Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37558 del 07/02/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37558 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata

nei confronti di
Banca Nuova s.p.a.

avverso l’ordinanza del 28/10/2015 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Siracusa

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso per il rigetto del ricorso con
condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore
dello Stato.

Data Udienza: 07/02/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28 ottobre 2015 il Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice dell’esecuzione, ammetteva la
Banca Nuova s.p.a. al pagamento del credito ipotecario nella misura indicata
nella istanza, relativamente all’immobile sottoposto a confisca ai danni di
Gennaro Rosario con la sentenza emessa, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il
17 novembre 2009 dallo stesso Ufficio, definitiva il 22 febbraio 2011.

– con detta sentenza era stata disposta la confisca di diversi immobili
riferibili a Gennaro Rosario, condannato per il delitto di usura, e sequestrati ai
sensi dell’art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del
1992, e, tra questi, della unità immobiliare sita in Rosolini, piazza Garibaldi n.
35, sulla quale era stata iscritta ipoteca volontaria in virtù del contratto di
finanziamento fondiario di euro centomila concesso dalla Banca Antonveneta,
rogato il 17 marzo 2004 e trascritto nei registri immobiliari di Siracusa il 25
marzo 2004;
– la Banca Nuova s.p.a., avente causa della indicata Banca Antonveneta,
aveva chiesto, ai sensi dell’art. 1, comma 199, legge n. 228 del 2012,
l’ammissione al pagamento del credito, garantito dalla suddetta ipoteca,
trascritta in data antecedente alla esecuzione e trascrizione nei registri
immobiliari del sequestro preventivo finalizzato alla confisca;
– secondo condivisi arresti di legittimità, l’assimilazione della confisca penale
a quella di prevenzione e la diretta applicabilità alla stessa delle norme
riguardanti l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati consentivano di
utilizzare per la salvaguardia delle ragioni creditorie del terzo garantito il mezzo
di tutela disciplinato dall’art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011;
– sotto il profilo procedurale, trovava applicazione l’art. 1, comma 200, legge
n. 228 del 2012, e quindi il giudice, cui fosse richiesta l’ammissione al
pagamento del credito, accertata la sussistenza e l’ammontare dello stesso e la
sussistenza delle condizioni di cui all’indicato art. 52, lo ammetteva al
pagamento, dandone comunicazione all’Agenzia nazionale per l’amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
– sotto il profilo sostanziale, in base alla stessa norma, la confisca non
pregiudicava i diritti dei terzi risultanti da atti aventi data certa anteriore al
sequestro, purché nella ricorrenza di determinate condizioni normative
espressamente indicate;

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Il Giudice premetteva che:

-

l’Istituto istante aveva fornito adeguata prova della costituzione del

rapporto contrattuale di mutuo ipotecario con Gennaro Rosario, titolare
dell’immobile confiscato, con relativo capitale erogato;
– secondo le coordinate ermeneutiche tratte da consolidati principi di diritto,
rapportate alla vicenda in esame, per stabilire se l’istituto avesse operato in
buona fede sulla base di una oggettiva apparenza di «ordinarietà» nella gestione
della pratica creditizia ovvero fossero ravvisabili profili di addebito qualificabile
come ignoranza inescusabile o difetto di diligenza, doveva aversi riguardo a

incensurato e privo di conclamate relazioni con compagini criminali; il mancato
scostarnento della banca da procedure operative standardizzate per la
concessione dei mutui ipotecari; l’antecedenza della erogazione del credito di
quattro anni rispetto alla formale incriminazione del beneficiario del
finanziamento; lo svolgimento della istruttoria consistita nell’acquisizione dei
documenti anagrafici del Gennaro, della perizia di stima tecnica dell’immobile
interessato e della corrispondente relazione notarne, attestante tra l’altro la
percezione da parte del medesimo di trattamento pensionistico;
– l’osservanza da parte dell’Istituto bancario delle procedure tipizzate per la
erogazione del mutuo era da ritenere sufficiente a escludere ogni contestazione
di negligenza, in assenza di elementi sintomatici di anomalia riconducenti al
sospetto di collusione dolosa.

