Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37555 del 21/06/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37555 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Hu Yongxiao alias Wenjie (CUI 03KDZ1N), nato il 22/10/1992;

Avverso la sentenza emessa il 28/06/2017 dalla Corte di assise di appello di
Milano;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Simone
Perelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Sentito per il ricorrente l’avv. Federico Di Blasi, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 21/06/2018

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 18/07/2016 la Corte di assise di Milano giudicava
Yongxiao Hu colpevole dei reati ascrittigli ai capi A (artt. 110, 56, 575 cod. pen.),
B (artt. 110, 575 cod. pen.), C (artt. 110, 61, n. 2, cod. pen., 2, 4, 7 legge 2
ottobre 1965, n. 897), D (artt. 110, 61, n. 2, cod. pen., 4 legge 18 aprile 1975,
n. 110), E (648 cod. pen.), condannandolo alla pena di 29 anni di reclusione.
L’imputato, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al

carcere.
L’imputato, infine, veniva condannato al pagamento delle spese processuali
e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, alle quali veniva
riconosciuta una provvisionale provvisoriamente esecutiva.

2. Con sentenza emessa il 28/06/2017 la Corte di assise di appello di
Milano, decidendo sull’impugnazione dell’imputato, confermava la sentenza
appellata e condannava l’appellante al pagamento delle ulteriori spese
processuali.

3.

Da entrambe le sentenze, pienamente convergenti, emergeva che

l’imputato, agendo in concorso con Xufen Hua, la notte del 28/02/2015,
commetteva l’omicidio di Xipu Hu e il tentato omicidio di Fangping Wu, contro i
quali venivano esplosi numerosi colpi di una pistola Walter PP calibro 7,65
ricettata, che provocavano la morte del primo e il ferimento del secondo.
I fatti in contestazione si verificavano a Milano, in Via Signorelli, poco dopo
la mezzanotte, davanti a un locale di karaoke, dove le forze dell’ordine
rinvenivano le vittime dei reati in contestazione a terra, provvedendo ad
acquisire le testimonianze dei soggetti presenti, dalle quali si apprendeva che vi
era stato uno scontro armato e che uno degli aggressori era il ricorrente,
conosciuto da alcuni testimoni.
Nell’immediatezza dei fatti, in particolare, venivano esaminati alcuni
testimoni oculari presenti sul posto, tra cui Davide Bucciarelli, Zaghhioul Saad,
Riccardo Chang e Marco Rossino, i quali consentivano di ricostruire la dinamica
degli accadimenti criminosi e di avviare le indagini che permettevano di
individuare l’imputato quale autore dei fatti in contestazione.
Si provvedeva, quindi, ad analizzare i dati dell’utenza cellulare di Hu, che
consentivano di localizzarne gli spostamenti in orario concomitante agli
accadimenti criminosi; dopo i fatti in contestazione l’utenza dell’imputato
risultava disattivata fino al pomeriggio successivo, quando il ricorrente veniva
2

pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia in

arrestato dalle forze dell’ordine presso la Stazione ferroviaria di Prato, dove si
era recato.
Nel corso delle indagini preliminari, inoltre, veniva sequestrata la pistola
calibro 7,65 utilizzata da Hu per commettere i fatti delittuosi in contestazione,
che veniva individuata grazie alle 3 cartucce che erano state repertate dalle forze
dell’ordine sul luogo del delitto. Tale sequestro avveniva presso un centro
massaggi, ubicato a Milano, al cui titolare, Lijne Cai, il ricorrente aveva
consegnato l’arma, riferendogli della necessità di lasciare in deposito alcuni

