Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37542 del 07/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 37542 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza
nel procedimento penale a carico di
Ofor Princely Nonso, nato il 06.07.1989
avverso l’ordinanza n.1546/2014 del Tribunale del riesame di Vicenza, del
17.10.2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

1

Data Udienza: 07/02/2018

udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, Marilia Di Nardo , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

MOTIVI della DECISIONE
Avverso l’ordinanza su indicata, emessa dal Tribunale di Vicenza in composizione

all’udienza del 17.10.2017, con la quale il collegio, ritenuto che all’esito delle
acquisizioni istruttorie, emergesse un “fatto diverso” di rapina
impropria, rispetto a quella descritta nel nell’imputazione,come rapina
propria, disponeva trasmettersi gli atti al P. M. ai sensi dell’art. 521 co. 2 c. p. p.,
propone ricorso il Procuratore della Repubblica di Vicenza, deducendo
l’abnormità funzionale del provvedimento impugnato, che sarebbe stato emesso
in una situazione radicalmente diversa da quella prefigurata dalla legge, stante la
indebita regressione del procedimento.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza del 26 marzo 2009, n.
25957, hanno chiarito l’ambito di operatività del così detto provvedimento abnorme
che, per tale sua qualità, è ricorribile in cassazione anche al di fuori del principio di
tassatività delle impugnazioni di cui all’art. 568 cod. proc. pen..
Ribadita la distinzione tra abnormità strutturale

e abnormità così detta

funzionale, le Sezioni Unite hanno affermato che la regressione del procedimento,
in fattispecie non stabilite dalla norma, non è di per sè indice inequivoco
dell’abnormità dell’atto; e che, in particolare, l’atto non è qualificabile come
abnorme se assunto nell’ambito dei poteri riconosciuti al Giudice dall’ordinamento,
pur se i presupposti che ne legittimano l’emanazione sono stati ritenuti sussistenti
in modo errato.
Nel caso in esame, il Tribunale di Vicenza ha sicuramente emesso il provvedimento
contestato nell’esercizio del potere , che pure gli compete, di verificare la ritualità
dell’accusa e il provvedimento gravato si basa sull’assunto che il fatto quale
emerge dall’istruttoria dibattimentale sia diverso rispetto a quello
risultante dalla imputazione: orbene una siffatta diversità
legittima il provvedimento di restituzione degli atti al P. M., invero ai sensi
dell’art. 521 comma 2 c. p. p. il giudice dispone con ordinanza la restituzione
degli atti al P. M. se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che

2

collegiale nel procedimento penale instaurato a carico di Ofor Pincely Nonso

dispone il giudizio. Ne consegue che il detto provvedimento del Tribunale non
presenta profili di abnormità, poiché il contenuto dell’atto non è avulso dal sistema
e gli effetti di esso non sono tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo
del processo che potrà proseguire con la reiterata emissione del decreto di citazione
a giudizio.
P.Q.M.
Dichiara «nammissibile il ricorso .Motivazione semplificata

j

Il ColTe e eisore

M.B.fraddi

Il Presidente

P. pa vigo

Cosìdeci o in lona, camera di consiglio del 07 febbraio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA