Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37547 del 23/05/2018


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Penale Ord. Sez. 2 Num. 37547 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: PAZIENZA VITTORIO

ORDINANZA

Sull’istanza proposta da:
COFANO Dionisio, nato a Roma il 22/04/1951
in relazione alla sentenza della Corte di Cassazione n. 41782 del 30/09/2015
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Felicetta Marinelli;
letta la memoria presentata dalle parti civili CONI e CONI SERVIZI s.p.a.
letta la memoria di replica presentata dal COFANO

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 53578 del 21/10/2014, la Sesta Sezione della Corte di
Cassazione rigettava il ricorso proposto da COFANO Dioniso avverso la sentenza
emessa in data 10/05/2013, con cui la Corte d’Appello di Roma aveva confermato
la condanna del COFANO alla pena di giustizia in relazione al delitto di peculato

Data Udienza: 23/05/2018

continuato a lui ascritto, pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Roma, con rito
abbreviato, in data 01/12/2011.
2. Con sentenza n. 41782 del 30/09/2015, questa Sezione ha accolto il ricorso
straordinario proposto dal COFANO, riqualificando i fatti come appropriazione
indebita aggravata e continuata e revocando la sentenza della Sesta Sezione;
veniva inoltre annullata la sentenza della Corte d’Appello di Roma, con rinvio ad
altra Sezione della stessa Corte per la determinazione della pena in relazione al
reato come riqualificato.

pen., il difensore del COFANO ha chiesto a questa Corte di dichiarare quali parti
della sentenza n. 41782 siano divenute irrevocabili e, in particolare, se le
statuizioni civili e quelle afferenti le spese processuali, pronunciate nei precedenti
gradi di giudizio, siano stati travolti dalla parte della pronuncia relativa alla
riqualificazione del fatto, perché essenzialmente connessi a quest’ultima.
4. Con memoria del 09/04/2018, il Procuratore Generale ha richiesto il rigetto
del ricorso, dovendo le questioni evocate dalla difesa istante essere decise in sede
di rinvio.
5. Con memoria di replica, la difesa del COFANO ha insistito nella propria
richiesta, osservando, da un lato, che la sentenza emessa in relazione al ricorso
straordinario non ha precisato le conseguenze della riqualificazione del fatto sulle
costituzioni di parte civile e sulle connesse statuizioni anche relative alle spese.
D’altro lato, la riqualificazione dei fatti da peculato ad appropriazione indebita
aveva fatto venir meno la il presupposto sulla cui base era stata ammessa la
costituzione di parte civile. Sicchè le statuizioni civili dovevano ritenersi avvinte da
connessione essenziale con la parte della sentenza che ha annullato la
qualificazione in termini di peculato.
6. Con memoria presentata in data 08/05/2018, la difesa delle parti civili ha
sostenuto l’infondatezza della richiesta di annullamento parziale ex art. 624,
comma 2, cod. proc. pen., in quanto il silenzio della sentenza della Suprema Corte
sulle statuizioni civili non costituiva dimenticanza, ma al contrario comprovava la
volontà di considerare irrilevante, al fine dell’accertamento (ormai divenuto
definitivo) del danno subito da CONI e CONI SERVIZI s.p.a., la qualificazione dei
fatti ascritti al COFANO come peculato ovvero come appropriazione indebita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene il Collegio che, nella fattispecie in esame, difetti un imprescindibile
presupposto per l’esame dell’istanza presentata, ai sensi del comma 2 dell’art. 624
cod. proc. pen., nell’interesse del COFANO.
2

3. Con istanza proposta ai sensi dell’art. 624, secondo comma, cod. proc.

Deve invero osservarsi che ai sensi del predetto articolo la Corte di cassazione,
pronunciando un annullamento parziale della decisione impugnata, dichiara
“quando occorre” quali parti della sentenza diventino irrevocabili. È previsto anche
che, all’eventuale omissione di tale dichiarazione, si ponga rimedio con ordinanza
in camera di consiglio, pronunciata d’ufficio ovvero su richiesta – tra gli altri – della
parte privata interessata.
Risulta allora del tutto evidente che l’esercizio dei poteri (meramente
dichiarativi) di indicare con ordinanza le parti della sentenza divenute irrevocabili,

riparatorie di una “omissione” del Collegio in sede di decisione della sentenza di
annullamento.
Nella specie, tale situazione non ricorre, avendo la Sesta Sezione
espressamente affrontato il problema, chiarendo (pag. 6) che “trattandosi di
un’ipotesi di annullamento parziale attinente solo al trattamento sanzionatorio, ai
sensi dell’art 624 cod. proc. pen., deve essere affermata l’intervenuta
irrevocabilità della decisione in ordine all’affermazione di responsabilità penale del
ricorrente in ordine al fatto materiale accertato come qui qualificato, essendo
ancora da valutare solo la determinazione della pena”.
Dall’accertata insussistenza dell’omissione fondante i poteri dichiarativi di cui
all’art. 624 cod. proc. pen. consegue la declaratoria di inammissibilità dell’istanza
presentata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l’istanza.

Così deciso il 23 maggio 2018

Il Consiie estensore
VittoriV Pazienza

Il Presidente
Pierca llo Davigo

per effetto della decisione di annullamento parziale, ha finalità prettamente

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