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione, per mezzo
dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, l’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata, chiedendone l’annullamento sulla base di unico motivo,
con il quale denunciava, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen.,
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
2.1. Secondo la ricorrente, che ripercorreva le ragioni della decisione, il
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, nella sentenza del 17
novembre 2009, aveva evidenziato la sproporzione tra il patrimonio del
condannato e del coniuge e la loro capacità reddituale e tra il patrimonio dei
singoli componenti del nucleo familiare del condannato (figli e genero) e la loro
capacità reddituale, tratta dai redditi dichiarati, e aveva rappresentato,
condividendo la valutazione del reddito compiuta dal consulente tecnico del
Pubblico ministero, la non sufficienza del reddito prodotto dal nucleo familiare
per l’acquisto degli immobili.
Tale emergenza, formalizzata in un provvedimento giudiziario avente forza
di giudicato, era inconciliabile con la condizione di buona fede e di affidamento

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concreti e oggettivi elementi di riscontro, quali: l’essere il Gennaro formalmente

incolpevole dell’Istituto istante, avuto riguardo agli elementi di cui doveva tenersi
conto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, nell’effettuare la verifica della
sussistenza di detta condizione, mentre il Giudice dell’esecuzione aveva solo
richiamato la circostanza, di per sé neutra, del «mancato scostamento rispetto
alle procedure operative standardizzate per la concessione dei mutui ipotecari»,
senza considerare che la banca era un soggetto che finanziava acquisti
immobiliari in modo professionale, aveva uno specifico dovere di diligenza circa
l’affidabilità dei soggetti finanziati e doveva assumere le necessarie informazioni

la sostenibilità dell’impegno finanziario assunto.
Non rilevava che Gennaro Rosario non fosse risultato formalmente
incriminato, poiché il procedimento definito con la sentenza n. 749/2009 del
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa era relativo a fatti
successivi al 1998, e all’epoca del finanziamento (2004) l’attività illecita dello
stesso si era consolidata da tempo. La istruttoria bancaria ben avrebbe potuto
cogliere la inadeguatezza dei redditi leciti dichiarati in rapporto alla
sopportazione del mutuo e all’obbligo della sua restituzione nei tempi e con le
modalità concordate, anche valutando l’andamento dei conti correnti intestati al
richiedente presso altre banche.
2.2. La Banca, invece, aveva solo prodotto l’incartamento del mutuo,
ritenuto sufficiente dal Giudice con considerazioni generiche e immotivate,
ancorate alla mera rilevata insussistenza di specifiche rilevanti anomalie, senza
fornirsi adeguata dimostrazione che l’indagine compiuta in ordine alla capacità
reddituale del richiedente avesse consentito di accertare «l’esistenza di appositi
redditi leciti certamente idonei a consentire una positiva prognosi circa la
capacità di restituzione e rimborso del mutuo».
Neppure era sufficiente il riferimento a uno specifico trattamento
pensionistico, privo di indicazioni circa la sua compatibilità con la sostenibilità del
mutuo.

3. Il Sostituto Procuratore generale, a mezzo requisitoria scritta, chiedeva il
rigetto del ricorso per risolversi le ragioni opposte dall’Agenzia ricorrente, in una
alternativa ricostruzione dei fatti inidonea a disarticolare la plausibilità degli
argomenti posti a fondamento dell’ordinanza.

4. A mezzo memoria difensiva, depositata il 17 gennaio 2017, la Banca
Nuova s.p.a. chiedeva il rigetto del ricorso.
La resistente premetteva di essere creditrice della somma di euro 47.684,50
per capitale scaduto e a scadere e interessi, oltre gli ulteriori interessi di mora,

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preliminari prima di concedere mutuo a soggetti con redditi non compatibili con

commissioni, jrovvigioni e accessori alla data del 26 giugno 2013, in quanto
cl
cessionari,i’eF confronti della Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a., in forza di
A.242 kr,
contratto di finanziamento fondiario del 17 marzo 2004\n favore di Gennaro
Rosario e Pecorella Rosetta, garantito da ipoteca iscritta il 25 marzo 2004 sul
fabbricato sito in Rosolini, Piazza Garibaldi n. 35, definitivamente confiscato il 22
febbraio 2011, e, ripercorsa la ricostruzione della vicenda processuale e
richiamato l’art. 52 d.lgs. 159 del 2011, rappresentava che la concessione del
finanziamento fondiario di originarie euro centomila, finalizzato ad apportare

