Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37558 del 12/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 37558 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TANZI JURY (ANCHE PCN) N. IL 03/09/1986
GRIFONE RODOLFO N. IL 23/09/1954
avverso la sentenza n. 147/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
27/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CLwp,QA9 Sc_eir-okQ.,Co o 1itS2_,
che ha concluso per A ■
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Udito, per la parte civile, l’Avv

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Data Udienza: 12/05/2015

Nell’interesse del GRIFONE è stato presentato ricorso per i seguenti motivi :
1. travisamento della prova — illogicità della motivazione in relazione all’elemento psicologico : la
corte ha travisato la testimonianza del vigile urbano Cogorno , avendo omesso di tener presente la
parte delle sue dichiarazioni, rese all’udienza 13.11.08 del giudizio di primo grado, con le quali ha
espresso la propria valutazione sulla condotta di guida del Tanzi. Alla domanda “per quello che lei
ha visto della scena, la sua percezione era quella che il Tanzi volesse investire il Grifone ? “, il teste
ha risposto :” direi di sì perché aveva tutte le possibilità di svoltare a sinistra e andare verso via
Montaldo”.
Anche ammesso che il Tanzi, anziché tentare di investire il Grifone, avesse solo tentato di evitarlo,
l’impugnata sentenza risulterebbe manifestamente illogica nella parte in cui ritiene sussistente
l’elemento soggettivo del reato di falso ideologico . Tale assunto è infatti smentito dalle
testimonianze degli altri soggetti ,compreso il Cogorno : tutti hanno riferito di aver avuto la
percezione che il Tanzi volesse investire il Grifone,
2. violazione di legge e vizio di motivazione : la sentenza ha escluso che il motociclista procedesse
a zig zag, in quanto tale manovra è confermata dal medesimo imputato Tanzi, che all’udienza del
27.2.2014 ha affermato “ho cercato di schivare un paio di pattuglie” ,confermando così la manovra
a zig zag e il conseguente investimento del Grifone . Da tale affermazione deriva l’assoluta
veridicità del verbale di arresto.
Nell’interesse del TANZI è stato presentato ricorso per i seguenti motivi :
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di
resistenza : il giudice di appello ha ritenuto che il Tanzi, trovandosi di fronte il vigile che gli
intimava di fermarsi, non ha esitato a mettere in pericolo la sua incolumità, ha continuato nella sua
marcia tanto da provocarne l’investimento . In tale modo ,la sentenza contrasta con la parte in cui
ha escluso che il ricorrente intendesse investire il Grifone. La sussistenza del reato è da escludere
perché la volontà e la condotta del Tanzi erano finalizzate a schivare il vigile urbano e a darsi alla
fuga . L’ investimento è stato causato dal repentino spostamento del Grifone al centro della
carreggiata proprio mentre il Tanzi vi stava transitando ; né sono emersi elementi da cui desumere
una sorta di dolo eventuale.
Al contrario, ad escludere la sussistenza del reato di resistenza sono emersi i seguenti elementi:

FATTO E DIRITTO
Con sentenza 27.2.2014, la corte di appello di Genova ,su impugnazione dell’imputato GRIFONE
RODOLFO e del Procuratore della Repubblica ,in parziale riforma della la sentenza 17.3.09 del
tribunale di Genova – esclusa l’attenuante della provocazione- ha aumentato a 8 mesi e 20 giorni di
reclusione la pena inflitta al vigile urbano GRIFONE RODOLFO, che era stato condannato,previa
concessione delle attenuanti generiche e dell’attenuante della provocazione, alla pena di 6 mesi di
reclusione per il reato , di falso ideologico continuato ex artt.81 cpv e 479 c.p. :perché, con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
attestava falsamente ,nel verbale di arresto di TANZI JURY , avvenuto il 4.12.06, che il Tanzi, alla
guida di un motoveicolo , aveva dolosamente investito il Grifone che gli intimava l’alt per un
controllo, sebbene l’investimento fosse stato conseguenza del tentativo di fuga, al quale il Grifone
si era opposto, cercando di bloccare il motociclista e causandone la caduta;
attestava falsamente nella relazione di servizio, redatta il 13.12.06, che il Tanzi aveva variato tre
volte la propria direzione di marcia.
Con la medesima sentenza, su impugnazione della Procura Generale , il giudice di appello – ha
condannato, in riforma della predetta sentenza del tribunale di Genova, il TANZI YURY per il
reato di resistenza a pubblico ufficiale alla pena di 7 mesi di reclusione, con i doppi benefici.
Ha confermato nel resto l’impugnata sentenza.

