Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37543 del 07/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 37543 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Toracca Andrea, nato il 15.08.1965
Nel proc.pen. a carico di
ignoti
avverso l’ordinanza n.3582/2016 del GIP del Tribunale di La Spezia, del
21.02.2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore

Data Udienza: 07/02/2018

generale, Giuseppe Corasaniti , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
letta per l’imputato, la memoria depositata il 05.02.2018;
MOTIVI della DECISIONE
Avverso il decreto di archiviazione disposto dal GIP del Tribunale di La Spezia che
ha disposto de plano l’archiviazione del procedimento contro ignoti in relazione al
reato di cui all’art.640 , avendo riscontrato l’infondatezza della notizia crimis
,trattandosi di questione di natura civilistica e la tardività della querela, propone

seguito enunciati nei limiti strettamente necessari, come disposto dall’art. 173
disp. att. c.p.p., comma 1:
violazione del diritto al contraddittorio e della parità delle armi e della difesa della
vittima del reato.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Questa Corte ha già deciso che l’opposizione della persona offesa alla richiesta di
archiviazione motivata con riferimento alla tardività della querela deve indicare, ai
fini dell’ammissibilità, i presupposti per la procedibilità dell’azione penale.(
n.20812 /2009 rv 243940) . Il ricorrente nulla ha provato circa la tempestività
della querela limitandosi ad argomentazioni generiche che non consentono la
verifica sulla legittimità dell’azione penale .
Il ricorso va dichiarato, pertanto, dichiarato inammissibile
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata
al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della
Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del

dictum della Corte

costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima
equo determinare in euro 2000,00 .
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Motivazione semplificata
Così cIecisci Roma , il 07 febbraio 2018
nsore

Il Presidente

ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo i motivi di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA