Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3754 del 23/05/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3754 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
SASSARI
nei confronti di:
GALIA SANDRA N. IL 24/05/1964
inoltre:
GALIA SANDRA N. IL 24/05/1964
. L
avverso la sentenza n. 593/2007 CORTE APPELLWNEZ.DIST. di
SASSARI, del 26/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO FOTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. p11- 0,61
che ha concluso per
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Udito, per la parte c ile, l’Avv

Data Udienza: 23/05/2014

Galia Sandra ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari,
sezione distaccata di Sassari, del 26 giugno 2013, che ha confermato la sentenza del locale
tribunale, del 12 aprile 2006, che l’ha ritenuta colpevole del delitto di cui all’art. 73 co. 1 e 4
del d.p.r. n. 309/90, per avere acquistato, detenuto, posto in vendita, ceduto sostanza
stupefacente del tipo hashish e marijuana (fatti commessi nell’ottobre del 1995) e l’ha
condannata alla pena di due anni di reclusione e 5.000,00 euro di multa.
Deduce la ricorrente: a) Vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di
affermazione della responsabilità e con riguardo al contrasto rilevato nella sentenza di primo
grado tra motivazione e dispositivo; b) Violazione di legge in punto di omessa declaratoria di
estinzione del reato per prescrizione.
Avverso la stessa sentenza propone ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso
la predetta corte territoriale, che deduce il vizio di violazione di legge con riguardo alla
mancata declaratoria di prescrizione del reato.
Considerato in diritto.
Ambedue i ricorsi sono fondati sul punto concernente la mancata declaratoria di estinzione
del reato.
In realtà, avuto riguardo al titolo del reato contestato, alla pena per esso prevista nel testo
vigente all’epoca del fatto (da due a sei anni di reclusione) ed alla data di commissione dello
stesso (ottobre 1995), il termine prescrizionale massimo di quindici anni di reclusione
(secondo la disciplina della prescrizione vigente all’epoca del fatto) ovvero di sette anni e sei
mesi (secondo la vigente e più favorevole disciplina) era interamente decorso prima che fosse
emessa la sentenza di secondo grado, o addirittura quella di primo grado.
Peraltro, occorre osservare che le coerenti argomentazioni svolte sul merito della vicenda
dalla corte territoriale nella sentenza impugnata escludono qualsiasi possibilità di
proscioglimento nel merito, ex art. 129, comma 2°, c.p.p., posto che, dall’esame di detta
decisione, non emergono elementi di valutazione idonei a riconoscere la prova evidente della
insussistenza del fatto contestato all’imputata o della sua estraneità ad esso.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio, essendo il reato
contestato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla l’impugnata sentenza senza rinvio perché è estinto per prescrizione il reato
addebitato.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2014.

Ritenuto in fatto.

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