Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37555 del 06/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 37555 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROMANO GIUSEPPE N. IL 07/07/1954
DELLA CHIESA ALESSANDRO N. IL 03/01/1944
AMMIRATI CIRO N. IL 01/01/1966
NAPPO ROSSELLA N. IL 03/08/1962
ARRIGONI IVANA N. IL 03/08/1956

avverso la sentenza n. 442/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 25/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/3/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
Udito, per la parte civile, l’Avv

Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 06/05/2015

,

,

Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Giuseppe Corasaniti, ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
il difensore di Ammirati Ciro, prof. Filippo Sgubbi, ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
il difensore di Nappo Rossella, avv. Edoardo Chiacchio, ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

1. Con sentenza del 17 luglio 2009 il Tribunale di Ravenna condannava alla
pena di giustizia gli odierni imputati per le vicende riguardanti la società
calcistica U.S. Ravenna calcio s.r.I., fallita il 19 aprile 2001, in relazione ai
seguenti reati:
a)

diverse ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria per false

comunicazioni sociali (capi 11, 20, 21, 29, 30, 31, 32) relative, fra gli altri: al
bilancio 1999 approvato il 22 febbraio 2000 (capo 11); al bilancio 2000 (capo
20) e a una situazione patrimoniale fissata al 25 settembre 2000 (capo 29)
approvate il 26 ottobre 2000; alle false informazioni fornite ai soci nella stessa
assemblea (capo 30), con svariate modalità quali l’indicazione di ingenti crediti
del tutto inesigibili verso la precedente controllante fallita e altri per oltre 13
miliardi di lire, l’azzeramento del fondo per rischi ed oneri, senza alcuna
giustificazione per oltre 3 miliardi, l’indicazione di una voce per “utili in
formazione” per 3,6 miliardi, producendo una fideiussione falsa in sede di
istruttoria prefallimentare;
b) diverse ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione (capi da 12 a 18;
capi da 22 al 28; capi da 34 a 37 e capo 39) per pagamenti ai soci precedenti,
cessione di partecipazioni, fittizi acquisti di calciatori stranieri o di immobili,
dirottamenti di fondi provenienti da acquirenti di giocatori, spese per consulenze
inesistenti, con annotazioni contabili false o fantasiose;
c) due ipotesi di bancarotta per distrazione di quattro autovetture, collegati
ad una truffa (capi 38 e 40);
d) una bancarotta fraudolenta documentale (capo 42);
e) una ulteriore ipotesi di bancarotta impropria, per aver cagionato con dolo
e per effetto di operazioni dolose il fallimento della società, in relazione agli
occultamenti delle perdite, a fittizie erogazioni per consentire la distrazione di
tutte le attività disponibili (capo 43).
Gli imputati erano condannati rispettivamente:
2

RITENUTO IN FATTO

Romano Giuseppe per i reati di cui ai capi 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, e 43;
Ammirati Ciro per i reati di cui ai capi 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 42 e
43;
Della Chiesa Alessandro per i reati di cui ai capi 14, 17, 24, 28, 34, 35, 36,
42 e 43;
Nappo Rossella per i reati di cui ai capi 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36,

Arrigoni Ivana era assolta dal reato di cui all’art. 648 bis cod. pen., a lei
ascritto al capo 18, perché il fatto non sussiste
In particolare Romano Giuseppe era stato amministratore di fatto e poi di
diritto della società U.S. Ravenna in alcuni periodi indicati ed amministratore
della Fastline Financial Services Ldt., con sede in Inghilterra; Della Chiesa
Alessandro era dirigente della società; Ammirati Ciro e Nappo Rossella erano
consulenti contabili della stessa.
2. La Corte d’appello di Bologna, in seguito all’impugnazione degli imputati e
del pubblico ministero, con sentenza del 25 giugno 2013, ritenuto il capo 43 (la
bancarotta impropria) assorbito nelle residue imputazioni, confermava la
decisione di primo grado ed affermava la responsabilità degli imputati in
relazione ad ulteriori reati, rispettivamente:
Romano Giuseppe per i reati di cui ai capi 11, 20, 29 e 30;
Ammirati Ciro per i reati di cui ai capi 20, 29 e 30;
Della Chiesa Alessandro per il reato di cui al capo 30;
Nappo Rossella per i reati di cui ai capi 20 e 30.
Arrigoni Ivana era condannata alla pena di due anni di reclusione C 2000 di
multa per il reato di cui all’art. 648 bis cod. pen., attenuato per il delitto
presupposto di appropriazione indebita e per il riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche.
3. Propongono ricorso tutti gli imputati.
4. Romano Giuseppe propone ricorso personalmente, con atto affidato a sei
motivi.
4.1 Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione
della legge penale ed inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di
nullità in riferimento alle notifiche ex art. 369 e 415-bis cod. proc. pen. e del
decreto che dispone il giudizio, oggetto dell’ordinanza del 3 ottobre 2006, già
oggetto di gravame.
Il ricorrente evidenzia che in un primo tempo il Tribunale aveva giudicato
3

42 e 43.

tardiva l’eccezione, in considerazione del fatto che i vizi di notifica degli atti
contemplati dagli artt. 369 e 415-bis cod. proc. pen., devono essere denunciati,
ex art. 181, comma 2, cod. proc. pen., prima dell’emissione del decreto che
dispone il giudizio; come correttamente rilevato dal Giudice dell’Appello, invece,
il rilievo era esteso (e non poteva essere diversamente) anche agli atti successivi
e sino al decreto che dispone il giudizio.
A sua volta la Corte d’appello ha respinto l’eccezione, rilevando che

poi irreperibile, per cui legittimamente la notifica era stata effettuata presso il
difensore di ufficio contestualmente nominato, nella persona dell’avv. De Angelis.
Il ricorrente rammenta che a suo carico erano iscritti due procedimenti poi
riuniti; che nell’ordinanza applicativa della misura cautelare del 24 ottobre 2001
egli veniva indicato anagraficamente come residente in Cesenatico alla Via dei
Mille 31, ma la misura degli arresti domiciliari era disposta presso l’abitazione in
Cesena, alla Via Michelangelo n. 52 ovvero, se non eseguibile in tale luogo, in
Bologna, alla Via Ferrarese 122; che in sede di esecuzione della misura e nel
verbale di perquisizione (del 30 ottobre 2001) aveva eletto domicilio in Bologna,
alla Via Ferrarese n. 122/2, riservandosi la nomina del difensore di fiducia; che
intanto era stato nominato difensore di ufficio l’avv. Luca Donelli del Foro di
Ravenna; che in pari data (30 ottobre 2001) aveva nominato quale difensore di
fiducia l’avv. Luca Donelli di Ravenna, eleggendo domicilio presso il suo studio in
Ravenna alla Via Pasolini n. 4, indicazione ribadita nel corso dell’interrogatorio
reso in data 7 novembre 2001; che in data 29 dicembre 2001 aveva nominato
difensore di fiducia l’avv. Raffaele Sapienza, revocando ogni altro difensore, ma
mantenendo il domicilio presso lo studio dell’avv. Luca Donelli; che in data 6
aprile 2002 era stato scarcerato e, nel relativo verbale, si dava atto della
residenza in Bologna, alla Via Ferrarese n. 122/2 e veniva dichiarato domicilio
nello stesso luogo; che la misura cautelare era revocata in data 10 dicembre
2012.
A fronte di tutto ciò, la notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. era
tentata 1’8 aprile 2004, a Cesena, Via Ronta n. 455 ed al difensore d’ufficio, avv.
Francesco De Angelis ma andava a buon fine solo per il difensore;
successivamente era tentata nell’agosto dello stesso anno in Bologna, alla Via
Ferrarese 122/2; non essendo l’imputato reperibile, si procedeva ad ulteriore
tentativo, ex art. 161 cod. proc. pen., al difensore di ufficio avv. Francesco De
Angelis al quale, successivamente, sempre ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen.,
erano notificati il decreto di fissazione dell’udienza preliminare ed il decreto che
4

l’imputato aveva eletto domicilio in Bologna alla Via Ferrarese 122/2, rendendosi

dispone il giudizio.
A giudizio del ricorrente, invece, essendo il Romano risultato “irreperibile di
fatto” alla Via Ferrarese 122/2 di Bologna, il PM avrebbe dovuto esperire tutte le
attività previste dall’art. 159 cod proc. pen., emettendo eventualmente un
decreto di irreperibilità, nominando un difensore di ufficio e, quindi, notificando a
quest’ultimo gli atti processuali, come avvenuto in altro procedimento.
Di deduce infine l’omessa notifica al difensore di fiducia, mai revocato, avv.

4.2 Con un secondo motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione
della legge penale, in relazione all’appello del pubblico ministero: poiché in
udienza il procuratore generale si è limitato a chiedere la conferma della
decisione, la Corte avrebbe dovuto affermare la rinuncia all’impugnazione
proposta.
4.3 Con un terzo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine
all’affermazione di responsabilità.
4.3.1 Con riferimento alla bancarotta patrimoniale, il ricorrente rileva che al
momento dell’acquisizione, avvenuta nel novembre 1999, la società era già in
una situazione di vero e proprio dissesto.
Dunque tutte le operazioni riferibili al periodo in cui Romano era
amministratore del Ravenna calcio non hanno concorso al depauperamento della
società, poiché non si è accertata la reale destinazione delle somme o dei beni
solo apparentemente distratti, ma si è ritenuto sufficiente accertare che il denaro
uscì dalle casse sociali senza alcuna giustificazione legata all’attività di impresa,
anche se utilizzato per effettuare pagamenti in nero o per altre attività illecite,
nell’interesse della società.
Vengono poi riportati una serie di massime in materia di distrazione di
questa Sezione sulla bancarotta per distrazione.
Sotto il profilo soggettivo il ricorrente esclude la sussistenza del dolo,
osservando che a tal fine è necessario dimostrare la coscienza e volontà di
depauperare il patrimonio della società, circostanza da escludere perché ad ogni
operazione presuntivamente distrattiva ha sempre fatto seguito una condotta
reintegrativa, di analogo importo, del patrimonio societario e, quando ciò non è
avvenuto, come nelle ipotesi contestate ai capi 22) e 23), si è avuta l’assoluzione
degli imputati perché di fatto le operazioni sono state ritenute non penalmente
rilevanti.
Le operazioni di “ricapitalizzazione” della società mediante l’utilizzo in
maniera rudimentale ed elementare del suo stesso patrimonio, dimostrano,
5