storia del dominio ventennale dell’immobile da assoggettare a ipoteca, con
conseguente certa buona fede dell’istituto mutuante e a maggior ragione di essa
cessionaria tenuta a recuperare il suo credito; dal tenore dell’art. 52 d.lgs. 159
del 2011 emergeva che la valutazione del requisito soggettivo doveva essere
fatta con riferimento al momento in cui era sorto il credito in capo al creditore
originario; essa aveva ottemperato all’onere probatorio posto a suo carico, dando
conto della istruttoria svolta nella fase precedente la concessione del mutuo e
della osservanza delle procedure bancarie tipizzate; dalla documentazione
prodotta in allegato alla domanda risultava che si era trattato di una
«regolarissima» operazione di finanziamento fondiario; alla data di concessione
del mutuo e della iscrizione ipotecaria l’originaria mutuante non poteva
conoscere gli illeciti addebitati al Gennaro sette anni dopo; il valore medio
dell’immobile (euro 232.871,00), indicato nella relazione giurata, era compatibile
con la somma erogata; dalla relazione notarile preliminare e di aggiornamento
era risultato che l’immobile era stato acquistato nel 1988, e quindi sedici anni
prima della iscrizione ipotecaria, non preceduta da trascrizioni e iscrizioni
pregiudizievoli; il mutuo era stato finalizzato non all’acquisto ma alla
ristrutturazione di detto immobile acquistato molto prima; i fatti e le circostanze
indicati in sentenza erano stati accertati a seguito di complesse verifiche eseguite
nel 2008 dalla Guardia di finanza e da un consulente nominato dal Pubblico
ministero; la sua dante causa nel 2004 doveva valutare esclusivamente la
capacità reddituale dei coniugi Gennaro – Pecorella a pagare la rata di mutuo per
la ristrutturazione del loro immobile da adibire ad abitazione principale e,
applicando gli ordinari criteri di tecnica bancaria, non poteva conoscere fatti e
circostanze successivamente accertate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è

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migliorie all’immobile, era stata preceduta da accertamenti tramite notaio della

ammissibile, essendo la stessa -subentrata all’Agenzia del demanio nella
gestione e amministrazione dei beni sottoposti a confisca ai sensi del d.l. n. 4 del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2010- legittimata, in
quanto interessata, a dolersi del provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione
abbia riconosciuto la condizione di terzo di buona fede a un creditore garantito
da ipoteca su un bene confiscato ai sensi dell’art. 12-sexies d.l. 306 del 1992
(Sez. 1, n. 45260 del 27/09/2013, Italfondiario s.p.a., Rv. 257912).
Questa Corte ha, invero rimarcato che il rapporto esecutivo non intercorre

«coinvolge -trattandosi di beni confiscati- i soggetti cui la legge attribuisce
compiti gestionali e amministrativi in forza dell’intervenuta confisca», e «la
nozione di ‘interessato’ […] identificata nel titolare di posizioni giuridiche, siano
esse di diritto pubblico o di diritto privato, […] non può che riconoscersi in capo
all’ANBSC, soggetto che dovrebbe -in ipotesi- occupasi di estinguere, in tutto o in
parte, il credito vantato dall’istante» (Sez. 1, n. 45260 del 27/09/2013, citata, in
motivazione).
Su tale premessa, la successiva giurisprudenza di legittimità ha
coerentemente affermato che, in tema di confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306
del 1992, per le controversie di natura amministrativa derivanti dalla
applicazione delle norme per l’amministrazione e la destinazione dei beni
confiscati, «il decreto di fissazione dell’udienza camerale fissata per la
discussione dell’incidente di esecuzione proposto […] per il riconoscimento della
efficacia della garanzia reale a suo tempo costituita sul bene confiscato» deve
essere «notificato all’Agenzia, parte nel processo», la cui rappresentanza e difesa
in giudizio «spetta all’Avvocatura dello Stato, cui, ai sensi dell’art. 11, comma
secondo, del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, devono essere notificati gli atti
giudiziali e le sentenze, a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio» (tra le
altre, Sez. 1, n. 21 del 19/09/2014, dep. 2015, Ag. Naz. amm.ne e destin. beni
sequestrati, citata, Rv. 261713).

