Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3755 del 23/05/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3755 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DEMARIA VITO ALESSANDRO N. IL 15/05/1981
avverso la sentenza n. 472/2013 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 10/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Yub t_e_v_,A9 ca_u_a_e
atit
che ha concluso per j2 i /eurx_l_u„.5 rttrw
a.9-11)P

Udito, per la p e civile, l’Avv
Udit i difer sor Avv.

Data Udienza: 23/05/2014

Ritenuto in fatto

La Corte d’Appello di Caltanissetta, con sentenza del 10/10/2013, confermava la
sentenza di primo grado che aveva ritenuto Demaria Vito Alessandro
responsabile del reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 285/1992,
commesso il 31/8/2008.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo, in

declaratoria di intervenuta prescrizione” formulata in udienza.
Deduce, ancora inosservanza delle norme penali per omessa declaratoria di
estinzione del reato, poiché alla data dell’udienza erano decorsi oltre cinque anni
dal commesso reato, con conseguente maturazione del termine di prescrizione.

Considerato in diritto

La manifesta infondatezza di entrambi i motivi di ricorso emerge in forza delle
considerazioni che seguono. Risulta che all’udienza del 4/2/2010 il difensore
chiese e ottenne un rinvio all’udienza del 28/10/2010 in ragione dell’astensione
collettiva dalle udienze degli avvocati. Secondo un principio consolidato nella
giurisprudenza di questa Corte “il rinvio dell’udienza dovuto all’adesione del
difensore all’astensione collettiva dalle udienze determina la sospensione del
termine prescrizionale per tutto il tempo necessario per gli adempimenti tecnici
imprescindibili al fine di garantire il recupero dell’ordinario svolgersi del
processo” (Sez. 4, Sentenza n. 10621 del 29/01/2013 Rv. 256067).
In ragione del principio enunciato e della congruità dello spazio temporale del
disposto rinvio / deve ritenersi escluso il maturarsi del termine prescrizionale e
implicita la motivazione del giudicante in ordine alla richiesta di declaratoria di
estinzione per prescrizione, intendendosi sospeso il termine prescrizionale fino
alla data della successiva udienza. Nessun vizio, neppure sotto il profilo
motivazionale, pertanto, è configurabile (per l’affermazione secondo cui “devono
considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione
adottata” cfr. per tutte Cass. Sez. 6, Sentenza n. 20092 del 04/05/2011 Rv.
250105).
Il termine prescrizionaleYnon risulta maturato neppure alla data odierna poiché,
in ragione della sospensione dei termini per il rinvio di cui sopra, va computato in
aggiunta un periodo di sette mesi e 24 giorni, con conseguente slittamento del
termine al 26/5/2014, oltre a considerare che / in presenza dei profili di
inammissibilità evidenziatila maturazione della prescrizione non assumerebbe

primis, “assoluta inesistenza della motivazione in ordine alla richiesta di

rilevanza

in

forza

del

chiaro

principio

espresso

da

Sez. U., Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, secondo cui l’intrinseca incapacità
dell’atto invalido di accedere davanti al giudice dell’impugnazione perché
contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge (art. 591, comma, 1, con
eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione; art. 606, comma 3),
preclude ogni possibilità di far valere una causa di non punibilità maturatasi.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al

della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 23/5/2014
Il Consi liere relatore

Il Presidente

pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche

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