Raffaele Sapienza, nominato fin dal 29.12.2001.

evidentemente, non un intento depauperativo ma, paradossalmente, di
conservazione dei beni.
I giudici di merito hanno travisato il contenuto di tutte le deposizioni rese in
giudizio, non tenendo conto che ogni attività è stata posta in essere non per
appropriarsi dei beni della società calcistica, ma per consentirne il prosieguo
dell’attività.
4.3.2 Con riferimento alla bancarotta documentale, il ricorrente rileva che,

ottenere un ingiusto profitto; che la presunta tenuta irregolare delle scritture
contabili, non era preordinata al fine di rendere impossibile la ricostruzione del
patrimonio societario; che non sono indicate quali siano le scritture contabili
falsificate allo scopo di ottenere un ingiusto profitto, tanto che in sentenza si
legge che “le scritture erano state tenute in maniera formalmente regolare ed il
curatore era riuscito comunque a ricostruire le vicende societarie”, sulla base
della semplice tracciabilità degli assegni e delle movimentazioni bancarie sui
conti correnti del Ravenna Calcio e su quegli degli imputati.
4.4. Con un quarto motivo si deduce il difetto di accertamento dell’elemento
soggettivo del reato, da intendersi come colpa non come dolo.
4.5. Con un quinto motivo si contesta la qualità di amministratore di fatto
assunta dal Romano prima di diventare amministratore di diritto, poiché non
sono state ben valutate le dichiarazioni di alcuni coimputati, in base alle quali il
suo ruolo doveva essere ricostruito come quella di un semplice mediatore tra la
curatela fallimentare, gli amministratori giudiziari, il cosiddetto “gruppo degli
spagnoli” e la società Autofrigo.
4.6. Con il sesto motivo si deduce vizio di motivazione in ordine alla
mancata concessione delle attenuanti generiche, non avendo i giudici di merito
tenuto nella dovuta considerazione le dichiarazioni spontanee rilasciate nel corso
del processo, il dolo di non particolare intensità ed i condizionamenti che il
Romano aveva subito dal mondo del calcio.
5. Ammirati Ciro è stato condannato in primo grado per i capi 17,23, 24, 25,
26, 27, 28, 34, 42 e 43 ed in appello, ritenuto il capo 43 assorbito nelle residue
imputazioni, per i capi 20, 29 e 30.
Il ricorso proposto dal prof. Filippo Sgubbi, nell’interesse di Ammirati Ciro, è
affidato a 5 motivi.
5.1 Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 606, lettera b) ed e)
cod. proc. pen., per l’erronea applicazione dell’art. 223 comma 2 n. 1 della legge
fall., con riferimento specifico al tema del nesso causale fra i fatti di asserito
6

se vi è stata falsificazione delle scritture contabili, lo scopo non era quello di

falso in bilancio ed il dissesto.
La Corte d’appello, ritiene che l’art. 223 comma 2 n. 1 della legge
fallimentare si riferisca anche alle ipotesi di aggravamento del dissesto, quale
conseguenza del reato societario, in base dall’art. 41 cod. pen., ma
contraddittoriamente riconosce che non vi può essere fra falso in bilancio e
dissesto un rapporto immediato e diretto di causalità materiale, poiché “operano
su piani diversi”; pur tuttavia, introducendo un terzo elemento (la condotta di

in essere condotte che non avrebbero tenuto se non vi fosse stato il falso,
oppure a consentire agli amministratori responsabili condotte cagionanti o
concorrenti a provocare il dissesto,
A giudizio del difensore sarebbe stato necessario dimostrare:
– di quali condotte di terzi si parla;
– quale efficacia causale il falso ha determinato su tali condotte altrui;
– quale efficacia causale rispetto al dissesto ha prodotto il falso e la condotta
altrui.
Questo a maggior ragione se si considera che al momento delle condotte di
Ammirati la società era in una condizione di irreversibile dissesto.
Si richiamano a tal proposito le motivazioni della sentenza 47502/2012 di
questa Sezione, che ha esaminato il delicato profilo del nesso causale nel reato
di bancarotta, qualificando la dichiarazione di fallimento alternativamente come:
a) “condizione obiettiva di punibilità”;
b)elemento del reato, successivo alla condotta ed all’evento (astratto),
rappresentato dal “pericolo di danno per i creditori”, evidenziando però che in
questo caso

“vi sarebbe altresì irragionevolezza con riferimento alla

individuazione dell’interesse protetto dalla norma, perché a fronte di atti
depauperativi la sanzione penale interverrebbe comunque solo laddove la società
fallisce e dunque la tutela penale richiede la lesione e non solo la messa in
pericolo dell’interesse creditorio”;
c) evento del reato, che rappresenta il riconoscimento formale e
giuridicamente rilevante dell’insolvenza della società, quale conseguenza
(esclusiva o concorrente) della condotta distrattiva dell’imprenditore, che deve
essere oggetto di indagine in concreto.
Nella decisione richiamata viene sottoposta a critica la tesi giurisprudenziale
della non necessarietà del rapporto di causalità tra la condotta dell’imprenditore
e il fallimento (che si accompagna alla ritenuta non necessarietà del dolo a
copertura dell’insolvenza), per le conseguenze assurde alle quali porterebbe: da
7

terzi), afferma che tale causalità si realizza attraverso l’induzione di terzi a porre

un lato non sarebbe punibile l’imprenditore che drena risorse enormi da una
società dotata di un patrimonio attivo considerevole, tale da permetterle di
sfuggire al fallimento; dall’altra sarebbe invece punito con la pesante sanzione
dell’art. 216 della legge fallimentare un imprenditore o un amministratore della
società che moltissimi anni prima del fallimento abbia prelevato una
modestissima somma di denaro (anche se l’impresa ha poi operato in attivo e
pagato regolarmente i propri creditori e sia poi caduta in dissesto esclusivamente

L’irragionevolezza della soluzione criticata viene considerata ancor
maggiore, alla luce della riforma della legge fallimentare iniziata nel 2005, che
ha fortemente incrementato i poteri dei creditori nella ricerca di sbocchi negoziali
alle crisi dell’impresa ed ha eliminato il potere del Tribunale di attivarsi d’ufficio,
sicchè oggi il fallimento rappresenta una delle tante soluzioni in cui può sfociare
la crisi dell’impresa e che tale conclusione dipende in gran parte dalla volontà dei
creditori, che finirebbe con l’incidere pesantemente sulla responsabilità penale
dell’imprenditore.
5.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 606 lettera b) ed e)
cod. proc. pen., per l’erronea applicazione dell’art. 223 comma 2 n. 1 della legge
fallimentare, con riferimento specifico al tema del dolo. Il ricorrente rappresenta
che il dolo tipico della fattispecie di cui all’art. 223 comma 2 n. 1 è articolato:
dolo generico, quale rappresentazione del mendacio, dolo specifico rispetto ai
contenuti dell’offesa, qualificata da ingiusto profitto e dolo intenzionale di
inganno dei destinatari, oltre che coscienza e volontà del dissesto, da intendersi
quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia
dei creditori e del connesso squilibrio economico.
Rispetto al concorrente extraneus nel reato proprio, quale appunto è
Ammirati, a tutte le predette forme di dolo, si aggiunge anche la volontà di unire
la propria condotta a quella dell’intraneo, unico profilo sul quale la Corte si limita
ad affermare una “perfetta consapevolezza” di Ammirati.
Di qui la dedotta carenza di motivazione.
5.3 Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 606 lettera b) ed e)
cod. proc. pen., per l’erronea applicazione dell’art. 110 cod. pen., in relazione
all’art. 223 comma 2 n. 1 della legge fallimentare, poiché la sentenza impugnata
non ha fatto corretta applicazione dei principi riguardanti il concorso
dell’estraneo nel reato proprio, con particolare riferimento alle figure del
commercialista o avvocato, che si limiti ad atti tipici della propria professione.
Ammirati è un commercialista che ha assunto le funzioni di consulente,
8

‘ré

per le condotte spoliative di successivi amministratori).

tipiche della sua professione, senza porre in essere alcuna delle attività che
secondo l’interpretazione giurisprudenziale esulano da quella tipica, quali una
costante complessiva azione foriera di dissesto, una costante guida tecnica nelle
attività di spoliazione della società, una costante opera di regia e comando nelle
tecniche fraudolente e nelle stesure dei contratti, un ruolo propositivo e
decisionale autonomo nel perseguimento degli obiettivi delittuosi, un ruolo di
proposta di tecniche in grado di suscitare o rafforzare l’altrui proposito criminoso.

amministratori, cioè dei soggetti attivi del reato del reato proprio, e non si e mai
“spinto oltre” tale perimetro lecito e legislativamente riconosciuto.
5.4 Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 606 lettera b) ed e)
cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 27 Cost., non essendo
stato illustrato con sufficienza e logicità l’iter logico sulla base del quale la Corte
d’appello ha ritenuto la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati
contestati.
Con riferimento ai capi 20, 29 e 30, si evidenzia che alla data di
predisposizione e approvazione bilancio, al 30 giugno 2000, la società già si
trova in stato di dissesto.
Il ricorrente ricostruisce la vicenda dell’amministrazione del Ravenna Calcio,
all’epoca di Daniele Corvetta, allorchè fallì la Misano Navigazioni s.r.I., il 5.3.99,
la quale controllava il 99.99 % del pacchetto societario, ma non fallì anche la
società Ravenna calcio, benché il dissesto irreversibile si fosse già verificato; fu
nominato un amministratore giudiziario dal Tribunale, il dott. Adolfo Barbieri, che
rimarrà in carica fino al settembre 1999, per mantenere in vita la società
calcistica, che fu poi acquistata all’asta dalla Continental 1’11.11.1999.
Dopo una serie di passaggi si arriva al bilancio del 30 giugno 1999, redatto
da altro commercialista e approvato il 20 febbraio 2000, per iscrivere la società
al campionato, percependo i contributi federali.
Il ricorrente ritiene frutto di un travisamento delle prove l’affermazione di
responsabilità dell’Ammirati per la persistenza del credito chirografario verso il
fallimento della controllante per circa 1 miliardo, la persistente annotazione del
credito verso Corvetta per oltre 3 miliardi, l’azzeramento per oltre 4 miliardi del
fondo rischi ed oneri per sanzioni di interessi fiscali sulla base di una
rateizzazione mai formalizzata con gli uffici finanziari, la falsificazione del bilancio
in relazione alla cancellazione di alcune poste di debito per oltre 176 milioni e 44
milioni di lire, con chiaro superamento della soglia di cui all’articolo 2621 cod.
civ.. A suo giudizio, in definitiva, si tratta solamente di irregolarità civilistiche,
9

