Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37551 del 08/06/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 37551 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
PAGANUCCI FRANCESCO nato a Fano il 21.6.1945
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Milano il 14.2.2018;
Visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso;
Udita nell’udienza camerale dell’8.6.2018 la relazione fatta dal Consigliere
Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale in persona di Franca
Zacco, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
Udito l’avv. Panuccio Vincenzo, in sostituzione dell’avv. Anna Michela Bertozzi,
difensore del ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14 febbraio 2018 il Tribunale del riesame di Milano ha
confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari della stessa
città ha applicato a PAGANUCCI FRANCESCO, in atti generalizzato, la misura
cautelare degli arresti domiciliari.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame l’indagato – tramite il suo
difensore – ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la manifesta illogicità
della motivazione ed erronea applicazione dell’art. 309 c.p.p.. Secondo
l’imputazione provvisoria formulata dal P.m., il ricorrente dovrebbe rispondere
dei capi B), E), H) e, dunque, non della truffa aggravata ai danni della famiglia
Sgararnella-Silvestrini, contestata al capo A), né della bancarotta fraudolenta
distrattiva e documentale, relativa al fallimento della società Hi Real s.p.a., di cui

Data Udienza: 08/06/2018

al capo C). Secondo il Tribunale del riesame, invece, al Paganucci sarebbe stato
contestato anche il reato di cui al capo C), ma ciò non troverebbe riscontro nella
formulazione del capo di imputazione, ove il Paganucci viene descritto solo quale
“socio all’8% del capitale sociale di SMRE, finanziatore, coadiutore e socio in
affari del Mattioli”, senza alcuna ulteriore enunciazione del concreto ed effettivo
contributo causale volontario al depauperamento del patrimonio sociale. Anche il
GIP non menzionerebbe il Paganucci, pur dedicando ben 80 pagine al capo C) e,
del resto, la difesa avrebbe portato all’attenzione del riesame una copiosa

sodalizio criminoso e a far emergere il raggiro perpetrato dal Mattioli ai danni del
Paga nucci
Dall’omessa contestazione dell’imputazione di cui al capo C (reato
presupposto del delitto sub E) e reato fine del delitto sub B) e dall’estraneità
dell’indagato al reato di cui al capo C) conseguirebbe la mancanza di quei
necessari elementi tali da far presumere la qualificata probabilità di attribuzione
all’indagato degli ulteriori reati per cui si procede.
Anche il giudizio di attuale e concreto pericolo di inquinamento probatorio
ovvero di reiterazione di delitti della stessa specie sarebbe contraddittorio in
relazione ai plurimi elementi documentali forniti dalla difesa.
In data 31 maggio 2018 è pervenuta una memoria con allegati il decreto di
giudizio immediato e la pedissequa richiesta del Pubblico ministero, emessi nei
confronti del ricorrente.
All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 127 c.p.p., è stata verificata
la regolarità degli avvisi di rito; all’esito le parti presenti hanno concluso come da
epigrafe e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come
da dispositivo in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché proposto per motivi privi del
requisito della specificità e, comunque, manifestamente infondati.
1.1 Deve ricordarsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari
personali, il ricorso per cassazione non è ammissibile quando proponga censure
riguardanti la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvano in una diversa
valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen., Sez. V,
sentenza n. 46124 dell’8 ottobre 2008, CED Cass. n. 241997; Sez. VI, sentenza
n. 11194 dell’8 marzo 2012, CED Cass. n. 252178).
L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e delle
esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se
si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nell’assoluta mancanza,

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documentazione, tesa a dimostrare l’estraneità del Paganucci all’ipotizzato

manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, rimanendo “all’interno”
del provvedimento impugnato.
1.2 Nel caso in esame, il ricorrente reitera doglianze già sollevate in sede di
riesame e disattese con argomentazioni immuni da vizi.
Il Tribunale del riesame, difatti, ha ritenuto contestato anche il reato di cui
al capo C), atteso che, pur non essendo indicato il nominativo del ricorrente nella
rubrica di tale reato, l’imputazione provvisoria conteneva una completa
descrizione del ruolo del medesimo nella realizzazione della condotta

Ciò risulta invero evidente dalla lettura dell’imputazione provvisoria nonché
dell’imputazione riprodotta nel decreto di giudizio immediato (allegato alla
memoria depositata il 31 maggio 2018): da esse infatti si evince che il ricorrente
risponde in concorso con altri della condotta, analiticamente descritta nel capo
C), quale “socio all”8% del capitale sociale di SMRE, finanziatore, coadiutore e
socio in affari del Mattioli”.
1.2.1 Condotta, questa, che ha trovato riscontro negli elementi indicati dal
Tribunale del riesame (v. f. 17 e 18), tra cui, “l’inequivoco contenuto delle
dichiarazioni: nel corso delle telefonate, infatti, il Mattioli rivela con tranquillità al
Paganucci che l’operazione di fusione per incorporazione tra Magimax e S.M.R.E.
era stata fatta per dissimulare la situazione di dissesto di quest’ultima,
palesando che la nuova società risultava già in situazione tale da dover
tranquillizzare i futuri creditori (cfr. int. del 13.4.206); Paganucci mostra di
accettare l’invio di bonifici di rilevante entità con l’indicazione di svariate causali,
indifferentemente per “rimborso credito infruttifero” o “risarcimento del danno” è
lo stesso (cfr. int. del 12.4.06); Mattioli gli ricorda “se non ci fosse stato
(Ercolani, che ha coinvolto Sgaramella e Silvestrini nella vicenda) 3 anni fa
eravamo tutti morti”.
Con tali argomentazioni, scevre da errori di diritto e vizi logici, il ricorrente
non si confronta adeguatamente, formulando di fatto doglianze tese ad ottenere
da parte di questa Corte una non consentita, e pertanto inammissibile,
rivalutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
1.3 Anche la motivazione in ordine all’applicazione della misura cautelare
sfugge ad ogni rilievo censorio.
Il Tribunale ha ritenuto sussistente non solo il pericolo di inquinamento
probatorio ma anche il “rischio di reiterazione, desumibile dalle peculiari modalità
delle condotte criminose – e in particolare dall’apporto del ricorrente ampio e
duraturo – da far presumere che possa reiterare la condotta criminosa
contestata, non comune per le modalità di realizzazione, svolte per ampio

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concorsuale.

periodo temporale, mediante il ricorso a sofisticati strumenti societari operanti in
contesti internazionali”.
Trattasi, all’evidenza, di motivazione ancorata al caso concreto, congrua,
non manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria, che sfugge, quindi, al
sindacato di legittimità.

2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché – apparendo evidente dal contenuto dei motivi che egli ha

cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell’entità di detta colpa
– della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di
sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Sentenza con motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, udienza camerale dell’8 giugno 2018
Il Consigliere estensore
Giuseppina Anna Rosaria Pacilli

Il Presidente
Piercamillo Davigo

proposto il ricorso determinando la cause di inammissibilità per colpa (Corte

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