
condotte tenute dall’imputato sono dimostrative della fiducia in lui
riposta dai sodali dell’associazione malavitosa; la locazione di
immobili e la custodia in essi di materiale palesemente destinato ad
usi criminali evidenziano la consapevolezza in capo al prevenuto
dell’esistenza del sodalizio e dell’apporto ad esso fornito.
3. Ricorre per cassazione l’imputato, assistito dal difensore di
fiducia, insistendo per l’annullamento della sentenza di appello, a
suo avviso illegittima per violazione di legge e difetto di
motivazione.
Sostiene la difesa ricorrente la tesi giuridica secondo cui,
illogicamente argomentando, il giudice di merito avrebbe
valorizzato, ai fini della sussistenza del concorso esterno in
associazione per delinquere, dati e circostanze probatoriamente
considerati insufficienti ai fini di ritenere il ricorrente concorrente
nel reato di rapina, dal quale è stato infatti assolto fin dal primo
grado, per poi rivitalizzare quelle medesime acquisizioni
processuali al fine di sostenere probatoriamente la partecipazione a
titolo di concorso esterno al reato associativo.
A tale ultimo fine, pertanto, non possono evocarsi, ad avviso della

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difesa, la partecipazione dell’imputato al sopralluogo prima della
rapina, la sua presenza il giorno successivo alla rapina stessa nel
luogo ove fu dato alle fiamme il furgone utilizzato dai coimputati, il
sentirsi telefonicamente con essi il giorno del delitto, circostanze
queste che, se provate (ma tali non sono state ritenute dai giudici di
merito) coinvolgono a pieno titolo l’imputato anche nella rapina. Le
sole condotte provate a carico del ricorrente, sempre secondo avviso
difensivo, sono di molto successive alla rapina e riguardano
l’utilizzo dei locali in Bologna da parte del gruppo ormai braccato
in relazione al quale l’imputato operava per salvare se stesso e non
già per aiutare altri, sicchè le stesse vanno inquadrate nel reato di
favoreggiamento (art. 378 c.p.) anche in considerazione dell’intento
perseguito dall’agente (tanto in considerazione dell’elemento
soggettivo del reato). L’imputato non conosceva nessuno dei sodali
ad eccezione del Valente, conclude il difensore, e favorire una
condotta permanente è tipico del favoreggiamento in assenza di un
animus socii, nella fattispecie mai provata.
4. Il ricorso è infondato.
4.1 In tema di associazione per delinquere, assume il ruolo di
“concorrente esterno”, il soggetto che, non inserito stabilmente nella
struttura organizzativa dell’associazione e privo dell’affectio
societatis (che quindi non ne “fa parte”), fornisce tuttavia un
concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre
che questo abbia un’effettiva rilevanza causale ai fini della
conservazione o del rafforzamento delle capacità operative
dell’associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche
parziale, del programma criminoso della medesima. Al riguardo,
però, in base ai principi generali in tema di concorso di persone nel
reato (articoli 110 e seguenti del c.p.), occorre la rigorosa
dimostrazione (“oltre ogni ragionevole dubbio”) che il contributo
del concorrente esterno, di natura materiale o morale, abbia avuto
una reale efficienza causale per la concreta realizzazione del fatto
criminoso collettivo. Con la precisazione che, a tal fine, non è
affatto sufficiente che il contributo del concorrente esterno sia
considerato – con prognosi di mera pericolosità ex ante — perché il
relativo accertamento, va effettuato ex post, alla stregua dei comuni
canoni di “certezza processuale”, conducenti conclusivamente a un
giudizio di responsabilità in ordine alla reale efficacia
condizionante della condotta atipica del concorrente eventuale