Egli si è limitato a redigere le bozze di bilancio secondo le indicazioni degli

irrilevanti ai fini dell’articolo 2621 codice civile.
Con riferimento al primo punto, si osserva che l’inesigibilità del credito di 1
miliardo non risultava da nessuna parte, tanto che nemmeno il curatore
fallimentare poté verificarlo prima del 2001 ed in virtù del principio di continuità
dei criteri di valutazione del bilancio lo stesso non poteva essere ritenuto del
tutto inesigibile. Eppure nella proposta di bilancio del 30 giugno 2000 fu
svalutato dell’89°/0.

che il debitore non era un soggetto dichiarato fallito, risultava solvibile, che lo
stesso curatore fallimentare riferisce di aver fatto una rogatoria per recuperare
600.000 fiorini olandesi a lui appartenenti e che la COVISOC non aveva
contestato la mancata svalutazione del credito.
Sul fondo oneri rischi, alla data del 7 aprile 2000 l’imputato trovò il fondo
già azzerato in contabilità, per cui non fece altro che riportare i dati nella bozza
di bilancio.
Quanto ai debiti per fatture non contabilizzate e verso la Misano, si osserva
che questi non erano riportati in contabilità e per questo non furono riportati in
bilancio.
Gli elementi addotti dalla sentenza nell’affermare la responsabilità
dell’Ammirati quale concorrente nel reato proprio (la convenzione con la società;
l’intervento personale durante le ispezioni; il giudizio dei sindaci; l’opinione di
Coccopalmieri e Nicoletti; le ammissioni dell’imputato) dimostrano
esclusivamente che Ammirati era il commercialista della società, che non
prendeva decisioni e che si limitava trasfondere i dati risultanti in contabilità nel
bilancio, predisposto ogni sei mesi. Il fatto che avesse una “convenzione” con la
società non dimostra affatto un particolare rapporto con il Romano, ma dimostra
esclusivamente l’accordo per lo svolgimento delle proprie prestazioni
professionali ad un prezzo vantaggioso per la società.
Sotto altro profilo la posizione dell’Ammirati viene confusa e sovrapposta
con quella dell’altro commercialista, Rossella Nappo, che era totalmente
autonoma, dava disposizioni, dirigeva l’ufficio amministrazione e non rispondeva
a nessuno.
Ulteriori elementi indicati nella sentenza (le dichiarazioni degli ispettori
COVISOC; le dichiarazioni dei sindaci; le dichiarazioni di Nicoletti; la lettera del
curatore fallimentare, dott. Della Casa, alla COVISOC; le dichiarazioni di
CoccopaInnieri; le dichiarazioni di Belletti Claudia) dimostrano sempre e solo che
Ammirati era il commercialista della società e sono in parte travisate.
10

In relazione alla mancata svalutazione del credito verso Corvetta, si rileva

Con riferimento al capo 29 (approvazione della situazione contabile al 25
settembre 2000, per aver riportato utili in formazione per 3,6 miliardi di lire,
senza tener conto di ammortamenti e accantonamenti di periodo) si invoca il
disposto dell’articolo 2446 cod. civ.„ in base al quale la situazione patrimoniale
da presentare in assemblea deve tener conto solo dello stato patrimoniale e non
anche del conto profitti e perdite, ove sono compresi gli ammortamenti e
accantonamenti. La delibera fu redatta da un notaio, omologata dal Tribunale

già verificato.
Con riferimento al capo 30 (falsa deliberazione dell’adempimento degli
obblighi ex artt. 2446 e 2447 cod. civ.) vale quanto appena detto.
Con riferimento al capo 17 (distrazione della somma di 200 milioni di lire in
17 assegni, emessi dall’allora amministratore Cozzolino Giuseppe, in favore di
soggetti estranei alla società e che non aveva avuto alcun rapporto commerciale)
si deduce travisamento delle dichiarazioni di Belletti Claudia, poiché l’Ammirati,
nell’indicare gli importi nominativi degli assegni, si limitò a riportare la volontà
dell’amministratore e non diede spiegazioni, perché non era in grado di darne.
Con riferimento ai capi 23, 24 e 25 (operazioni distrattive ricondotte alla
responsabilità dei consulenti da Coccopalmieri) si invoca il travisamento delle
dichiarazioni del teste, che non ha mai ricondotto le disposizioni di emissioni di
assegni ad Ammirati.
Con riferimento ai capi 26, 27 e 28 (prelevamenti di somme mediante
assegni, negoziazione di un assegno del Romano contabilizzato come
“prelevamento da c/c a cassa; prelevamento di somma e versamenti in favore di
soggetti estranei alla società ed in nessun rapporto economico-commerciale con
la stessa) si contesta l’affermazione secondo cui le operazioni erano state
consigliate dai consulenti contabili; il fatto che i prelievi fatti dagli amministratori
venissero registrati come crediti verso l’amministratore non può essere definito
uno stratagemma, ma piuttosto un’appostazione contabile veritiera e
trasparente, che ha consentito al curatore fallimentare di ricostruire la situazione
patrimoniale della società.
Sul capo 34 si censura l’affermazione di responsabilità, poiché l’imputato è
rimasto del tutto estraneo all’operazione di finta ricapitalizzazione della società,
attraverso la conclusione fittizia di tre contratti di acquisto dei diritti sportivi di
tre calciatori stranieri.
Sul capo 42 (bancarotta documentale) si rileva che le condotte contestate
alla lettera a) sono state poste in essere da altri imputati, dopo che l’Ammirati
11

civile di Ravenna e comunque non ebbe alcuna incidenza sul dissesto, che si era

era cessato dalla carica; le condotte di cui alla lettera b) si riferiscono all’acquisto
dei tre calciatori stranieri, nei quali nessun ruolo ebbe l’Ammirati, ma
esclusivamente la Nappo e il Della Chiesa. Le fittizie consulenze sportive eseguite
dalla Ghanem e il fittizio contratto preliminare con la Fastline Financial Service
non sono mai stati contestati all’Ammirati, nè viene individuato un suo ruolo.
5.5 Con il quinto motivo si deduce violazione dell’art. 606 lettera b) cod.
proc. pen., in relazione agli artt. 117 e 133 cod. pen., per il mancato

si attagliano piuttosto all’attenuante di cui all’art. 114, mai chiesta.
L’importanza dell’apporto dell’imputato non poteva essere l’unico elemento
da prendere in considerazione, ma andavano valutati tutti parametri di cui
all’articolo 133 cod.pen..
5.6 Con il sesto motivo si deduce violazione dell’art. 606 lettera b) cod.
proc. pen., 62-bis, 69 e 133 cod. pen. in riferimento al giudizio di equivalenza
delle circostanze attenuanti generiche, le quali andavano considerate prevalenti;
secondo il ricorrente il giudizio è privo di motivazione, poiché richiama la
pluralità degli episodi, che è elemento irrilevante alla luce del principio di
unitarietà della bancarotta, e la gravità del danno, che non è dimostrata.
5.7 Con il settimo motivo si deduce violazione dell’art. 120 e 240 della legge
fallimentare nonché 74 e 538 ess. cod. proc. pen., in relazione alle statuizioni
civili. Il decreto di chiusura della procedura fallimentare, del quale si allega
copia, fa decadere gli organi del fallimento, e, conseguentemente, le
legittimazione della curatela alla permanenza della costituzione di parte civile,
anche in relazione alla provvisionale.
6. Con memoria del 6 marzo 2015 il difensore dell’imputato propone due
motivi nuovi.
6.1 Con il primo motivo nuovo si ribadisce la violazione dell’art. 606 lettera
b) ed e) cod. proc. pen., in riferimento al tema del nesso causale fra i fatti di
asserito falso in bilancio e il dissesto, come ribadito dalla sentenza 47616 del
2014 (Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv. 261683). Sulla condanna
per i capi 20, 29 e 30 si osserva che la sentenza della Corte d’appello non si
confronta con gli argomenti della decisione assolutoria del Tribunale di Ravenna
sul nesso causale, come già ricordato nel primo motivo principale. Si insiste
inoltre sul rispetto dell’art. 2423-bis cod. civ., in relazione alla falsità del bilancio
al 30 giugno 2009, per la svalutazione del credito nei confronti della fallita
Misano Navigazioni dell’89% anziché del 100%, in ossequio al principio della
continuità dei bilanci. Poiché per ben due bilanci consecutivi il credito non era
12

riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 117 cod. pen., con motivazioni che

stato svalutato e tale modus operandi aveva ottenuto l’avallo sia della COVISOC,
sia del Tribunale civile di Ravenna, la svalutazione non poteva dirsi falsa.
Si ribadisce anche la mancanza di prove sulla attribuibilità all’Ammirati
dell’azzeramento del fondo rischi ed oneri.
6.2 Con il secondo motivo nuovo si insiste sulla violazione dell’art. 606
lettera b) cod. proc. pen., e 110 cod. pen., in riferimento all’affermazione di
responsabilità per tutti i capi d’imputazione, per violazione dei principi che

del commercialista o consulente rispetto alle condotte dell’amministratore di una
società.
Infine si ribadiscono le doglianze in riferimento all’attenuante di cui all’art.
117 cod. pen. ed al giudizio di sola equivalenza delle attenuanti generiche
(oggetto del sesto e settimo motivo principale).
7.

