Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3755 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3755 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PORRICELLI LUIGI N. IL 31/01/1975
avverso la sentenza n. 4481/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 24/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del ott.
che ha concluso per

p-

Udito, per la part ivile, l’Avv
Uditi difens Avv.

01,0=t)\rà,

Data Udienza: 07/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 24/5/2012, confermava la
sentenza del G.U.P. del Tribunale di Modena che aveva condannato Luigi
Porricelli alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa per il porto,
in concorso con Lombardi Filippo, di una pistola cal. 22, completa di caricatore
con sei cartucce e con il colpo in canna, nonché per il porto di un coltello a
serra manico.

condotta dal primo e all’interno del marsupio del Lombardi venivano rinvenuti la
pistola e il coltello a serramanico, mentre, all’interno dell’autovettura, erano stati
rinvenuti tre berretti con visiera.
Entrambi i giudici di merito non avevano ritenuto veritiera la versione resa
da Porricelli di avere ignorato che il collega di lavoro avesse con sé le armi
quando lo aveva caricato sulla sua autovettura a seguito di una sua telefonata
con cui egli lo aveva avvisato del guasto del suo mezzo: l’arma, già carica, era
destinata ad un utilizzo imminente, le versioni rese dai due imputati erano
contraddittorie, anche Porricelli aveva manifestato agitazione di fronte al
controllo della polizia, entrambi i soggetti – che sostenevano di essere stati
fermati mentre si recavano al lavoro – erano in ritardo rispetto all’orario di
ingresso e, infine, l’imputato aveva reso versioni differenti in sede di convalida
dell’arresto e in udienza.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Porricelli Luigi, deducendo distinti
motivi.
In un primo motivo si deduce vizio della motivazione, non avendo il giudice
di appello svolto adeguata motivazione rispetto alle censure mosse con l’appello,
limitandosi ad una motivazione per relationem che riprendeva quella del giudice
di primo grado e avendo sottolineato un marcato stato di agitazione di Porricelli
al controllo della polizia giudiziaria che non risultava dagli atti di indagine.

In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge non avendo la
Corte dichiarato la prescrizione della contravvenzione di cui al capo A
concernente il porto di coltello: l’illecito risultava prescritto il 25/1/2010.

In un terzo motivo si deduce vizio di motivazione con riferimento al mancato
riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.: la Corte non aveva
motivato sul punto, che era stato oggetto di specifico motivo di appello.

2

I due imputati erano stati controllati mentre circolavano sull’autovettura

In un quarto motivo si deduce vizio della motivazione con riferimento alla
mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena,
oggetto di specifico motivo di appello rispetto al quale la Corte aveva adottato
una motivazione apparente; erano stati offerti diversi argomenti a sostegno della
richiesta, del tutto ignorati.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

1.

Il secondo motivo di ricorso, concernente la prescrizione della

contravvenzione di cui al capo A, è fondato: il reato si era prescritto ben prima
della sentenza di appello.

La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio
limitatamente a tale reato.

2. Gli altri motivi di ricorso appaiono infondati.

La sentenza impugnata, seppure sinteticamente, risponde alle censure
mosse con l’atto di appello, condividendo l’ampia argomentazione del giudice di
primo grado.
Si deve, in primo luogo, rimarcare che non sussiste alcuna contraddittorietà
della motivazione con gli atti di polizia giudiziaria relativi all’arresto di Lombardi e
Porricelli quanto al punto dell’agitazione, anche del secondo, di fronte al controllo
della Polizia di Stato: il verbale di arresto (allegato al ricorso) esponeva, infatti,
che entrambi i soggetti “manifestavano un marcato segno di agitazione”.