2. Il ricorso è anche fondato nel merito nei termini che saranno precisati.
2.1. La domanda di riconoscimento e ammissione del credito ipotecario di
euro 47.684,50, oltre interessi, commissioni, provvigioni e accessori, derivante
da finanziamento fondiario di originari euro centomila, è stata avanzata in data
27 giugno 2013 dalla Banca Nuova s.p.a. a seguito della confisca, definitiva il 22
febbraio 2011, del bene immobile ipotecato (fabbricato in Rosolini, descritto in
atti), oggetto di sequestro, ai sensi dell’art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306,
convertito dalla legge n. 356 del 1992, nei confronti di Gennaro Rosario.

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esclusivamente tra il pubblico ministero e il soggetto condannato, poiché

La valutazione del Giudice dell’esecuzione sulla sussistenza e sull’ammontare
del credito è avvenuta ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 e dell’art. 1,
comma 190, legge n. 228 del 2012, sulla base della richiamata condivisa
giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 26527 del 20/05/2014,
Italfondiario s.p.a., Rv. 259331), che aveva affermato l’estensione ai casi di
confisca definitiva penale ex art.

12-sexies d.l. n. 306 del 1992 (cosiddetta

confisca allargata) della disciplina prevista per i sequestri e le confische di
prevenzione dal titolo IV del d.lgs. n. 159 del 2011 in tema di tutela dei terzi e di

2.2. Tralasciando la problematica concernente l’effettiva applicabilità
dell’invocato precedente, contestata nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n.
8935 del 20/01/2016, Ag. Naz. amm.ne e destin. beni sequestrati, Rv. 266077),
pur nella prevalenza dell’orientamento favorevole (tra le altre, Sez. 1, n. 26527
del 20/05/2014, citata; Sez. 1, n. 21 del 19/09/2014, dep. 2015, Ag. Naz.
amm.ne e destin. beni sequestrati, Rv. 261712; Sez. 1, n. 9758 del 13/12/2016,
dep. 2017, Sebastiani, Rv. 269278), assume rilievo assorbente nella specie il
dato fattuale, pacifico in atti, che la confisca è divenuta definitiva in data
antecedente a quella (1 gennaio 2013) della entrata in vigore della legge n. 228
del 2012, il cui art. 1, comma 190 (che ha sostituto il comma 4-bis del ridetto
art. 12-sexies), ha esteso alle confische disposte ai sensi del medesimo art. 12sexies,

nonché «agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei

procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale», l’applicazione del c.d. codice antimafia per quanto concerne
«amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati».
A tanto consegue che -nella più volte affermata mancanza di una disciplina
transitoria, tale non potendo ritenersi quella speciale dettata dall’art. 1 legge n.
228 del 2012, e pertinente alla materia della prevenzione, per le modalità del
rinvio contenuto nel comma 190 dello stesso articolo alle disposizioni in tema di
«amministrazione e destinazione» in quanto tali e non in quanto applicabili (v.
giurisprudenza citata) e alla luce degli ordinari criteri di successione delle leggi
nel tempo- le norme dettate dagli artt. 52 e segg. d.lgs. n. 159 del 2011 a tutela
dei diritti vantati dai terzi creditori in buona fede sui beni sottoposti a confisca di
prevenzione non si applicano alle ipotesi di confisca disposte in sede penale, e in
via definitiva, come nella specie, in epoca anteriore al 1 gennaio 2013.
2.3. A dette ipotesi devono, pertanto, ritenersi applicabili i principi di diritto
espressi dalla giurisprudenza in materia di tutela dei terzi creditori in costanza
della disciplina previgente, già positivamente orientata, nella sua evoluzione posta la necessità di contemperare la natura della confisca «speciale», prevista
dalla normativa antimafia, e la tutela del diritto di credito assistito da garanzia

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rapporti con le procedure concorsuali.

reale sulla res confiscata in capo a un terzo potenzialmente estraneo all’attività
illecita- «a ritenere che la devoluzione del bene alla mano pubblica non comporta
di per sé la totale ‘cancellazione’ della storia del bene medesimo e non comporta
l’automatica estinzione dei diritti dei terzi gravanti sull’oggetto, a condizione che
il terzo, pur se creditore garantito da ipoteca, dimostri in concreto la sua
posizione di ‘buona fede’ e di ‘affidamento incolpevole’ nei momenti essenziali
della intervenuta contrattazione civilistica» (Sez. 1, n. 34106 del 09/04/2015,
Banca Nazionale del lavoro in proc. Vitale, n.m.; Sez. 1, n. 24713 del