Il ricorso del Grifone è manifestamente infondato, in quanto le argomentazioni in esso contenute,
da un lato, mancano di specificità i (per genericità e indeterminatezza, nonché per reiterazione di
censure già formulate nei confronti della decisione del giudice di primo grado, determinando un
irrituale regredire dello svolgimento del processo) ; dall’altro, contengono argomenti che
propongono una serie di critiche a valutazioni fattuali , sprovviste di specifici e persuasivi
addentellati storici, idonei a infrangere la lineare razionalità della decisione impugnata.
La corte di merito ha esaminato la tesi difensiva secondo cui il motociclista , a seguito
dell’intimazione dell’alt da parte del vigile urbano, aveva modificato tre volte la propria direzione
di marcia e aveva volontariamente investimento l’imputato . Va rilevato che nella sentenza
impugnata la corte ha dimostrato l’infondatezza di tale ricostruzione dei fatti , principalmente
attraverso la testimonianza del collega Cogorno, dalla quale ha correttamente desunto che il Tanzi
tenne una condotta di guida incentrata sull’intento non di investire il Grifone, ma sul malriuscito
tentativo di fuga . La tesi della sussistenza del dolo di esercitare violenza sul pubblico ufficiale è
stata fondata sull’attribuzione al motociclista di una condotta tenuta quando egli si trovava “ormai
nelle immediate vicinanze “; nel rapporto,infatti, si afferma che con “nuova e brusca accelerata e
variazione di direzione”, il Tanzi avrebbe manifestato tale volontà.
Al contrario, secondo la razionale e quindi insindacabile valutazione della suindicata
testimonianza,
– il motociclista non ha decelerato e ha proseguito la sua marcia senza mutare direzione;
– questa assenza di modifica ha sicuramente caratterizzato la condotta di guida negli ultimi dieci
metri , prima dell’investimento;
– l’impatto è avvenuto quando il Grifone si è spostato al centro della strada” è stata una questione di
frazione di secondo”.
La corte ha quindi coerentemente ritenuto significativo che il Tanzi non cambiò direzione, proprio
negli ultimi dieci metri , in una distanza idonea a consentire un tentativo di modifica della condotta
di guida , dimostrando così la sua volontà di fuga, del tutto incompatibile con la volontà di
vanificarla mediante l’urto contro un eventuale ostacolo e la conseguente caduta che ne sarebbe
derivata.
A fronte di questa ricostruzione del fatto , fondata sua una fedele rievocazione delle risultanze
processuali e su una loro razionale valutazione, il ricorrente invoca una loro interpretazione
alternativa, per di più basata su dichiarazioni del medesimo teste Cogorno, in cui questi ha
formulato ,in sede di indagini preliminari, apprezzamenti personali del tutto inutilizzabili,ex art.
194 co. 4 c.p.p. posto che il successivo svolgimento dell’istruttoria dibattimentale ha dimostrato la
piena possibilità di scindere tali apprezzamenti dalla pura rievocazione storica di quanto da lui
percepito.
La corte di merito ha compiuto un efficace confronto tra questa ricostruzione del fatto con quanto
attestato nel processo verbale di arresto e nella relazione di servizio.
Nel primo documento si legge che il Tanzi “puntava addosso al sovrintendente per ben tre volte nel
chiaro tentativo di investirlo , riuscendovi nel terzo tentativo…”

il Tanzi negli ultimi dieci metri non ha cambiato direzione e non ha proceduto con manovra
a zig zag, incompatibile con la velocità di 40/50 km h ;
ha cercato di schivare il pubblico ufficiale;
l’unico suo intendimento era quello di fuggire , perché privo di patente, su un mezzo senza
assicurazione, sottratto al padre.
Pertanto l’investimento del Grifone è stato causato dall’imprevedibile condotta del vigile.
2. vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche : la corte
ha escluso la concessione richiamando comportamenti dell’imputato rientranti nelle imputazioni da
cui è stato assolto.