La responsabilità dell’imputato veniva accertata grazie alle dichiarazioni rese
da 4 soggetti coinvolti negli accadimenti criminosi – Dong Ang Zhao, Qiangen
Zhu, Rui Liang Wu e Hua Bei Zhou – dalle quali si traeva la certezza che il
ricorrente, unitamente a Xufen Hua, era l’autore dell’omicidio di Xipu Hu e del
tentato omicidio di Fangping Wu.
Grazie alle deposizioni di tali soggetti si accertava che l’aggressione armata
di Xipu Hu e Fangping Wu traeva origine da un litigio che era cominciato
all’interno del locale Karaoke e che si era interrotto con l’allontanamento dal
posto dell’imputato e del complice; successivamente, dopo che i due soggetti si
erano allontanati per recuperare la pistola Walter PP calibro 7,65 utilizzata per
commettere i delitti di cui si discute, il diverbio era proseguito all’esterno del
locale, dove il ricorrente e Xufen Hua erano ritornati; a questo punto, l’imputato
esplodeva il colpo che provocava l’uccisione di Xipu Hu e, immediatamente dopo,
passava la pistola al complice, che, a sua volta, esplodeva all’indirizzo di
Fangping Wu il colpo che ne provocava il ferimento.
Nel giudizio di primo grado l’imputato rendeva spontanee dichiarazioni,
precisando che il litigio da cui traevano origine gli accadimenti criminosi era
avvenuto fuori dal locale Karaoke tra Xipu Hu, Mao Huang e A Feng, che aveva
visto indirizzare la pistola verso la vittima, sparando i colpi che lo avevano
attinto; subito dopo avere esploso i colpi, A Feng consegnava l’arma all’imputato
e si allontanava dal luogo del delitto; il ricorrente, infine, vendeva la pistola
calibro 7,65 che gli era stata consegnata a Lijne Cai, nei termini che si sono già
esposti.
In questa cornice, i Giudici di merito milanesi non ritenevano di riconoscere
al ricorrente le attenuanti generiche invocate dalla sua difesa, atteso che non si
ravvisano nel caso di specie elementi positivi di valutazione della condotta
dell’imputato, idonei a legittimare l’attenuazione invocata, anche tenuto conto
del fatto che le sue dichiarazioni tendevano a minimizzare il suo contributo
individuale.

3

effetti personali, dovendosi allontanare temporaneamente dalla città.

Sulla scorta di tale ricostruzione degli accadimenti criminosi l’imputato
veniva condannato alla pena di cui in premessa.

4. Avverso la sentenza di appello Yongxiao Hu, a mezzo dell’avv. Federico Di
Blasi, ricorreva per cassazione deducendo un unico motivo di ricorso, afferente al
trattamento sanzionatorio irrogato all’imputato, che veniva censurato per la sua
eccesività dosimetrica.
Si deducevano, in particolare, violazione di legge e vizio di motivazione della
sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava

sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della
quantificazione del trattamento sanzionatorio irrogato a Hu dalla Corte di assise
di appello di Milano, censurato sia sotto il profilo dell’eccessività dosimetrica,
resa evidente dall’incongrua valutazione della dinamica degli accadimenti
criminosi, che imponeva di ritenere secondario il ruolo svolto dal ricorrente nella
concretizzazione delle condotte che portavano all’omicidio di Xipu Hu e al tentato
omicidio di Fangping Wu.
A sostegno di tale richiesta si evidenziava che l’imputato, al momento del
suo arresto, riferiva di indossare una giacca diversa da quella indossata durante
la sparatoria, su cui non venivano repertate tracce di polvere da sparo. Tale
circostanza avrebbe potuto essere omessa dall’imputato, con evidente
conseguenze a lui favorevoli, atteso l’esito negativo degli accertamenti balistici
eseguiti sull’indumento, che avrebbero potuto alleggerire la sua posizione
processuale.
Si evidenziava, al contempo, che la Corte territoriale milanese non aveva
tenuto conto della concitazione degli avvenimenti criminosi e dalla rapida
successione dei colpi in conseguenza dei quali venivano eseguiti l’omicidio di
Fangping Wu e il tentato omicidio di Xipu Hu, che imponevano di escludere che
l’imputato potesse avere utilizzato la pistola Walter PP calibro 7,65, utilizzata per
commettere l’azione criminosa di cui si controverte, che erano stati sparati
esclusivamente da Xufen Hua, confermando il suo ruolo marginale rispetto alla
vicenda criminosa in esame.
Queste considerazioni

imponevano

l’annullamento

della

sentenza

impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Yongxiao Hu è inammissibile, risultando basato su
motivi manifestamente infondati.

4

6_

Ì

In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso in esame, pur denunziando
violazione di legge e vizio di motivazione, attraverso sette distinte doglianze, non
critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del
convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali
della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda
processuale, che risulta vagliato dalla Corte di assise di appello di Milano in
conformità delle emergenze probatorie.
Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la

sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel
rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del
21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 dell’08/02/2013, Reggio, Rv.
254988).