Nappo Rossella ha proposto ricorso personalmente, deducendo la

violazione dell’art. 606 lettera c) cod. proc. pen., per omessa citazione a
comparire all’udienza del 26 giugno 2001 nel processo d’appello, poiché con atto
del 27 ottobre 2010, comunicato via fax alla Corte d’appello di Bologna, ella
nominava l’avv. Barbatelli, con revoca di ogni altro difensore ed eleggeva
domicilio presso il suo studio, ma non ha la ricevuto citazione in quella sede.
Ulteriore vizio processuale sarebbe nel dispositivo, che non precisa la pena
irrogata.
8. Dalla Chiesa Alessandro ha proposto ricorso con atto del difensore, avv.
Gian Paolo Colosimo, affidato a tre motivi.
8.1 Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 606 lettera b) ed e)
cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 216 comma 1 e 223 comma 1 del r.d. 16
marzo 1942 n. 267, per la ritenuta sussistenza della qualifica soggettiva attiva di
“dirigente”, riguardo a tutte le imputazioni contestate.
Si rammenta che secondo la giurisprudenza di legittimità la sussistenza della
qualifica di soggetto apicale esige che l’imputato abbia esercitato le funzioni
direttive con continuità nel complesso aziendale, con compiti intrinsecamente
amministrativi, senza potersi riconoscere rilievo a ingerenze una tantum e prive
della necessaria continuità e che fra le possibili funzioni il cui esercizio di regola
compete a figura apicale, ai fini della figura in discorso, rilevano solo quelle di
controllo della gestione sotto il profilo contabile e amministrativo e della
organizzazione interna, mentre l’eventuale attività esterna assume rilievo ove
comporti la spendita di potere rappresentativo (ovvero dichiarare di agire per
conto dell’ente-impresa). La disciplina sostanziale si traduce, sul piano
13

regolano il concorso del soggetto estraneo nel reato proprio, nel particolare caso

processuale, nell’accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione
della società, risultanti dall’organico inserimento del soggetto – quale “intraneus”
che svolge funzioni gerarchiche e direttive – in qualsiasi momento dell’iter di
organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi (rapporti di
lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e
clienti) e in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale,
disciplinare.

dell’amministratore di diritto: è necessario che il soggetto goda di autonomia
decisionale e di poteri di controllo, ma soprattutto che abbia il potere di adottare
decisioni che investano in toto la società ed il suo futuro, e ancor più che possa
programmare tali decisioni e che i terzi, esterni o interni, individuino tale
soggetto come organo di direzione e di gestione.
Questa impostazione trova conferma nel novellato art. 2639, comma 1, del
codice civile, introdotto dall’art. 1 del D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, secondo il
quale per i reati societari “al soggetto formalmente investito della qualifica o
titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a
svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo
continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione”.
La disposizione esige l’accertamento positivo di un esercizio concreto e
continuo delle funzioni proprie dell’organo, sulla scorta di un duplice criterio di
individuazione degli spazi di responsabilità da riservare in via diretta: uno di tipo
quantitativo, la

“continuità dell’esercizio”;

uno di tipo qualitativo, la

“significatività e tipicità dei poteri svolti”.
Nel concreto, dal compendio istruttorio non è emerso alcun indice
sintomatico di esercizio continuativo, significativo e tipico di potestas gestionale
riferibile al Della Chiesa, non riscontrandosi neppure alcuna ingerenza

una

tantum nella gestione della società, ma solamente compiti di consulenza inerenti
il settore bancario.
8.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 606 lettera b) ed e)
cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 216 comma 1 e 223 comma 1 del r.d. 16
marzo 1942 n. 267, con riferimento alla ritenuta affermazione di responsabilità
per le distrazioni contestate ai capi 14), 17), 24), 28) e 35).
Le imputazioni

de quibus

risultano accomunate dal riscontro di

movimentazioni bancarie che hanno interessato un conto corrente intestato ad
Alessandro Della Chiesa, sul quale sono transitate – dietro esplicita richiesta di
Giuseppe Romano – somme di danaro che quest’ultimo ha distratto dalla società
14

La figura del soggetto apicale, in sostanza, è riconnessa alla figura

decotta. La difesa rammenta di aver documentato che in tutti i casi riferibili alle
suddette movimentazioni è agevole rinvenire una contestuale fuoriuscita di
danaro messa a disposizione – secondo quanto riferito dall’imputato in sede di
esame – dell’amministratore Romano.
In sostanza, le provviste oggetto di imputazione risultano assoggettate a
una sorta di “giro contabile” che ha come epilogo la restituzione delle medesime
nella disponibilità del Romano; pertanto le condotte non integrano episodi

reato presupposto di bancarotta si sarebbe perfezionato successivamente,
soltanto nell’aprile del 2001.
8.3 Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 606 lettera b) cod. proc.
pen., in riferimento agli artt. 216 comma 1 e 223 comma 1 del r.d. 16 marzo
1942 n. 267, con riferimento alla ritenuta affermazione di responsabilità per la
bancarotta impropria da falso societario, contestata al capo 20.
In proposito si ritiene che la nuova bancarotta “impropria” è stata costruita
come reato con evento di danno, nel quale l’evento (ovvero il

“dissesto”) è

collegato sul piano eziologico e volitivo alla condotta (commissione del reato
societario).
Il ricorrente sottopone a critica la tesi secondo la quale il solo aggravamento
di un dissesto preesistente sarebbe sufficiente a integrare la nuova ipotesi, in
quanto il termine “dissesto” avrebbe un significato graduabile, mentre il
“fallimento” – che viene dichiarato dal Tribunale – è una situazione definitiva e
cristallizzata, con la conseguenza che l’evento del reato de

quo diventerebbe

soltanto “quel” dissesto in relazione al quale sia stato dichiarato il fallimento,
anche se “un” dissesto era già in atto al momento della realizzazione dell’illecito
societario, il quale lo avrebbe pertanto esclusivamente aggravato.
Censurato l’argomento letterale della diversa formulazione dei nn. 1 e 2 del
comma 2 dell’art. 223yhyy6 e richiamato l’ulteriore argomento desumibile
dall’art. 224 n. 2, si osserva che il legislatore, laddove ha inteso conferire
rilevanza anche all’aggravamento del dissesto, lo ha detto a chiare lettere. Ci si
riferisce in particolare all’art. 224 n. 2 (che espressamente richiama la condotta
che concorra a cagionare o ad aggravare il dissesto della società); si richiama
anche l’argomento sistematico, per il quale dare rilievo al mero aumento di
passività conduce a ravvisare ipotesi di bancarotta societaria in pressoché tutti i
reati societari produttivi di danno, emersi a fallimento avvenuto, con una
sostanziale obliterazione della novella del 2002, con la quale il legislatore ha
chiaramente inteso circoscrivere l’ambito del delitto in esame ai soli casi in cui il
15

distrattivi, ma al più di riciclaggio latu sensu; reato questo da escludere perché il

reato societario presupposto sia stato effettivamente causa del dissesto.
Poiché nel caso di specie lo stato di dissesto è non solo pregresso, ma altresì
cagionato da “altre” condotte rispetto al falso in bilancio ascritto in rubrica,
l’imputazione in parola – ferma restando, per i motivi spiegati, la totale
estraneità di Alessandro Della Chiesa – è comunque priva di rilievo penale.
9. Arrigoni Ivana ha proposto ricorso con atto del difensore, avv. Gian Paolo
Colosimo, con il quale deduce violazione dell’art. 606 lettera e) cod. proc. pen.,

riciclaggio, in relazione ad operazioni di “cambio-assegno”, per le quali era
intervenuta assoluzione in primo grado perché il fatto non sussiste, non
provenendo i cespiti da delitto, in quanto la bancarotta dell’unione sportiva si
sarebbe perfezionata soltanto in prosieguo.
Né sussiste con sufficiente grado di certezza la prova che l’imputata fosse
consapevole che quel denaro era stato sottratto alle casse del Ravenna in
condizione di conclamato dissesto.
La Corte territoriale ha invece affermato la responsabilità dell’imputata,
osservando che le somme provenivano da una appropriazione indebita integrata
dal Romano in danno della società sportiva (e successivamente dichiarata
fallita).
In senso contrario si rileva che gli otto assegni circolari erano totalmente
“fungibili” e privi di qualunque riferibilità all’U.S. Ravenna e furono consegnati
dal Romano alla Arrigoni, senza alcun riferimento alla pregressa provenienza.
Il Romano, peraltro, era illo tempore legato alla Arrigoni da una relazione
sentimentale; già in passato risultava avere richiesto alla donna cortesie di
“cambio-assegno” per vicende del tutto slegate a quelle contestate; inoltre
numerosi altri assegni di identica provenienza (vale a dire dalle casse dell’unione
sportiva poi dichiarata fallita) risultano intestati a soggetti amici della coppia,
mai attinti da alcuna imputazione (si cita il caso di Giacomo Bartolini).
In definitiva l’elemento soggettivo è affermato sulla base del postulato per il
quale l’imputata “non poteva non sapere”, tralasciando illogicamente di
considerare che la Arrigoni non ha svolto alcun ruolo nella società sportiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di Romano Giuseppe va dichiarato inammissibile; il primo
motivo è generico.
Il ricorrente, con una argomentazione piuttosto confusionaria e già per
16

in riferimento all’affermazione di responsabilità per il capo 18, per il delitto di

questo priva del necessario requisito della specificità, chiede alla Corte di
legittimità di verificare il luogo presso il quale andava tentata la notifica degli atti
processuali (fino al decreto che dispone il giudizio) e l’individuazione del
difensore presso il quale, successivamente, andava perfezionata la notifica ai
sensi dell’art. 161 cod. proc. pen..
1.1 Quanto al primo punto, emerge senza alcun dubbio che il luogo di
residenza e di domicilio del Romano andava individuato in Bologna, alla Via

per stessa ammissione del Romano puramente anagrafica (“di fatto non ho mai
abitato lì”, cfr. verbale di interrogatorio del 7 novembre 2001) ed in tutte le
occasioni in cui gli è stato chiesto, ha sempre dichiarato quel domicilio (oltre che
nell’interrogatorio del 7 novembre 2001, in occasione della perquisizione del 25
ottobre 2001; in sede di scarcerazione 6 aprile 2002); d’altra parte proprio in
Bologna, alla Via Ferrarese 122/2, l’imputato è stato sottoposto gli arresti
domiciliari ed ha ricevuto la notifica il 30 ottobre 2001 della nomina di un
difensore d’ufficio e dell’ordinanza custodiale. La dimora in Bologna è poi
diventata sede della formale residenza dal 10 aprile 2002, come risulta dal
certificato anagrafico in atti e dall’aprile 2003, pur mantenendo la residenza in
loco, il Romano ha di fatto liberato l’immobile unitamente alla moglie, senza
comunicare il nuovo domicilio (cfr. nota della Questura di Bologna del 19
settembre 2003).
Il ricorrente assume che, non avendo ricevuto in sede di scarcerazione
l’avvertimento di cui all’articolo 161, comma 1, cod. proc. pen., sarebbe nulla la
notifica effettuata presso il difensore, ma l’obiezione non ha pregio, poiché detto
avvertimento è stato comunque formulata in occasione dell’interrogatorio del 7
novembre 2001.
1.2 Quanto al secondo punto, va rilevato che, secondo la giurisprudenza di
questa Corte, in tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità
assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel
caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo
stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a
determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la medesima
nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione
delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità
della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. e comunque la decadenza dalla
possibilità di farla rilevare oltre i termini previsti dall’art. 180 (Sez. U, n. 119 del
27/10/2004 – dep. 07/01/2005, Palumbo, Rv. 229539; Sez. 5, n. 8826 del
17