In secondo luogo, quanto alla discordanza delle due versioni in ordine al
motivo per cui Lombardi stava viaggiando sull’autovettura del Porricelli, la Corte
ha valutato il motivo di appello, che sosteneva che la giustificazione di essa
stava nella concitazione del momento, ritenendola non credibile e opinando che,
al contrario, la discordanza fosse dovuta all’impossibilità per i due, colti
all’improvviso, di concordare una versione comune.
Da tale discordanza – e dalla implausibile giustificazione di essa – la Corte
trae il chiaro indice che il trasporto delle armi (la pistola carica e con il colpo in
canna) era stata concordata tra gli imputati e, comunque, conosciuta dal
Porricelli.
Si deve ricordare che il Giudice di primo grado, oltre a far rilevare la
discordanza delle versioni di Lombardi e Porricelli, aveva sottolineato che,

3

CONSIDERATO IN DIRITTO

comunque, entrambe le giustificazioni non erano plausibili: quella del guasto
all’autovettura del primo, perché egli aveva a disposizione ben tre autovetture;
quella del malessere, perché del tutto incongruente con la direzione verso la
quale asseritamente l’autovettura si stava dirigendo: il luogo di lavoro di
entrambi, dove Lombardi (che sosteneva non essere in grado di condurre
un’autovettura) avrebbe dovuto lavorare sul tetto dell’abitazione in
ristrutturazione.

di appello concernente la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 114
cod. pen., osservando che la condotta del Porricelli si era palesata assolutamente
necessaria ed indispensabile ed era consistita nel fungere da vettore al correo
armato: in effetti, una volta raggiunta la certezza che Porricelli fosse a
conoscenza che Lombardi aveva con sé una pistola carica e un coltello, appare
logico ritenere che il ricorrente volesse agevolarlo nel trasporto al luogo dove le
armi sarebbero state usate.
Non si dimentichi che – come sottolineato dal Giudice di primo grado – la
circostanza che la pistola fosse carica e pronta allo sparo e che Lombardi
portasse con sé anche un coltello rendeva verosimile l’ipotesi che il viaggio
compiuto dai due fosse diretto al luogo dove le armi sarebbero state usate:
siamo, quindi, rispetto al reato ipotizzabile (rapina, omicidio, lesioni) in una fase
di tentativo non punibile per direzione equivoca degli atti.

Anche il motivo di appello concernente la mancata concessione del beneficio
della sospensione condizionale della pena è stato rigettato con motivazione
congrua, sottolineando la Corte territoriale la gravità della condotta e la
personalità del Porricelli, recidivo specifico (dalla sentenza di primo grado si
evince, altresì, che egli si trovava agli arresti domiciliari, con autorizzazione a
recarsi al lavoro).

3. Il preciso calcolo della pena inflitta esposto nella sentenza di primo grado
permette a questa Corte di determinare la pena ai sensi dell’art. 620, comma 1,
lett. I) cod. proc. pen..
La pena era stata così calcolata: pena base, anni 1 e mesi otto di reclusione
ed euro 500 di multa, ridotta per le attenuanti generiche ad anni 1 mesi 4 ed
euro 400 di multa, aumentata per la continuazione con la contravvenzione ad
anni 1 mesi 6 di reclusione ed euro 600 di multa, ridotta per il rito ad anni uno di
reclusione ed euro 400 di multa.
Poiché la condanna per la contravvenzione viene annullata senza rinvio,

4

La Corte territoriale ha adeguatamente motivato anche il rigetto del motivo

occorre eliminare dal calcolo l’aumento per la continuazione. Il nuovo calcolo,
quindi, è il seguente: pena base, anni 1 e mesi otto di reclusione ed euro 500 di
multa, ridotta per le attenuanti generiche ad anni 1 mesi 4 ed euro 400 di multa,
ridotta di un terzo per il rito abbreviato e così determinata definitivamente in
mesi 10 e giorni venti di reclusione ed euro 266 di multa.

P.Q.M.

perché il reato è estinto per prescrizione.
Rigetta nel resto il ricorso, determinando la pena in mesi dieci e giorni venti
di reclusione ed euro 266,00 di multa.

Così deciso il 7 novembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al porto di coltello

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