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(questa la lezione della fondamentale: Cass., Sez. Unite,
12/07/2005, n. 33748, Mannino, per il concorso esterno in
associazione di tipo mafioso; Cass., Sez. II, 29/11/2012, n. 47602,
per quello in associazione per delinquere semplice).
4.2 Tanto premesso sul piano dei principi la corte di merito ha, con
argomentare coerente con le regole della logica e rispettoso di
quelle giuridiche, innanzitutto dimostrato la piena consapevolezza,
in capo all’imputato, della esistenza di un gruppo malavitoso dedito
alla consumazione di reati contro il patrimonio e la incolumità
pubblica nonché di rapine a mezzi blindati e reati connessi.
Tanto sulla base, innanzitutto, delle sue condotte successive alla
rapina del 30 giugno 2008 e cioè della locazione di un alloggio e
due garage in Bologna, vere e proprie basi logistiche ove le
perquisizioni hanno accertato l’esistenza di un arsenale di mezzi,
strumenti, congegni ed oggetti di varia natura e consistenza tutti
caratterizzati dall’essere evidentemente utilizzabili per azioni
gravemente delittuosi quali quelle realizzate dal gruppo associato.
Del pari certa risulta, per i giudici di merito, la estraneità
dell’imputato alla realizzazione della rapina, circostanza peraltro
che non impedisce di valorizzare il fatto, certo, che l’autovettura
dell’imputato venne utilizzata per un sopralluogo del tratto
autostradale dove, pochi giorni dopo, sarebbe stata consumata la
fantasmagorica rapina.
Appare pertanto coerente con il dettato normativo e con la lezione
ermeneutica di legittimità innanzi evocata riferire alla nozione di
concorso esterno in associazione per delinquere avere per il gruppo
locato immobili destinati a base logistica ed a nascondiglio di
strumenti utilizzati per la esecuzione di complesse e pericolose
rapine, provvedendo poi a mantenere siffatta disponibilità per ogni
occorrenza del gruppo medesimo. Sussiste infatti nella fattispecie
sia il necessario apporto volontario, sia la funzionalità della
condotta accertata con gli interessi e con l’esistenza del sodalizio,
che di basi logistiche e nascondigli per “gli attrezzi del mestiere”
aveva palese ed essenziale bisogno.
Opina in contrario la diligente difesa ricorrente che avrebbe la corte
territoriale utilizzato ai fini della decisione e, soprattutto, della
qualificazione giuridica della condotta considerata provata a carico
dell’imputato, circostanze probatorie già delibate e non considerate
sufficienti per confermare l’accusa di partecipazione piena
all’associazione ed alla rapina.

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5. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va pertanto
rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese
processuali a mente dell’art. 616 c.p.p..
P. T. M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Roma, addì 7 novembre 2013

La tesi non è fondata giacchè, come appena evidenziato, il concorso
esterno come in sentenza riconosciuto a carico dell’imputato poggia
infatti sulle condotte, peraltro difensivamente ammesse, successive
alla rapina e ad esse non direttamente funzionali (con la sola
eccezione dell’utilizzo dell’autovettura del prevenuto per il
sopralluogo, anch’esso letto nell’ottica di un contributo offerto al di
fuori della partecipazione all’associazione ed alla rapina)
Neppure condivisibile si appalesa la tesi difensiva volta a
qualificare la condotta del ricorrente in termini di favoreggiamento
ai sensi dell’art. 378 c.p..
Tra il concorso contestato all’imputato nel delitto di cui all’art. 416
c.p. e quello di favoreggiamento personale sussistono infatti
differenze sia con riferimento all’elemento psicologico del reato che
a quello oggettivo.
Ricorre infatti il favoreggiamento quando chi agisce per favorire lo
fa al di fuori del concorso nel reato e, soprattutto, con la finalità di
fornire un aiuto per eludere le indagini degli inquirenti.
Nel caso di specie, per l’accusa e per i giudici del merito, intento
dell’imputato non era affatto quello di eludere le indagini in favore
di taluno, né oggettivamente le condotte accertate evidenziano una
finalità di tale natura, ma quella, tutta diversa per natura soggettiva
e qualità oggettiva, di contribuire alla capacità operativa del
sodalizio, alla sua conservazione ed alla realizzazione di future
imprese criminali.

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