Ferrarese 122/2, poiché la precedente residenza in Cesenatico, via dei Mille 31, è

10/02/2005, Bozzetti, Rv. 231588; Sez. 2, n. 35345 del 12/05/2010, Rummo,
Rv. 248401). Nel caso in esame le notifiche delle citazioni effettuate presso lo
studio del difensore di ufficio, se anche invalide, non sono state inidonee a
determinarne la conoscenza effettiva da parte dell’imputato, considerato che
l’avv. De Angelis ha svolto con continuità l’ufficio di difensore nel corso
dell’udienza preliminare, anche nominando sostituti processuali, senza nulla
eccepire e ricevendo anche la notifica del decreto che dispone il giudizio.

ordine alla conoscenza dell’atto stesso e all’effettivo esercizio del diritto di difesa,
sicchè sotto questo profilo la doglianza è inammissibile per difetto di specificità
(Sez. 6, n. 28971 del 21/05/2013, Fanciullo, Rv. 255629). Il ricorrente si è
limitato ad elencare le diverse sedi presso le quali è stata tentata la notifica
dell’avviso di chiusura delle indagini preliminari, senza darsi il minimo carico di
specificare, in ordine alla conoscenza dell’esistenza dell’atto e all’esercizio del
diritto di difesa, quale concreta lesione avesse subito dalla notificazione
dell’avviso di chiusura delle indagini preliminari o della richiesta di rinvio a
giudizio presso lo studio del difensore di ufficio (ad esempio proporre una
richiesta di rito alternativo).
1.4 Quanto all’omessa citazione del difensore di fiducia, va ricordato
l’arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale
nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità
collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale (perché appartenenti ad
altro procedimento o anche – qualora si proceda con le forme del dibattimento al fascicolo del pubblico ministero), al generale onere di precisa indicazione che
incombe su chi solleva l’eccezione si accompagna l’ulteriore onere di formale
produzione delle risultanze documentali – positive o negative – addotte a
fondamento del vizio processuale. Il mancato assolvimento di tale onere
determina infatti la genericità del relativo motivo, che rende inammissibile il
ricorso (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; in tema di
acquisizione di decreti di intercettazioni eseguite in altri procedimenti, Sez. U, n.
45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229245).
Nel caso di specie il ricorrente ha allegato un atto di nomina privo di
attestazione di deposito, per cui non può dirsi assolto l’onere di cui sopra.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché è del tutto pacifico
(Sez. 6, n. 19762 del 16/04/2013, M., Rv. 255171; Sez. 3, n. 1591 del
29/10/2009 – dep. 14/01/2010, Calbejan, Rv. 245754) che la rinuncia
all’impugnazione e la richiesta di rigetto dell’impugnazione della parte pubblica
18

1.3 Né il ricorrente indica il concreto pregiudizio che sarebbe a lui derivato in

(o la semplice richiesta di conferma del provvedimento impugnato) sono
fattispecie del tutto differenti sul piano sistematico, che producono effetti
altrettanto diversi. Mentre infatti la rinuncia all’impugnazione comporta
l’inammissibilità della stessa, con il conseguente venir meno di ogni potere
cognitivo del giudice dell’impugnazione sul merito della causa, dovendo
necessariamente il giudice dell’impugnazione a quel punto limitarsi a deliberare
la inammissibilità dell’impugnazione e a disporre l’esecuzione del provvedimento

formulazione di una conclusione di rigetto dell’appello, già proposto dalla stessa
parte pubblica (anche in diversa articolazione) lascia del tutto inalterata la piena
cognizione del giudice dell’impugnazione sul merito della stessa, in relazione a
punti e capi originariamente devoluti, senza che tal genere di conclusione
produca alcun vincolo sulla relativa decisione.
La differenza sistematica è ben evidente al legislatore, che in realtà l’ha
espressamente riconosciuta ed avallata. Infatti, disciplinando espressamente
l’impugnazione della parte pubblica presso il giudice dell’impugnazione all’art.
589, comma 1, cod. proc. pen. prevede che la sua rinuncia possa intervenire non
oltre l’inizio della discussione. Conseguentemente, una volta iniziata la
discussione, con l’illustrazione e la formulazione delle conclusioni, per specifica
volontà del legislatore ogni rinuncia all’impugnazione è preclusa.
3. Il terzo motivo è generico e versato in fatto.
Il ricorrente contesta di aver causato il dissesto della società con le condotte
contestate, poiché il Ravenna calcio al momento dell’ingresso nella società del
Romano era in stato di decozione. In tal modo non si confronta con la
motivazione della decisione impugnata, la quale fa riferimento ai miliardi di lire di
contributi e diritti televisivi che con la partecipazione ai due successivi
campionati la società incassò ed al fatto che a causa delle ulteriori distrazioni
(che anche in questa sede non vengono individualmente, ma solo
complessivamente e genericamente contestate) fu impossibile la
ricapitalizzazione e furono causati ingenti danni alla massa dei creditori sociali;
pur a fronte di censure in appello parimenti generiche, si fa riferimento a
personali appropriazioni di somme importanti, volte al profitto ed ai conti
personali del Romano o di altri soggetti (ad esempio l’indebita erogazione di 900
milioni di lire all’amministratore, risultata dall’ispezione COVISOC). Il ricorrente,
lungi dal censurare la motivazione sotto il profilo dell’illogicità manifesta o della
contraddittorietà, si limita a riproporre la tesi già sottoposta alla Corte d’appello
di aver solo “movimentato” le somme a disposizione della società, senza alcun
19

impugnato (art. 591, comma 1, lett. d e comma 2 cod. proc. pen.), la

intento distrattivo o depauperativo e di non aver cagionato il dissesto della
società, riconducibile alla precedente gestione.
Va a tal proposito ricordato che, sotto il profilo oggettivo la giurisprudenza di
questa Corte da oltre un cinquantennio sostiene, ad eccezione di un’isolata
pronuncia (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv. 253493) che non è
previsto, nel reato di bancarotta fraudolenta sia propria (ex art. 216 legge
fallimentare) sia impropria (ex art. 223, comma

1 L. Fall., che si richiama

tra condotta distrattiva e fallimento.
Non è previsto, cioè, dalla lettera della legge, che punisce “l’imprenditore
che ha distratto” e non già “l’imprenditore che ha cagionato il fallimento” e non è
previsto nemmeno dalla ratio delle norme che intendono punire la condotta
distrattiva in ragione non già della sua effettiva dannosità, ma della sua
pericolosità per la tutela del bene giuridico protetto, anche prima dell’intervento
del giudice che emette la sentenza di fallimento. Si punisce, cioè, il pregiudizio
agli interessi della massa dei creditori non già per effetto dell’insolvenza, bensì
per effetto dell’ingiustificato depauperamento del patrimonio della società che
deve servire a garantire i loro crediti
Anche sotto il profilo soggettivo il reato di bancarotta fraudolenta
patrimoniale impropria, di cui agli artt. 216 e 223, comma primo, L.F., non
comprende la previsione ed accettazione del fallimento, ma solo la consapevole
volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alla
finalità dell’impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno
ai creditori (Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Sistro, Rv. 261446).
Quanto alla bancarotta documentale, poi, la doglianza è ancora una volta
generica, laddove sottolinea che non sono state individuate le scritture contabili
falsificate allo scopo di ottenere un ingiusto profitto, riproponendo un argomento
già contrastato efficacemente dalla sentenza impugnata, la quale richiama le
imputazioni contenenti le precisazioni richieste e precisa che la tenuta delle
scritture contabili era solo formalmente regolare, giacchè solo a seguito delle
ispezioni di organismi esterni e sulla base delle indagini del curatore e della
Guardia di Finanza è stata possibile la ricostruzione degli effettivi movimenti
contabili in entrata ed in uscita.
4. Ancora generico è il quarto motivo, nella parte in cui denuncia un difetto
di accertamento dell’elemento soggettivo del reato in tutte le fattispecie di
bancarotta, senza alcuna argomentazione al riguardo.
5. il quinto motivo è versato in fatto, poiché si censura la valutazione della
20

precisamente ai fatti preveduti nell’art. 216), il requisito del nesso di causalità

prova dichiarativa rappresentata dalle dichiarazioni di alcuni coimputati, senza
però denunciarne alcun travisamento. E deposizioni sono state giudicate dalla
Corte territoriale coerenti, specifiche e fra loro convergenti, oltre che supportate
dalla documentazione bancaria rinvenuta ed idonee a dimostrare il ruolo di
amministratore di fatto del Romano prima dell’ingresso formale
nell’amministratore della società.
6. Il sesto motivo è manifestamente infondato, poiché il diniego delle

stati commessi con tecniche raffinate, con l’ausilio di società estere, falsificazioni
di documenti e di bilanci, ingenti distrazioni a titolo personale ed il danno
cagionato è stato rilevante. Siffatta linea argomentativa non presta il fianco a
censura, rendendo adeguatamente conto delle ragioni della decisione adottata;
d’altra parte non è necessario, a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il
giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133
cod. pen., essendo invece sufficiente l’indicazione di quegli elementi che nel
discrezionale giudizio complessivo, assumono eminente rilievo.
7. Il ricorso proposto nell’interesse di Ammirati Ciro va rigettato.
Anche Ammirati propone il tema del nesso causale tra condotta e dissesto,
riprendendo anche nel primo motivo nuovo, ma entrambi i motivi sono
manifestamente infondati.
Sulla questione si può aggiungere, a quanto già si è detto, che la difesa,
nell’affermare il necessario rapporto di causalità, deve prospettarlo come
relazione tra la condotta distrattiva e il dissesto, che è il solo evento naturalistico
in ipotesi rappresentabile e accertabile dall’imprenditore, a differenza della
sentenza dichiarativa di fallimento, che è circostanza dipendente da una
determinazione e valutazione di soggetto diverso, quale il Tribunale. A tale
rappresentazione va opposto, però, che la norma fallimentare di cui ci si occupa
(e cioè l’art. 216 L.Fall., e l’art. 223, comma 1 che a quella si richiama) valorizza
testualmente la sola

