Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37554 del 29/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 37554 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
– MANCIA Maurizio-

Avverso sentenza della Corte di Appello di Milano in data 28.1.2015

Visti gli atti,la sentenza e il ricorso
Udita in Pubblica Udienza la relazione fatta
Dal Consigliere Dott.Silvana de Bera dinis
Udito il Procuratore Generale,dott.
Che ha concluso

Udito il difensore Avv.

Data Udienza: 29/04/2015

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 28.1.15 la Corte di Appello di Milano confermava nei confronti di MANCIA
Maurizio la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Milano in data 12/12/2011,con la quale
l’imputato era stato dichiarato responsabile dei reati di furto aggravato(art.81 cpv. -624-625
n.2 e 4 CP),sostituzione di persona(art 494-e 61 n.2 CP) e tentato furto aggravato(art.56-624625 n. 2 e 4 CP) acc il 15.12.2007-e condannato alla pena di anni uno e mesi sei di

Nella specie risultava accertato che l’imputato,rispondeva ad una serie di annunci,di persone
che ponevano in vendita il motoveicolo,e poi,chiedeva di poter provare il mezzo,e si
allontanava con lo stesso.
Nell’ultimo episodio (tentativo di furto) la persona offesa aveva riconosciuto l’imputato ed
aveva contattato la polizia ;in tal modo era stato eseguito il fermoDal testo del provvedimento si desume che il giudice di appello aveva respinto la richiesta di
ritenere ipotizzabile il reato di truffa,richiamando i principi giurisprudenziali
*(Cass.Sez.II,n.10923 del 22.3.1983-RV161783-)
-Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:
inosservanza della legge penale,in riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto di furto,in
luogo della ipotesi di truffa.
Il ricorrente evidenzia che nella specie ricorrevano i presupposti della truffa,data l’esistenza di
artifizi e raggiri,consistenti nel dare un nome falso al venditore,e fissare un
appuntamento,rilevando che la consegna del veicolo non si era verificata “invito domino” bensì
con il consenso del proprietario.
-2- inosservanza della legge penale,inerente alla applicazione dell’art.494 CP.-il ricorrente
rilevava al riguardo che non sussistevano gli elementi costitutivi del reato(che presuppone che
l’agente consegni dei documenti falsi o utilizzi altri mezzi per dimostrare di essere persona
diversa: nella specie l’imputato si era limitato a dichiarare un nome falso al venditore)-

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile.
In ordine alla qualificazione giuridica del fatto si osserva che dal testo del provvedimento
emerge la corretta valutazione della sussistenza degli elementi costitutivi dell’ipotesi di furto
aggravato ,con esclusione della fattispecie di truffa.
Invero secondo i principi enunciati da questa Corte,in tema di reati contro il patrimonio,integra
il delitto di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento ,e non quello di truffa,la condotta di
chi,manifestando interesse all’acquisto di un veicolo,richieda alla vittima di provarlo dandosi
repentinamente alla fuga a bordo del medesimo,in quanto tale condotta integra uno

reclusione,€300,00 di multa.

spossessamento “invito domino”,che caratterizza il delitto di furto ed è invece assente nella
truffa in cui il possesso della “res” si consegue con il consenso della vittima(v.Cass.Sez.IIn.3710 del 21.1.2009-RV242678-ed altre conformi:n.10211/2007-RV235847-;n.36905/2008RV241588-)Conseguentemente risulta manifestamente infondata la censura difensiva inerente alla erronea
applicazione della legge penale,con conseguente declaratoria di improcedibilità per difetto di
querela.
2-Analogamente risulta inammissibile il secondo motivo,inerente alla applicazione delVart.494

alle persone offese false generalità,sia compresa nel raggiro tipico della truffa.
Il motivo è manifestamente infondato alla stregua di quanto rilevato circa l’assenza degli
elementi costitutivi del reato di cui all’art.640 CP e risulta formulato genericamente.
La fattispecie di cui all’art.494 CP risulta peraltro correttamente inquadrata nella specie
(v.Sez.V-del 14.12.2007,n.46674-RV238504-e Sez.V,del 31.10.2006,n.36094-RV235489-)dalle quali si desume che la condotta di colui che si attribuisce false generalità in modo da
comunicare nella corrispondenza con i terzi integra l’ipotesi prevista dall’art.494 CP.
Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso ed il ricorrente va condannato al pagamento
delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende,che si ritiene di
determinare in €1.000,00-

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di €1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Roma,deciso in data 29 aprile 2015.

Il Consigliere relatore

CP. del quale la difesa rileva l’insussistenza ritenendo che la condotta consistita nel dichiarare

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