2.3.1. Si richiamano al riguardo, condividendole e riaffermandole, le
pertinenti considerazioni in diritto già espresse da questa Corte di legittimità
(sentenze da ultimo citate) ripercorrendo gli orientamenti giurisprudenziali
maturati, nella prospettiva del ravvisato e rappresentato rapporto tra gli stessi e
la intervenuta «formalizzazione normativa» -con l’art. 52 legge n. 159 del 2011dei criteri di riconoscimento giuridico della tutelabilità del credito in ipotesi di
confisca di beni, assoggettati a ipoteca volontaria, nei seguenti ripresi termini:
«Sin dalla nota decisione Sez. U. n. 9 del 28.4.1999 ric. Bacherotti, si è
affermato […] che il sacrificio dei diritti vantati da terzi su res oggetto di confisca
non può essere ritenuto conforme ai principi generali dell’ordinamento lì dove il
terzo sia da ritenersi ‘estraneo’ alla condotta illecita altrui (l’orientamento è
ribadito, tra le molte, da Sez. 1 n. 32648 del 16.6.2009, rv 244816, nonché di
recente Sez. 1 n. 34039 del 27.2.2014, rv 261192). Si è altresì precisato che
l’essere la confisca un modo ‘autoritativo’ di acquisto del diritto di proprietà non
comporta che il trasferimento stesso possa avere un contenuto diverso e più
ampio di quello che faceva capo al precedente titolare del bene, lì dove insistano
diritti -non estinti- di terzi estranei. Ciò che rileva è, pertanto, l’attenta
qualificazione della particolare condizione fattuale e giuridica del terzo che deve
connotarsi -per evitare di ricadere nella condizione di soggetto colpevolmente
avvantaggiato dall’altrui azione illecita- in termini di buona fede, intesa nella non
conoscibilità -con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta- del
rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dall’attività illecita
commessa dal soggetto poi espropriato dei beni a seguito della procedura di
prevenzione».
Si «condivide -in proposito- l’orientamento espresso -tra le molte- da Sez. 1
n. 30326 del 29.4.2011, circa l’identificazione delle condizioni che portano al
riconoscimento del diritto del terzo ‘estraneo all’illecito’, nel senso che va di certo
esclusa una accezione della buona fede che, facendo leva sulla necessità di un
atteggiamento doloso del terzo, finisca per attribuire alla relativa nozione un
ambito estremamente restrittivo, al punto da configurare la posizione soggettiva

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10/02/2015, Credito Siciliano in proc. Spezia, n.m.).

del detto terzo come necessaria adesione consapevole e volontaria alla altrui
attività illecita. […] rappresenta un principio fondamentale dell’ordinamento, che
trascende la ripartizione tra diritto civile e diritto penale, quello per cui la nozione
di colpevolezza o di volontà colpevole abbraccia sia il dolo che la colpa e che,
conseguentemente, un comportamento non può classificarsi come incolpevole
non soltanto quando esso sia qualificato dal dolo (vale a dire, dalla
consapevolezza e dalla volontà della condotta e dell’evento), ma anche quando
tale consapevolezza e tale volontà siano mancate in dipendenza di un