“dichiarazione di fallimento”

ossia la emissione del

corrispondente provvedimento giurisdizionale e non anche l’evento naturalistico
del dissesto, che non è neppure menzionato nelle fattispecie citate. Ne consegue
che la dichiarazione di fallimento non può essere considerata, con riferimento
alle fattispecie sopra ricordate, evento del reato di bancarotta, posto che questo
è integrato dalla condotta depauperativa, la quale costituisce un comportamento
che la stessa dottrina definisce sempre “a rischio” per l’imprenditore, tanto che
questi può essere sottoposto, in relazione alla detta condotta, all’esercizio
dell’azione penale, ai sensi dell’art. 238, comma 2 L. Fall., anche prima della
21

attenuanti generiche è fondato sulla gravità oggettiva della condotta: i reati sono

dichiarazione di fallimento, sempre che ricorrano le condizioni in essa previste.
Tra l’altro è anche utile ricordare che, dal punto di vista strutturale, la
dichiarazione di fallimento non può essere posta in relazione di causalità,
all’interno delle diverse ma omologhe figure di bancarotta post-fallimentare e di
bancarotta fraudolenta documentale, atteso che nel primo caso il fallimento non
è certamente l’evento ma il presupposto della condotta e, nel secondo caso,
appare naturalisticamente assai difficile se non impossibile concepire il fallimento

8. Il secondo motivo è infondato.
Come questa Corte ha già affermato, con orientamento condiviso dal
Collegio, in tema di bancarotta impropria da reato societario, il dolo presuppone
una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di
insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile
diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico (Sez.
5, n. 42257 del 06/05/20143, Solignani, Rv. 260356; Sez. 5, n. 23091 del
29/03/2012, Baraldi, Rv. 252804). La Corte di merito ha fatto buon governo del
principio di diritto richiamato, argomentando la sussistenza dell’elemento
psicologico dei reati imputati ad Ammirati sulla base del ruolo svolto nelle
operazioni di cui al capo 17, di diretto compartecipe delle modalità fraudolente di
prelievo dei conti del Ravenna calcio (tanto da recarsi in Svizzera per la falsa
operazione di acquisto di tre calciatori stranieri) e, più in generale di una
presenza continua e di un autonomo specifico compito nella redazione dei bilanci
e delle appostazioni contabili; motivazione che dà conto in maniera adeguata del
rafforzamento del proposito criminoso dei coimputati.
9. Ne consegue l’infondatezza anche del terzo motivo (ripreso nel secondo
motivo nuovo), riguardante il concorso dell’estraneo nel reato proprio, perché il
ruolo svolto dall’Ammirati non può certo definirsi quello di un mero consulente,
che si è limitato a redigere le bozze di bilancio secondo le indicazioni degli
amministratori. Come si è detto l’imputato è andato ben oltre, poiché, come è
emerso anche dalle deposizioni dei testi, questi diede un apporto significativo
aell’ideazione ed anche alla realizzazione delle distrazioni.
Va sul punto ribadito che concorre, in qualità di extraneus nel reato di
bancarotta fraudolenta patrimoniale il consulente contabile che, consapevole dei
propositi distrattivi dell’amministratore di diritto della società dichiarata fallita,
fornisca consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai
creditori e lo assista nella conclusione dei relativi negozi ovvero svolga attività
dirette a garantirgli l’impunità o a rafforzarne, con il proprio ausilio e con le
22

stesso come evento della sola irregolare tenuta delle scritture.

proprie assicurazioni, l’intento criminoso (Sez. 5, n. 49472 del 09/10/2013,
Albasi, Rv. 257566; Sez. 5, n. 39387 del 27/06/2012, Ferrantelli, Rv. 254319).
10. Il quarto motivo (da esaminare congiuntamente al relativo
approfondimento nel primo motivo nuovo) è inammissibile perché versato in
fatto.
Il ricorrente, sotto la lente del vizio di motivazione e della erronea
applicazione dei principi sul concorso di persone nel reato, ripercorre le singole

diversa lettura delle prove, delle quali viene talvolta denunciato il travisamento
in modo inammissibile ed attraverso l’introduzione di elementi non presi in
esame dalla sentenza impugnata.
10.1 È necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di
legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione,
delineati dall’art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., come vigente a
seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che questo non
concerne nè la ricostruzione dei fatti, nè l’apprezzamento del giudice di merito,
ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due
requisiti che lo rendono insindacabile: 1) l’esposizione delle ragioni
giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità
evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo
del provvedimento.
10.2 Sul punto va ancora precisato che l’illogicità della motivazione
censurabile può essere solo quella “evidente”, cioè di spessore tale da risultare
percepibile ictu ocu/i, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo
della decisione ha un orizzonte circoscritto. Infatti il sindacato demandato alla
Corte di Cassazione si limita al riscontro dell’esistenza di un logico apparato
argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione
alle acquisizioni processuali. Deve inoltre aggiungersi che il vizio della “manifesta
illogicità” della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento
impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando
che la sentenza deve essere logica “rispetto a sè stessa”, cioè rispetto agli atti
processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal
giudice di merito, che si presta a censura soltanto se manifestamente
contrastante e incompatibile con i principi della logica.
10.3 Sintetizzando sul punto, si è detto che il sindacato del giudice di
legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a
verificare che la motivazione della pronuncia: a) sia “effettiva” e non meramente
23

imputazioni, proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti, fondata su una

apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha
posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, in
quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate
da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia
internamente “contraddittoria”, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze
tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa
contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo”

per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata
sotto il profilo logico.
10.4 Alla Corte di Cassazione non è quindi consentito di procedere ad una
rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente,
ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal
giudice del merito (Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez.
6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099) e non possono dar luogo
all’annullamento della sentenza le minime incongruenze argornentative o
l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da
determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti
di un chiaro carattere di decisività), posto che non costituisce vizio della
motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati
dal contesto. Al contrario, è solo l’esame del complesso probatorio entro il quale
ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la
decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della
compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n.
9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008,
Ferdico, Rv. 239789).
10.5 Ciò premesso, sono inammissibili, perché non consentite, le doglianze
del ricorrente riguardanti il capo 20, perché fondate su una diversa ricostruzione
dei dati di fatto, come anche quelle riguardanti i capi 26, 27 e 28.
10.6 Con riferimento ai capi 23, 24 e 25 l’inammissibilità deriva
dall’aspecificità del dedotto travisamento della prova dichiarativa (teste
Coccopalmieri). In proposito deve infatti rammentarsi che, ai sensi delle
modifiche apportate all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. pen.p., il vizio di
motivazione rilevante può risultare, oltre che dal testo del provvedimento
impugnato, anche “da altri atti del processo”, purché siano “specificamente
indicati nei motivi di gravame”. Ciò comporta, in altre parole, che all’illogicità
intrinseca della motivazione (cui è equiparabile la contraddittorietà logica tra
24

(indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso

argomenti della motivazione), caratterizzata dal limite della rilevabilità testuale,
si è affiancata la contraddittorietà tra la motivazione e l’atto a contenuto
probatorio. L’informazione “travisata” (la sua esistenza – inesistenza) o non
considerata deve, peraltro, essere tale da inficiare la struttura logica del
provvedimento stesso. Inoltre, la nuova disposizione impone, ai fini della
deduzione del vizio di motivazione, che l’atto del processo sia, come già
ricordato, “specificamente indicato nei motivi di gravame”.

impugnazione specifici, anche quello di individuare ed indicare gli atti processuali
che intende far valere (e di specificare le ragioni per le quali tali atti, se
correttamente valutati, avrebbero dato luogo ad una diversa pronuncia
decisoria), onere da assolvere nelle forme di volta in volta adeguate alla natura
degli atti in considerazione. Non di meno deve ancora ribadirsi che, qualora la
prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l’onere di
riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni
brani, giacché così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare
compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare
l’effettiva portata del vizio dedotto (Sez. 2, n. 25315 del 20/03/2012, Ndreko,
Rv. 253073; Sez. F, n. 32362 del 19/08/2010, Scuto, Rv. 248141; Sez. 4, n.
37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv. 241023).
Nel caso di specie il ricorrente non si è conformato agli illustrati principi,
atteso che le dichiarazioni asseritamente mal valutate dalla Corte territoriale
sono insufficientemente indicate nel ricorso (il ricorrente si limita a riportare un
brano dell’interrogatorio, a pagina 32-33 del ricorso): dunque non sono né
riportate integralmente, né sono allegati, in alternativa, i relativi verbali.
In ogni caso non viene indicata la ragione per cui il presunto travisamento
delle dichiarazioni di Coccopalmieri sia idoneo a disarticolare l’intero
ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza
dimostrativa del dato processuale /probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014,
Del Gaudio, Rv. 258774)
10.7 Un discorso analogo può farsi rispetto al capo 17, in relazione alle
dichiarazioni della teste Belletti Caludia.
10.8 Più in generale sono inammissibili le doglianze riguardanti la posizione
dell’imputato nella società, come ricostruita dai giudici di merito, poiché in
definitiva riguardanti la valutazione delle prove (le dichiarazioni degli ispettori
COVISOC; le dichiarazioni dei tre sindaci Onofrio, Grasso e Di Cosmo; le
dichiarazioni di Roberto Nicoletti; ancora le dichiarazioni di Coccopalmieri e di
25