2. Tanto premesso, osserva il Collegio che tale doglianza costituisce una
mera riproposizione delle censure sollevate con l’atto di appello, alle quali la
Corte territoriale milanese forniva una risposta congrua nelle pagine 15 e 16
della sentenza impugnata, soffermandosi sulle ragioni che non consentivano il
riconoscimento delle attenuanti generiche.
Deve, invero, rilevarsi che il trattamento sanzionatorio irrogato a Hu risulta
giustificato dalla ricostruzione compiuta dal Giudice di appello milanese, che si
soffermava correttamente sulle connotazioni, oggettive e soggettive, dei reati
contestati al ricorrente ai capi A, B, C, D, E della rubrica, escludendo il
riconoscimento circostanziale invocato dalla difesa del ricorrente sulla base di un
giudizio dosimetrico ineccepibile e conforme alle emergenze probatorie.
Queste conclusioni discendevano da una verifica giurisdizionale, immune da
censure, che teneva conto della gravità delle vicende sottoposte alla cognizione
del Giudice di appello milanese e dall’assenza di alcun atteggiamento di
resipiscenza, nel valutare i quali occorreva considerare ulteriormente l’articolata
sequenza criminosa attraverso cui si concretizzavano l’omicidio di Fangping Wu e
il tentato omicidio di Xipu Hu.
Occorre, in proposito, evidenziare che i fatti materiali di cui si controverte
risultavano incontroversi nel loro svolgimento, consentendo di affermare la
responsabilità dell’imputato, in conseguenza delle convergenti dichiarazioni dei 4
testimoni oculari presenti agli accadimenti criminosi – Dong Ang Zhao, Qiangen
Zhu, Rui Liang Wu e Hua Bei Zhou – dalle quali si traeva la certezza che il
ricorrente, unitamente a Xufen Hua, era l’autore dell’omicidio di Fangping Wu e
del tentato omicidio di Xipu Hu.

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struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una

Tali deposizioni, al contempo, consentivano di accertare che l’aggressione
armata di Fangping Wu e Xipu Hu traeva origine da un litigio che era cominciato
all’interno del locale Karaoke e che, dopo che l’imputato e il complice si erano
allontanati per recuperare la pistola Walter PP calibro 7,65 utilizzata per
commettere i delitti in contestazione, era proseguito all’esterno di esso, dove il
ricorrente e Xufen Hua erano ritornati. Dopo essere tornati sul posto, Yongxiao
Hu esplodeva il colpo che provocava la morte di Xipu Hu e, successivamente,
passava l’arma a Xufen Hua, che esplodeva all’indirizzo di Fangping Wu il colpo

Ne discende che, tenendo conto del comportamento criminoso di Hu e
dell’elevato disvalore dei fatti delittuosi che gli venivano contestati ai capi A, B,
C, D, E della rubrica, nelle sentenze di merito, veniva formulato un giudizio
dosimetrico conforme ai parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., nel valutare il
quale non si può non ribadire che – al contrario di quanto dedotto dalla difesa del
ricorrente – il trattamento sanzionatorio risulta congruo rispetto alla gravità dei
reati e al contesto criminale nel quale si inserivano le vicende criminose, rispetto
al quale gli elementi addotti dalla difesa dell’imputato – relativi alle sue
dichiarazioni sugli indumenti indossati al momento della sparatoria e della
successione dei colpi esplosi all’indirizzo delle vittime – appaiono inidonei a
determinare un mutamento del giudizio sul disvalore dei fatti delittuosi contestati
all’imputato.
La correttezza del giudizio dosimetrico espresso nei confronti di Hu dalla
Corte di assise di appello di Milano discende ulteriormente dal fatto che le
attenuanti generiche rispondono alla funzione di adeguare la pena irrogata al
caso concreto nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi che la
connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, incidenti
sulla concessione delle attenuanti generiche. La necessità di un giudizio che
coinvolga la posizione dell’imputato nel suo complesso – nei termini
motivazionali correttamente esplicitati dal Giudice di appello milanese nelle
pagine 15 e 16 della sentenza impugnata – è sintetizzata dal principio di diritto
affermato da questa Corte, che occorre ribadire, secondo il quale: «Le attenuanti
generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale
“concessione” del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non
contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai
sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti
e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della
quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv.
212804; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del
05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054).
6

che ne provocava ig) il ferimento.

t

Tali considerazioni impongono di ribadire l’inammissibilità della doglianza in
esame.

3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Yongxiao Hu deve essere
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 2.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 21/06/2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Alemldro Centonze
i

Adriano Iasill

/

/

—-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penaie

Depositata in Cancelleria oggi
Roma, lì

ANL 2018

,C52„5-

euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

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