Anche per il reato contestato al Tanzi è maturato il termine di prescrizione e non sussiste l’ipotesi
di un proscioglimento a norma del cpv dell’art. 129 c.p.p., Non sussiste neanche l’ipotesi di
inammissibilità dell’impugnazione , per manifesta infondatezza del principale motivo relativo alla
configurabilità di una condotta rilevante ex art. 337 c.p. Pur essendo la ricostruzione del fatto
proposta dal ricorrente conforme a quanto accertato dalla corte di merito , il motivo
sull’insussistenza di una violenza esercitata nei confronti del pubblico ufficiale non tiene nel
dovuto conto che nella fattispecie in esame non è necessaria una condotta violenta ,direttamente
mirata sulla persona del pubblico ufficiale , in quanto per violenza deve intendersi qualsiasi
condotta che ponga, anche indirettamente , in concreto pericolo l’integrità fisica del pubblico
ufficiale (sez. 6,n.7858 dell’11/03/1981, Rv. 150090). La corte ha quindi correttamente ritenuto che
questa violenza è intrinsecamente presente nella condotta di guida dell’imputato : questi, di fronte
ad un agente di polizia che, gli ordinava di fermarsi, ponendosi poi sulla sua traiettoria anziché
rallentare e fermarsi, cercò di schivarlo , attuando una guida del veicolo la cui pericolosità risulta
dimostrata dall’avvenuto incidente. L’oggettiva pericolosità della manovra del Tanzi è correlata
anche all’imprevedibilità dei movimenti della persona che si trovava nella carreggiata
La sentenza della corte di appello di Genova va quindi annullata senza rinvio limitatamente alla
posizione di Tanzi Juri, per essere il reato ascritto estinto per prescrizione. Questa decisione
comporta l’assorbimento dell’altra doglianza.
La manifesta infondatezza dei motivi del ricorso dle Grifone comporta la dichiarazione di
inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000 in

Nella relazione di servizio è scritto che “il conducente del motociclo, anziché decelerare e
accostarsi a destra, laddove il sovrintendente Grifone segnalava con la mano sinistra,accelerava
l’andatura e, variando la propria traiettoria di marcia, puntava il sovrintendente.
Questi si spostava verso la destra della carreggiata e nuovamente il conducente variava la propria
traiettoria di marcia puntando il sovrintendente. A questo punto , il sovrintendente nell’ulteriore
tentativo di spostarsi dalla direzione di marcia del motociclista, si portava in prossimità del centro
strada, sempre sull’attraversamento pedonale.
Il conducente, quando ormai nelle immediate vicinanze rendeva vano tale tentativo e con una
nuova brusca accelerata e variazione di direzione riusciva ad investire il sovrintendente”.
E’ evidente, secondo la razionale ed insindacabile valutazione comparata del materiale probatorio,
che con tali documenti, si intese attribuire all’imputato non una manovra pericolosa, rilevante ex
art. 337 c.p., ma un intenso dolo di investire, ad ogni costo il sovrintendente Grifone, realizzando
questo obiettivo , mediante una brusca accelerata e variazione di direzione, effettuata nelle
immediate vicinanze del pubblico ufficiale.
Come già rilevato, il Cogorno — indicato dall’imputato come “teste cardine”- ha smentito questa
ricostruzione del fatto, sia concentrandolo in una “frazione di secondo”, sia indicando come causa
immediata dell’impatto non il mutamento di traiettoria del motociclista, ma lo spostamento del
pubblico ufficiale al centro della strada.
La manifesta infondatezza dei motivi del ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità del
gravame.
Va rilevato che,successivamente alla pronuncia della sentenza di appello, è maturato il termine di
prescrizione che non porta però alla declaratoria di estinzione del reato. Secondo un condivisibile
orientamento interpretativo, la inammissibilità, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi,
non consente l’instaurazione , in sede di legittimità, di un valido rapporto di impugnazione e
impedisce di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità ex art. 129 cpp, ivi compreso
l’eventuale decorso del termine di prescrizione (S.U. n.32 del 22.11.2000 rv 217266;. sez. 2„ n.
28848 dell’8.5.2013 rv 256463).

favore della Cassa delle Ammende, nonché alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile
,che liquida in € 2.000 oltre accessori di legge.
PQM

Roma, 12.5.2015.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Tanzi Jury per essere il reato ascrittogli
estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di Grifone Rodolfo , che condanna al
pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000 in favore della Cassa delle Ammende,
nonché alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile ,che liquida in € 2.000 oltre accessori
di legge.

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