Sul ricorrente, dunque, grava, oltre all’onere di formulare motivi di

Belletti Caludia), senza evidenziare alcuna reale manifesta illogicità o
contraddittorietà della motivazione.
10.9 Quanto ai capo 29 e 30, va rilevata ancora una volta la genericità della
doglianza, poiché il ricorrente invoca il meccanismo normativo di cui all’articolo
2446 cod. civ., limitandosi a riportare le dichiarazioni rese dall’imputato nel corso
del suo interrogatorio.
10.10 In ordine al capo 34 (finta ricapitalizzazione della società, attraverso

attengono ancora una volta alla valutazione della prova, poiché si attribuisce un
diverso valore alla presenza dell’Ammirati in Svizzera ed al foglio di appunti
riassuntivo dell’intera operazione indirizzato a “Beppe e Sandro” (corrispondenti
a Romano e Della Chiesa) recante una sigla che l’imputato non negò essere sua.
Il “manifesto travisamento della prova” dedotto dal ricorrente sul punto va
escluso, poiché in sentenza sono riportate esattamente le parole dell’imputato
(“sembrerebbe la mia sigla”).
10.11 Infine in ordine alla bancarotta documentale (capo 42) ancora una
volta le doglianze attengono a profili fattuali o di valutazione della prova: basterà
ricordare ancora una volta la vicenda riguardante il fittizio acquisto di calciatori
stranieri, indicato alla lettera b) della contestazione.
11. Il quinto motivo di ricorso (ribadito nei motivi nuovi) è generico, poiché
si censura il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 117 cod. pen.,
ma non si indica qual è il reato diverso per il quale il giudice avrebbe dovuto
ridurre la pena.
L’art. 117 cod. pen. disciplina l’ipotesi di concorso di persone in reati che
richiedono l’esistenza di una speciale qualifica o funzione da parte del soggetto
attivo del reato e trova fondamento nella necessità di evitare – nel quadro della
concezione unitaria del reato concorsuale – che alcuni siano puniti per un reato
ed altri per un diverso titolo, unicamente perché abbiano interferito particolari
qualità di un concorrente (o particolari rapporti di costui con la persona offesa).
Peraltro, l’ipotesi prevista dalla norma è solo quella in cui il fatto commesso
dall’estraneo costituirebbe comunque reato anche in mancanza della qualifica di
pubblico ufficiale, rivestita dall’autore principale. Quando, invece, l’azione del
concorrente è di per sè lecita e l’illiceità dipende dalla qualità personale di altro
concorrente, trova applicazione la norma generale di cui all’art. 110 cod. pen.
(Sez. 1, n. 39292 del 23/09/2008, Letizia, Rv. 241129).
È, poi, da sottolineare che il richiamo operato dall’art. 117 cod. pen. alle
condizioni o alle qualità personali del colpevole (o ai suoi rapporti con l’offeso)
26

la conclusione fittizia dell’acquisto di tre calciatori stranieri) le doglianze difensive

non si riferisce ad uno qualsiasi dei concorrenti, ma ad un concorrente che agisca
in maniera analoga a quella che, nei casi di esecuzione monosoggettiva
dell’illecito, contraddistingue l’autore tra le persone che concorrono nel reato.
Occorre, perciò, operare una distinzione a seconda che si tratti di concorrenti che
agiscono nello stesso modo che se fossero gli autori esclusivi del fatto criminoso
ovvero di concorrenti che restano in una posizione subordinata e accessoria: se
l’intraneo rientra nella prima categoria, si ha mutamento del titolo del reato,

qualificazione giuridica del fatto.
12. Il sesto motivo di ricorso (ribadito nei motivi nuovi) è manifestamente
infondato: il giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche è fondato sulla
gravità della condotta sotto il profilo soggettivo, poiché si evidenzia l’uso di
notevoli competenze tecniche, compreso il ricorso a società estere ed il notevole
apporto fornito al Romano, vero “dominus” delle operazioni.
Tale valutazione è sicuramente personalizzata e non astratta, come sembra
affermare il ricorrente; d’altra parte va ricordato che per assolvere all’obbligo di
motivazione non è necessario che il giudice prenda singolarmente in
osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. o quelli prospettati
dall’imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere
discrezionale conferitogli dalla legge, con l’indicazione delle ragioni e delle
circostanze ritenute di preponderante rilievo (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011,
Sermone, Rv. 249163).
13. Anche il settimo motivo va rigettato, poiché come osservato dalla
Seconda Sezione civile di questa Corte in relazione al processo civile, con
principio valido anche in sede penale, se è vero che la chiusura del fallimento,
determinando la cessazione degli organi fallimentari e il rientro del fallito nella
disponibilità del suo patrimonio fa venir meno la legittimazione processuale del
curatore, determinando il subentrare dello stesso fallito tornato “in bonis” al
curatore nei procedimenti pendenti all’atto della chiusura, tale principio non vale
per il giudizio di cassazione, che è caratterizzato dall’impulso d’ufficio ed al quale
non sono perciò applicabili le norme di cui agli artt. 299 e 300 cod. proc. civ.
sicché non è consentito il deposito di documenti attestanti la chiusura del
fallimento. D’altra parte non vi è prova della notifica del decreto di chiusura alla
curatela fallimentare.
14. Il ricorso di Nappo Rossella è inammissibile.
La doglianza riguardante l’omessa citazione per il giudizio di appello è
generica, secondo quanto già osservato a proposito del ricorso di Romano
27

altrimenti la qualità di intraneo non determina alcuna modificazione sulla

Giuseppe, poiché all’atto di impugnazione è allegata la fotocopia di un fax,
indirizzato “al presidente della I sez. pen. Dr. Carta” che non attesta il deposito
in cancelleria di un atto di nomina prima dell’emissione del decreto di citazione
per il giudizio di appello.
14.1 Quanto alla doglianza riguardante l’omessa indicazione in dispositivo
della pena applicata in appello, la doglianza è manifestamente infondata, poiché
in motivazione (pagina 29) si chiarisce che la condanna per i fatti di bancarotta

considerazione del fatto che all’aggiungersi di capi positivamente accertati fa da
contraltare il ritenuto assorbimento del capo 43 negli altri capi di bancarotta
impropria societaria e per distrazione. D’altra parte è del tutto evidente che
anche laddove l’omissione denunciata vi fosse stata, difetterebbe l’interesse
dell’imputata a vedersi applicare una pena maggiore.
15. Il ricorso di Della Chiesa Alessandro va rigettato.
15.1 il primo motivo, con il quale si contesta la qualifica attiva di “dirigente”
dell’imputato, sostanzialmente riproponendo le censure formulate col primo
motivo d’appello, è inammissibile a norma dell’art. 606, comma 3, ultima parte,
cod. proc. pen., poiché sulla questione la Corte territoriale si è pronunciata in
maniera esaustiva, senza errori logico – giuridici.
La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non
solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente
dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità.
Con riferimento specifico alla questione, la Corte d’appello ha evidenziato
che il ruolo apicale dell’imputato in maniera continuativa si desume dalle
dichiarazioni dei sindaci Onofrio e Grasso, per il quale Della Chiesa faceva le veci
di Romano nell’ultimo periodo e comunque ne faceva da portavoce, dicendo di
rappresentarlo; dalle parole di Coccopalmieri, che ne descrive l’attività (“dirigeva
un po’ il tutto” ed aveva un proprio ufficio, pur non rivestendo alcuna carica
formale; seguiva la questione finanziaria del Ravenna calcio; teneva i rapporti
con le banche); dal coinvolgimento diretto nella vicenda dell’acquisto dei tre
calciatori stranieri; dal ruolo di amministratore (“direttore”) della Fastline, che
alla fine del 2000 deteneva tutto il capitale del Ravenna calcio; dal rinvenimento
della documentazione e degli ordini di pagamento estero su estero presso di lui;
dalla ricezione di numerosi assegni tratti sui conti della società che poi versò su
28

impropria societaria non ha influito sulla pena in concreto irrogata, anche in

propri conti o cambiò per il Romano; dalla stipulazione del preliminare per
l’acquisto di immobili da parte del Ravenna calcio. Il motivo di ricorso non si
confronta in alcun modo con tutti questi argomenti, limitandosi a proporre una
rassegna di principi giurisprudenziali in ordine agli elementi che consentono di
individuare in un soggetto il ruolo di amministratore di fatto.
15.2 Anche il secondo motivo è generico, poiché ripropone la medesima tesi
già contrastata dalla decisione impugnata, con argomentazioni del tutto ignorate

restituzione delle somme al Romano non esclude la distrazione, atteso che il
denaro non fu impiegato per scopri conforme all’oggetto sociale del Ravenna
calcio. Quanto al reato di riciclaggio, il coinvolgimento dell’imputato nella
gestione complessiva degli affari sociali e nelle singole operazioni illecite
giustifica l’affermazione di responsabilità a titolo di concorso nei reati.
15.3 Il terzo motivo di ricorso è infondato.
Il ricorrente ha censurato la condanna per il reato di cui al capo 20
(bancarotta impropria da reato societario) evidenziando l’errore della Corte
territoriale nel ritenere sussistente il reato in questione facendo riferimento al
mero “aggravamento” del dissesto, laddove invece l’art. 223 comma 2 n. 1 della
legge fallimentare richiede la “causazione” del dissesto.
15.3.1 Va premesso che il delitto di bancarotta fraudolenta impropria è oggi
strutturato come delitto doloso di danno e come reato complesso di evento,
rispetto al quale un reato societario tra quelli espressamente previsti dal
legislatore ed assunto come elemento costitutivo deve essere causa o concausa
del dissesto societario, anche se il momento consumativo del reato è da
individuarsi nella dichiarazione di fallimento.
La fattispecie, nella sua originaria formulazione, era fortemente sospetta di
illegittimità costituzionale, poiché collegava la più grave sanzione prevista
dall’art. 216 alla semplice realizzazione di uno dei fatti indicati negli articoli del
codice civile richiamati (la cui selezione era giudicata irragionevole, poiché non
sempre i fatti erano collegati alla tutela diretta dei creditori sociali) ed al fatto
che la società fosse successivamente stata dichiarata fallita (e dunque sulla base
di un dato del tutto sganciato dalla condotta e dal suo autore).
15.3.2 II legislatore, con la riforma dei reati societari di cui al D. Lgs.
61/2002, è intervenuto sulla bancarotta impropria societaria fraudolenta sotto
una duplice profilo: in primo luogo nella scelta dei reati societari presi in
considerazione, ovverosia i nuovi artt. 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629,
2632, 2633, 2634 del codice civile, tutti funzionalmente connessi alla tutela
29

dal ricorrente: il cambio di assegni circolari è del tutto implausibile e la

patrimoniale dei creditori; in secondo luogo intervenendo sulla struttura della
fattispecie, trasformata da reato di pericolo presunto in reato di danno, poichè
attualmente si risponde del reato solo laddove, con la commissione di uno dei
reati societari ad hoc indicati, i soggetti attivi di cui all’art. 223, comma 1,
“hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della societa”.
E anche evidente la ragione per la quale il legislatore abbia preferito
identificare come evento il dissesto finanziario anzichè la dichiarazione di

