Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37541 del 07/02/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 37541 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

Data Udienza: 07/02/2018

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Genova
nel procedimento penale nei confronti di
Monday Rex, nato il 15.08.1998
Omotuwa Starcy nato il 27.01.1997
avverso l’ordinanza n.3510/2017 del GIP del Tribunale del riesame di Genova,
del 19.10.2017;

‘;(

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, Luigi Cuomo , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
MOTIVI della DECISIONE
Avverso l’ordinanza del GUP del Tribunale di Genova che ha disposto, all’udienza

notificare agli imputati l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art.
415-bis c.p.p., propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Genova deducendo l’abnormità dell’ordinanza che ha
determinato la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari,
in quanto gli imputati erano stati posti perfettamente in condizione di difendersi
per la ragione che era già stato espletato interrogatorio e, rispetto al quadro
probatorio a quell’epoca esistente, non era sopravvenuto alcun elemento di
diversità o di novità.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Ha affermato correttamente il P.G. che secondo la giurisprudenza di legittimità, il
provvedimento abnorme è quello che si concreta «in una pronuncia che per la
sua stranezza e la singolarità del contenuto si pone al di fuori delle norme e
dell’intero ordinamento processuale, così da rendere indispensabile il rimedio del
ricorso per cassazione al fine di rimuovere una situazione processuale altrimenti
insanabile» (Sez. 6, Sentenza n. 4121 del 19/11/1992, Bosca, Rv. 192943; Sez.
1, Sentenza n. 1638 del 08/04/1991, Zanetti, Rv. 187546; Sez. 5, Ordinanza n.
1338 del 22/06/1992, P.M. in proc. Zinno, Rv. 191559).L’abnormità ,pertanto,
ha la funzione di rimedio di chiusura delle impugnazioni penali, consentendo il
controllo della Corte di Cassazione in relazione a fattispecie per le quali non è
prevista impugnabilità.
Le Sezioni Unite, con plurime decisioni, hanno chiarito che «l’abnormità dell’atto
processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua
singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale,
quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo,
determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo» (Sez. U, Sentenza
n. 17 del 10/12/1997, Di Battista, Rv. 209603; Sez. U, Sentenza n. 26 del
24/11/1999, Magnani, Rv. 215094).
Con riferimento al caso specifico, sebbene “non sia affetta da nullità la richiesta

2

Ì

del 19/10/2017 , la trasmissione degli atti al P.M., al fine di provvedere a

di rinvio a giudizio che non sia stata preceduta dall’invito a rendere interrogatorio
a conclusione delle indagini allorquando l’imputato abbia già ricevuto, con atto
equipollente, la contestazione degli addebiti” (così Cass. Sez. 5, Sentenza n.
32030 del 07/05/2014, dep. 21/07/2014, Rv. 262509; Sez. 6, Sentenza n.
35836 del 22/02/2007, dep. 01/10/2007, Rv. 238438), in ogni caso i
provvedimenti illegittimi adottati dal g.i.p. possono sempre essere superati dalla
pubblica accusa attraverso la rinnovazione dell’atto.

dell’udienza preliminare o del dibattimento che determinino, a seguito della
declaratoria di nullità di un atto di impulso processuale, una regressione del
procedimento, anche se basati su un giudizio errato, posto che gli stessi non
sono avulsi dal sistema, ed anzi costituiscono espressione tipica del suo potere, e
non determinano alcuna stasi processuale, risultando possibile alla pubblica
accusa rinnovare l’atto, la sua eventuale traduzione o la sua notifica (in tal
senso, proprio in tema di avviso di conclusione delle indagini preliminari, Sez. U,
n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; e più di recente Sez. 6, n. 5159 del
14/01/2014, Morra, Rv. 258569).Ne discende che non può giudicarsi
abnorme la decisione del giudice, oggi impugnata, di dichiarare la
nullità della richiesta di rinvio a giudizio, e ciò a prescindere dalla
correttezza di tale decisione.
Alla luce dei principi su enunciati il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso . Motivazione semplificata

F

Così deciso n Rorna , camera di consiglio del 07 febbraio 2018
Il Consi

M.B.

ore

Il Presidente

P. Davigo

Ed infatti, non possono essere ritenuti abnormi i provvedimenti del giudice

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