sicché non può parlarsi di comportamento incolpevole qualora il fatto, pur non
essendo stato conosciuto, sia tuttavia conoscibile con l’uso della ‘ordinaria
diligenza e prudenza’. In buona sostanza, deve ritenersi esistente un nesso di
alternatività e di reciproca esclusione tra buona fede e affidamento incolpevole,
da un canto, e addebitabilità della mancata conoscenza dovuta a colpa, dall’altro,
di guisa che l’esistenza dell’un requisito deve reputarsi incompatibile con l’altro:
con l’ulteriore conseguenza che non può certamente ipotizzarsi una condizione di
buona fede e di affidamento incolpevole allorquando un dato fatto illecito non sia
stato conosciuto ma risultasse pur sempre ‘conoscibile’, se non avesse spiegato
incidenza sulla rappresentazione del reale stato soggettivo addebitabile a
condotta colposa. In altre parole, per ottenere il riconoscimento del suo diritto
correlato ad un bene confiscato in via definitiva, è da ritenersi che il soggetto
terzo debba allegare elementi idonei a rappresentare non solo la sua estraneità
all’illecito pregresso (intesa come assenza di accordi sottostanti che svelino la
consapevolezza dell’attività illecita realizzata all’epoca dal contraente poi
sottoposto ad ablazione) ma anche l’affidamento incolpevole inteso come
applicazione, in sede contrattuale, di un livello di media diligenza -da rapportarsi
al caso in esame- teso ad escludere rimproverabilità di tipo colposo».
2.3.2. Tali sintetizzate notazioni, ampiamente sviluppate nelle plurime
sentenze (tra le altre, Sez. 1, n. 16743 del 02/04/2008, Italfondario spa, Rv.
239625; Sez. 1, n. 301 del 01/12/2009, dep. 2010, P.G. in proc. Capitalia
Service J.v. srl, Rv. 246035; Sez. 1, n. 30326 del 29/04/2011, Mps Gestione
Crediti Banca Spa, Rv. 250910; Sez. 1, n. 27201 del 30/05/2013, Cali, Rv.
257599) che hanno concorso a consolidarle, hanno anche trovato convincente
riscontro nella giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le tante, sent. n.
229 del 1974, n. 259 del 1976, n. 22 del 1987, n. 487 del 1995) e nella
interpretazione adeguatrice e costituzionalmente orientata della legislazione
antimafia condotta dalla stessa Corte, che ha rilevato che la configurazione della
nozione di estraneità al reato su basi esclusivamente oggettive, indipendenti cioè
dall’affidamento incolpevole, oltre a contrastare con i principi accolti

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atteggiamento colposo dovuto ad imprudenza, negligenza ed imperizia:

dall’ordinamento in ordine alla circolazione giuridica dei beni mobili, condurrebbe
a risultati lesivi del principio di personalità della responsabilità penale sancito
dall’art. 27, primo comma, Cost. (sent. n. 232 del 1998) e ha puntualizzato che
la salvaguardia del preminente interesse pubblico non può giustificare il sacrificio
inflitto al terzo, titolare di un diritto reale di godimento o di garanzia, soltanto ed
esclusivamente quando esso sia in buona fede, dovendo considerarsi la sua
posizione tutelabile quando possa utilmente richiamarsi il «principio della tutela
dell’affidamento incolpevole, che permea di sé ogni ambito dell’ordinamento

2.4. Alla stregua di tali premesse le censure che la ricorrente Agenzia ha
dedotto sotto il profilo dell’incorso vizio di motivazione in relazione ai criteri
applicati per la individuazione della buona fede, appaiono non prive di
pertinenza.
2.4.1. La richiesta di ammissione del credito ipotecario è stata accolta dal
Giudice dell’esecuzione che ha ravvisato la sussistenza dei relativi presupposti
fattuali e giuridici, rilevando l’assenza di oggettivi elementi di allarme
«ambientale» (formale incensuratezza del soggetto richiedente il finanziamento
fondiario, assenza di sue conclamate relazioni con compagni criminali); ritenendo
che, in assenza di tali elementi, dovesse valutarsi la diligenza del
comportamento dell’Istituto creditore in relazione al «mancato scostamento
rispetto alle procedure standardizzate per la concessione dei mutui ipotecari»;
giudicando sufficienti per escludere ogni contestazione di diligenza, in esito alla
verifica svolta, le emergenze dell’incartamento relativo alla svolta istruttoria,
allegato alla domanda (acquisizione dei documenti anagrafici del Gennaro,
svolgimento della perizia di stima tecnica dell’immobile e della relazione notarile,
percezione da parte dell’aspirante mutuatario di trattamento pensionistico);
escludendo anche «elementi di anomalia tali da legittimare il sospetto di una
collusione dolosa» e la ipotizzabilità di un difetto di diligenza per mancato
approfondimento di aspetti della pratica di finanziamento oggettivamente
problematici.
2.4.2. L’ordinanza impugnata presenta, tuttavia, in tale sviluppo
argomentativo, salti logici e vuoti motivazionali, pur procedendo dal presupposto
fattuale che il credito aveva data certa anteriore al provvedimento di sequestro,
dalla espressa condivisione delle coordinate ermeneutiche tratte dalla richiamata
giurisprudenza di legittimità, e dalla enunciata affermazione di procedere a una
verifica della concreta vicenda avendo riguardo a oggettivi elementi di riscontro
delle condizioni soggettive legittimanti l’ammissione del credito.
2.4.3. L’ordinanza, invero, omettendo di considerare le ragioni poste a
fondamento del provvedimento di sequestro e della successiva confisca, ha del