senso naturalistico della fattispecie e non anche il secondo, non essendo
possibile tracciare un rapporto causale tra le condotte incriminate e la sentenza
dichiarativa del fallimento.
15.3.3 La Corte territoriale, riformando la pronuncia assolutoria del
Tribunale sul punto, ha fatto riferimento al consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il reato in questione sussiste anche
nell’ipotesi in cui la condotta di una delle anzidette persone abbia aggravato una
situazione di dissesto già esistente (Sez. 5, n. 8413 del 14 del 16/10/2013,
Besurga, Rv. 259051; Sez. 5, n. 17021 del 11/01/2013, Garuti, Rv. 255090;
Sez. 5, n. 42811 del 18/06/2014, Ferrante, Rv. 261759; Sez. 5, n. 42272 del
13/06/2014, Alfano, Rv. 260394; da ultimo Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014 dep. 15/04/2015, Geronzi, non massimata).
A tale conclusione, secondo le decisioni indicate, conduce il dato letterale
della norma incriminatrice, che individua le condotte rilevanti in quelle che
abbiano anche “concorso a cagionare” il dissesto e la considerazione della
naturale progressività dei fenomeni determinativi del dissesto di un’impresa.
Quanto al primo punto, si è affermato che ai fini della configurabilità del
reato di bancarotta da reato societario rilevano anche condotte che non abbiano
da sole determinato, ma come testualmente prevista dalla norma, abbiano
“concorso” a cagionare il dissesto, sia aggravando l’effetto di cause preesistenti,
sia inserendosi in una serie di fattori intervenuti anche successivamente.
Quanto al secondo aspetto, si è osservato che la situazione che viene in
conto nell’art. 223 comma 2 n. 1 della legge fallimentare è il “dissesto” come
effettivamente concretizzatosi al momento della formale apertura della
procedura concorsuale, rimanendo dunque irrilevante che al momento della
consumazione della condotta e della produzione dei suoi effetti già fosse in atto
una situazione di dissesto sulla quale la medesima condotta incide solo
aggravandola (così espressamente Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014 – dep.
15/04/2015, Geronzi, cit.); ciò che rileva è lo stato di dissesto penalmente
30

fallimento, giacchè senza dubbio solo il primo può assumere il ruolo di evento in

rilevante, cioè quello che accertato con la sentenza di fallimento e non
semplicemente lo stato di decozione dell’impresa, in assenza di un
provvedimento giudiziale che ne accerti la consistenza e l’importo, dichiarando il
fallimento della società.
15.3.4 n ricorrente richiama la posizione prevalente in dottrina, secondo la
quale l’aggravamento di un dissesto preesistente è cosa ben diversa dalla sua
causazione; si evidenzia inoltre un dato letterale di grande forza suggestiva,

Il vigente art. 224 comma 2, n. 2 sottopone a sanzione penale quelle
condotte, degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società,
dichiarate fallite, i quali hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto
della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge; dunque
la disposizione adopera il concetto “aggravamento del dissesto” che non è
richiamato dall’art. 223 cpv. n. 1 legge fallimentare, sì che si potrebbe
concludere che il legislatore quando ha voluto prendere in considerazione
l’evento «aggravamento del dissesto», lo ha fatto richiamandolo espressamente.
Di conseguenza, qualora venga commesso un reato societario e questo si
limiti ad essere causa o concausa di un «aggravamento» del dissesto, troverebbe
applicazione solo la meno grave sanzione prevista dall’art. 224 cpv. n. 2 della
legge fallimentare.
15.3.5 Va dato atto che esistono argomenti che militano in favore di questa
opzione interpretativa.
In primo luogo viene in rilievo il principio di frammentarietà della tutela
penale, diretta conseguenza del principio di legalità previsto dalla Costituzione
(art. 25, comma 2), per il quale le fattispecie incriminatrici tutelano il bene
giuridico solo contro specifiche forme di aggressione, sicchè rientra nella
fisiologia del sistema penale che vi siano vuoti di tutela. Peraltro sotto questo
profilo si rileva che le condotte previste dall’art. 223, comma 2, n.1 sono
comunque sottoposte a sanzione penale, sia pure più lieve, dal codice civile, per
cui ciò che viene in rilievo, in _questo caso, è solamente l’applicazione della più
grave sanzione prevista per la bancarotta da reato societario.
In secondo luogo va considerato che secondo la teoria dell’interpretazione
giuridica il criterio letterale, fondato sull’analisi delle parole del testo di legge,
con rispetto delle regole semantiche e sintattiche, deve ritenersi sempre
prevalente – quanto meno in materia penale – su quello logico, sistematico o
teleologico, finalizzato alla ricerca della direzione di senso del testo di legge
all’interno del complessivo sistema logico-normativo.
31

fondato sul confronto tra l’art. 224 e l’art. 223 della legge fallimentare.

In terzo luogo l’interpretazione letterale garantisce maggiormente la
certezza del diritto, sotto il profilo della prevedibilità delle conseguenze giuridiche
delle proprie azioni: come recentemente ribadito anche dalla Corte Europea dei
411•

Diritti dell’Uomo (sentenza del 14 aprile 2015 – Ricorso n. 66655/13 – Contrada
c. Italia) per effetto dell’art. 7 della Convenzione “la legge deve definire
chiaramente i reati e le pene che li reprimono. Questo requisito è soddisfatto se
la persona sottoposta a giudizio può sapere, a partire dal testo della disposizione

dai tribunali e, se del caso, dopo aver avuto ricorso a consulenti illuminati, per
quali atti e omissioni le viene attribuita una responsabilità penale e di quale pena
è passibile per tali atti”.
15.3.6 Pur a fronte delle obiezioni fin qui esaminate, il Collegio ha ritenuto di
ribadire l’interpretazione consolidata della Sezione, che equipara l’aggravamento
del dissesto alla sua causazione, sulla base delle medesime considerazioni prima
sviluppate; in particolare va precisato il concetto di “dissesto”, da non intendersi
in senso economico, poichè in quanto tale non offende alcun bene giuridico, na
rappresenta semplicemente l’esito della crisi economica dell’imprenditore, ma
che va inteso in senso giuridico, come quello accertato con la sentenza
dichiarativa di fallimento.
Quanto all’obiezione di carattere letterale, il Collegio ha ritenuto che
l’adozione del criterio interpretativo letterale conduca ad un risultato
irragionevole, lasciando ingiustificatamente orfana di sanzione penale una
condotta comunque incidente sullo stato di dissesto mediante aggravamento
dello stesso. Si è in altri termini ritenuto che i criteri di interpretazione della
norma siano tutti sullo stesso piano, per cui non può affermarsi in linea di
principio una prevalenza di quello letterale su quello sistematico.
Il Collegio ha così sviluppato una lettura sistematica della norma, che tenga
conto della disciplina del concorso di cause di cui all’art. 41 cod. pen., applicando
la quale assumono rilievo ai fini della responsabilità penale nel caso di bancarotta
fraudolenta impropria, anche le condotte successive alla irreversibilità del
dissesto, in quanto sia il richiamo alla rilevanza delle cause successive,
espressamente contenuto nella norma predetta, sia la circostanza per cui il
fenomeno del dissesto non si esprime istantaneamente, ma con progressione e
durata nel tempo, assegnano influenza ad ogni condotta che incida,
aggravandolo, sullo stato di dissesto già maturato.
La differente formulazione delle due norme (art. 223, comma secondo, n. 1,
nell’attuale formulazione dettata con d.lgs. 61/2002, e art. 224 legge fall.)
32

pertinente, se necessario con l’assistenza dell’interpretazione che ne viene data

appare quindi verosimilmente ascrivibile alla loro redazione in tempi diversi, che
può giustificare il mancato richiamo espresso in quella più recente
all’aggravamento del dissesto, comunque sottinteso in base ai principi generali
sul concorso di cause sopra richiamati.
16. Il ricorso di Arrigoni Ivana è inammissibile.
16.1 La ricorrente contesta la condanna per il delitto di riciclaggio sotto il
profilo oggettivo e soprattutto soggettivo, in relazione al reato presupposto, che

Romano in danno della società sportiva successivamente dichiarata fallita; la
ricorrente evidenzia in senso contrario la relazione sentimentale fra i due, le
precedenti cortesie di cambio-assegno, le analoghe condotte di altro soggetto
(mai sottoposto ad indagini) per somme superiori.
16.2 La doglianza è generica, poiché non si confronta con gli elementi
evidenziati in motivazione, in relazione alla consapevolezza della provenienza
delittuosa dei beni riciclati: la donna, moglie di Della Chiesa, all’epoca aveva una
relazione sentimentale e conviveva con il Romano; era a conoscenza di
precedenti bancarotte nelle quali il compagno era stato coinvolto insieme a lei;
aveva ricevuto contestualmente otto assegni circolari di 19 milioni di lire o di
taglio inferiore (per sfuggire alle norme antiriciclaggio) emessi a favore di
persone diverse; nella cassaforte dell’imputata era custodita la documentazione
inerente il passaggio di quote dell’U.S. Ravenna tra Autofrigo e Fastline,
compreso il pagamento di 200 milioni di lire, importo cambiato dalla Arrigoni;
non c’era alcun motivo di cambiare degli assegni circolari con assegni di pari
importo per incassarli, se non per ostacolare l’identificazione della loro
provenienza.
17. In conclusione, per le ragioni esposte, i ricorsi di Ammirati Ciro e Della
Chiesa Alessandro vanno rigettati, con condanna degli imputati al pagamento
delle spese processuali; i ricorsi di Romano Giuseppe, Nappo Rossella e Arrigoni
Ivana vanno dichiarati inammissibili, con conseguente condanna degli imputati al
pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., e – per
i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione – di una somma in favore
della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte,
si stima equo determinare in Euro 1.00,00.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi di Ammirati Ciro e Della Chiesa Alessandro, che condanna al
33

la Corte territoriale ha individuato nell’appropriazione indebita integrata dal

pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di Romano
Giuseppe, Nappo Rossella e Arrigoni Ivana, che condanna al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1000 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2015
Il consigli re estensore

Il presidente

È

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA