Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37545 del 21/02/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 37545 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

Data Udienza: 21/02/2018

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Pansini Francesco, nato il 22.04.1965
avverso l’ordinanza n.365/17 della Corte d’Appello di Roma, del 17.07.17;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito lette le richieste il Pubblico Ministero in persona del

Sostituto

Procuratore generale, Massimo GALLI , che ha concluso per l’annullamento con
rinvio

1

MOTIVI della DECISIONE

Pansini Francesco ricorre per cassazione impugnando l’ordinanza indicata
in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma ha dichiarato
inammissibile la richiesta di revisione riguardante la sentenza emessa dal

ad anni due e mesi otto di reclusione ed euro 1330,00 di multa per il
reato di cui all’art.646 , 61 n.7 ed 11 cod.pen.
Per l’annullamento dell’impugnata ordinanza il ricorrente deduce ,
tramite il difensore di fiducia, un unico motivo di impugnazione, qui
enunciato ai sensi dell’articolo 173 delle disposizioni di attuazione al
codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la
motivazione:
mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione dell’ordinanza della
Corte di Roma, riproponendo i termini dell’istanza di revisione intesa ad
evidenziare la incompatibilità della decisione del Tribunale di Tempio
Pausania con quella del Tribunale di Milano dell’ 1 12 2016 -esecutiva il
13 3 2017-, secondo la quale era rimasto escluso che il Pasini avesse ricoperto
un ruolo di amministratore della Alson Italia srl, e denunciando quindi che
l’ordinanza impugnata si sia limitata alla mera lettura del testo della
sentenza milanese, senza considerare che, in quel processo, i testimoni
esaminati avevano “fornito una versione univoca dei fatti relativi alla
vertenza Granata, contrastanti con la ricostruzione dei fatti operata dal
Tribunale di Tempio”, e senza rilevare, inoltre, che l’esclusione di poteri
decisionali per il Pasini nella predetta società ,(quale affermata nella
sentenza del Tribunale di Milano), “incideva anche sull’accertamento dei
fatti relativi all’appropriazione indebita del gommone del Granata”, oggetto del
processo celebratosi dinanzi al Tribunale sardo; lamentava ,inoltre, che la
Corte di merito aveva errato nel ritenere che prove prodotte forniscano solo “un
mero contenuto descrittivo di contorno al tracciato motivazionale della
sentenza” di cui si chiedeva la revisione, laddove le stesse dimostrano come il
Pasini fosse convinto che il gommone rientrasse nella piena disponibilità
di Alson Italia, unico soggetto con il quale il condannato aveva avuto

Tribunale di Tempio Pausania del 06.03.2013 in relazione alla condanna

rapporti; che infine il ricorrente rileva come l’inciso finale di cui alla
motivazione impugnata, secondo cui -in ogni caso- le prove dedotte per la
revisione erano comunque limitate a quelle documentali (escludendosi
dunque il dovere di valutare le indicate testimonianze di cui al processo
milanese), costituisca ulteriore contraddizione, perché i testi avrebbero potuto
essere risentiti e perché comunque le loro dichiarazioni erano evincibili
dalla stessa sentenza del Tribunale di Milano.

revisione, ha affermato che non sussiste un contrasto tra i fatti accertati con
la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania , e quelli accertati con la
sentenza del Tribunale di Milano ,essendo tali fatti assolutamente diversi e
che in alcun modo la determinazione del Tribunale di Milano può influire, in
senso favorevole alla sua revisione, sulla sentenza del Tribunale di Tempio
Pausania. Come visto, è la stessa imputazione relativa a ciascun giudizio che
esclude il contrasto tra i giudicati posto che la sentenza milanese aveva ad
oggetto l’ accertamento giudiziale della partecipazione, quale amministratore di
fatto, del Pansini alla spoliazione fraudolenta del patrimonio della fallita Alson,
all’interno del quale non è stato contemplato il gommone in questione; la
sentenza sarda doveva invece accertare i termini di una condotta
appropriativa posta in essere dal Pansini, attuata in virtù di una delega che
avrebbe avuto dal soggetto amministratore della Alson. in alcun modo si
perviene all’affermazione che Pansini fosse amministratore della Alson srl;
non in quella del Tribunale di Milano, che seppur dubitativamente lo ha
escluso; non in quella del Tribunale di Tempio Pausania, perché la stessa
ipotesi d’accusa – convalidata con la decisione di condanna – si fondava sulla
circostanza fattuale che l’attuale richiedente fosse “persona delegata
dall’Amministratore Unico della Soc. “Alson”, non già l’amministratore della
stessa. Va ancora evidenziato che la motivazione del Tribunale milanese in
alcun modo si occupa della vicenda del gommone del Granata, rimasta
(naturalmente) del tutto irrilevante considerato l’orizzonte di quel processo. In
essa si valorizzano aspetti probatori che hanno portato il Tribunale alla
valutazione dubitativa in ordine al ruolo di amministratore di fatto ricoperto
dal Pansini nella Alson srlin altri termini, sulla base di un’adeguata
motivazione priva di vizi di manifesta illogicità e, come tale, insuscettibile di
essere sottoposta al sindacato di legittimità, il giudice della revisione ha

3

La Corte di appello, nel dichiarare la manifesta infondatezza della richiesta di

escluso che si possa procede a giudizio di revisione mancando i presupposti di
tale procedimento pervenendo, su questa corretta base,frutto della disamina
approfondita dei due procedimenti e delle istanze probatorie di cui essi sono
portatori,

a dichiarare inammissibile la richiesta di revisione e tale

valutazione, in ordine alla rilevanza del compendio, si sottrae alla censura in
sede di legittimità posto che il giudice della revisione ha posto in
evidenza come non ci siano punti contatto e di influenza tra l’accertamento

Il giudice della revisione ha escluso che sussistano sussistono proprio i
presupposti della revisione , dando di ciò congrua esposizione mediante
una motivazione adeguata ed immune da vizi logici, così da rendere
insindacabile, in

sede

di giudizio di legittimità, il conseguente

convincimento (Sez. 3, n. 20467 del 04/04/2007, Candotti, Rv. 236673).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile: ai sensi dell’articolo 616 cod.

proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte
privata proponente deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella
sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo
determinare in euro 2000 (duemila/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende.

Motiv zione semplificata
Così d ciso ri Roma, camera di consiglio del 21 febbraio 2018
Il Coniiereieseviìsore

Il Presidente

probatorio svolto in Tempo Pausania e quello operato a Milano.

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