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giuridico» (Corte Cost. n. 1 del 1997).

tutto astratto dall’analisi dei pertinenti profili patrimoniali e della proporzionalità
tra i redditi del condannato e del coniuge, oltre che dei componenti del nucleo
familiare, e gli esborsi rateali per il pagamento del mutuo, mentre, se è evidente
che l’istituto di credito non è titolare di autonome prerogative investigative, la
dimostrazione, di cui lo stesso è onerato, attiene alla verifica svolta in ordine alle
caratteristiche soggettive della parte richiedente l’erogazione del mutuo, e
segnatamente, nella specie, con riguardo alla sua affidabilità e solvibilità
derivante dalla capacità produttiva di un reddito lecito.

Gennaro, la cui percezione è indicata come attestata nelle emergenze della
istruttoria della Banca, nulla risultando indicato circa la congruenza dello stesso e
la sostenibilità delle rate di mutuo- la dimostrazione del livello di verifica svolto
può inferirsi dal valore dell’immobile indicato nella relazione giurata e dalla sua
compatibilità con la somma erogata, come sostenuto in memoria, poiché il dato
evocato, come già affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 34106 del 09/04/2015,
Banca Nazionale del lavoro, in proc. Vitale, citata), «non assicura affatto che
attraverso l’erogazione del mutuo non si realizzi un fenomeno di sostanziale
ripulitura di capitali di provenienza illecita utilizzati al fine di sostenere le
obbligazioni nascenti dal contratto».
2.4.4. L’ordinanza, inoltre, esprimendo il giudizio positivo relativo alla buona
fede della Banca creditrice, fondato sul solo rilevato rispetto delle procedure
tipizzate per la concessione dei finanziamenti, non si è confrontata con il tipo di
attività svolta dal terzo creditore, che, tenuto ad attenersi alle specifiche direttive
emanate dagli organi di vigilanza, è soggetto a particolari obblighi di diligenza
professionale qualificata per la peculiare posizione rivestita per la gestione del
credito nel sistema socio-economico.
Il rispetto di tali obblighi, che la ricorrente Agenzia ha tradotto nello
specifico quid pluris -rispetto alla circostanza dell’avvio di procedura priva di
anomalie- richiesto per l’assolvimento dell’onere probatorio posto in capo
all’Istituto, avrebbe supposto la dimostrazione da parte dello stesso Istituto che
la erogazione del mutuo era avvenuta in presenza di un reale controllo della
capacità finanziaria e delle condizioni patrimoniali del richiedente e della famiglia
e della sua affidabilità soggettiva, anche alla luce dei rapporti pregressi ovvero
pendenti, al momento di tale erogazione, con lo stesso ovvero altri Istituti,
refluenti sull’apprezzamento della regolarità della condotta contrattuale della
parte beneficiaria e della sua capacità reddituale.
Né il discorso giustificativo della decisione poteva prescindere dalla spendita
di argomenti attinenti alla dimostrazione di dette verifiche, lasciando anche
meramente assertivo, e comunque generico, il riferimento alla rilevata assenza di

11

Né -mentre è rimasto generico il riferimento al trattamento pensionistico del

elementi di allarme ambientale e di anomalie e al «mancato approfondimento di
aspetti obiettivamente ‘problematici’ della pratica».

3. Consegue a dette considerazioni l’annullamento dell’ordinanza impugnata
e il rinvio degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa,
che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame in piena libertà di
giudizio ma nel rispetto degli indicati principi di diritto e dei formulati rilievi.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Siracusa.
Così deciso il 07/02/2017
Il Consigliere estensore

Il Presidente
Adet Toni Novi

Angela Tardio
zé.94. ‘X.9‘…1k.à.k o

t

CORTE SUPREMA Di CASSAZIONE
Prima Sezione Penaie

Depositata in Cancelleria oggi
Roma, lì ….:1.A611

2011

P.Q.M.

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