Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37557 del 12/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 37557 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SINISI ANGELO N. IL 31/03/1987
avverso la sentenza n. 1639/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
18/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore GvIerale in persona del Dott.
LQko sc.9-9_, ce ;. e
che ha concluso per
(.2A

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 12/05/2015

Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 12.5.2015.

FATTO E DIRITTO
Con sentenza 18.6.2014 la corte di appello di Lecce ,in riforma della sentenza 14A2.2011 del
tribunale di Brindisi, modificata l’originaria qualificazione ex art. 617 quinquies c.p del fatto
contestato a SINISI ANGELO. in quella ex art. 617 bis c.p. , ha confermato la pena nella misura di
4 mesi di reclusione.
Nell’interesse del Sinisi è stato presentato ricorso per violazione di legge in relazione all’art. 617 bis
c.p. : l’esegesi della disposizione consente di inquadrare il fatto contestato nella categoria dei
cosiddetti reati di pericolo, ma nel caso di specie l’imputato non è stato colto nell’atto di illecita
captazione di comunicazione di terzi, per cui la scelta sanzionatoria si risolve nella repressione del
“pericolo di un pericolo”, con inammissibile anticipazione della soglia di punibilità e di una
violazione del principio di offensività.
Il ricorso non merita accoglimento.
Al Sinisi è stato contestato di aver installato presso la propria abitazione una ricetrasmittente
scanner , atta a intercettare comunicazioni radio , che sintonizzava sulle frequenze per
comunicazioni di servizio dell’Arma dei carabinieri e della polizia di Stato. Secondo il giudice di
appello , l’art. 617 quinquies sanziona l’abusiva installazione di apparecchiature atte e intercettare
,impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informativo o telematico ovvero
intercorrenti tra più sistemi ; tali non sono le comunicazioni via radio tra le forze di polizia. Queste
comunicazioni , effettuandosi mediante onde elettriche, rientrano nelle trasmissioni a distanza di
suoni,immagini ed altri dati , che, a seguito della modifica apportata dalla legge n.547/1993 all’art.
623 bis c.p. , sono tutelati dall’art. 617 bis c.p. , che punisce l’installazione di un apparecchio
radioricevente per intercettare le trasmissioni della centrale operativa delle varie forze di polizia.
Tale argomentazione logico-giuridica è convincentemente conforme all’orientamento
giurisprudenziale(sez.2,n. 37710 del 24/09/2008, Rv. 241456) secondo cui il reato previsto dall’art.
617-bis cod. pen. anticipa la tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni mediante
l’incriminazione di fatti prodromici all’effettiva lesione del bene, punendo l’installazione di apparati
o di strumenti, ovvero di semplici parti di essi, per intercettare o impedire comunicazioni radio o
conversazioni telefoniche; pertanto, ai fini della configurabilità del reato deve aversi riguardo alla
sola attività di installazione e non a quella successiva dell’intercettazione o impedimento delle altrui
comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta, con la conseguenza che il reato si consuma
anche se gli apparecchi installati, fuori dall’ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non abbiano
funzionato o non siano stati attivati( conf. Sez. 5,n.. 5299 del 15/01/2008, Rv. 239115).
Nel caso in esame va comunque rilevato che l’apparecchio, rinvenuto nel corso di una
perquisizione domiciliare , era perfettamente funzionante e , aveva in memoria le frequenze
utilizzate dai carabinieri e dalla questura di Brindisi e quindi era in grado di captare le
comunicazioni via radio delle forze di polizia, determinando così la lesione del bene giuridico
tutelato.

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