Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37538 del 11/07/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 37538 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 11/07/2018

SENTENZA

sui ricorsi presentati nell’interesse di
CASINI Vittorio, n. a Roma il 21/12/1957, rappresentato e assistito
dall’avv. Stefano Rubeo, di fiducia
GERMANO’ Gianluca, n. a Roma il 27/06/1970, rappresentato e
assistito dall’avv. Antonio Maio e dall’avv. Domenico Oropallo, di fiducia
GALAFATE Simone, n. a Tivoli il 31/07/1982, rappresentato e assistito
dall’avv. Antonio Maio e dall’avv. Angela Porcelli, di fiducia
LA MARCA Carmine, n. a Noia il 22/04/1965, rappresentato e assistito
dall’avv. Massimiliano Ermanno Kornmuller, d’ufficio
SIANO Antonio, n. a Nocera Inferiore il 14/10/1964, rappresentato e
assistito dall’avv. Maurizio Giannone e dall’avv. Sabato Saviano, di
fiducia
SCALA Domenico, n. a Domicella il 18/01/1961, rappresentato e
assistito dall’avv. Maurizio Giannone e dall’avv. Sabato Saviano, di
fiducia
SOGGIA Paolo, n. a Roma il 21/08/1964, rappresentato e assistito
dall’avv. Francesco Gianzi e dall’avv. Alessandro Vannucci, di fiducia

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I

HERRERA ZUNICA Claudio Bernardo, n in Cile il 18/05/1967,
rappresentato e assistito dall’avv. Alfonso Di Benedetto, di fiducia
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, prima
sezione penale, n. 6060/2015, in data 21/02/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
letta la memoria con allegati presentata in data 17/05/2018
nell’interesse di Germanò Gianluca;

preso atto del deposito effettuato in cancelleria in data 10/07/2018
nell’interesse di Germanò Gianluca della sentenza del Tribunale di
Roma in data 09/05/2018;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del sostituto Procuratore generale dott. Luigi
Cuomo che ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità di tutti
i ricorsi;
sentiti i difensori intervenuti, e segnatamente l’avv. Angela Porcelli per
Galafate, l’avv. Kornmuller per La Marca, l’avv. Oropallo e l’avv. Mazza
(comparsa in sostituzione dell’avv. Maio) per Germanò, l’avv. Rubeo
per Casini, l’avv. Gianzi e l’avv. Vannucci per Soggia, l’avv. Giannone
per Scala e Siano che hanno concluso per l’accoglimento dei rispettivi
ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 21/02/2017, la Corte di appello di Roma,
in riforma della pronuncia di primo grado resa dal Giudice per l’udienza
preliminare presso il Tribunale di Roma in data 11/06/2015, previa
esclusione nei confronti di Gianluca Germanò, Antonio Siano e
Domenico Scala della qualità di organizzatore in relazione al capo 1,
riconoscimento dell’ipotesi tentata quanto ai capi 54 A) e 77),
esclusione della recidiva per Paolo Soggia, rideterminava le pene nei
confronti degli imputati nelle seguenti misure:
– per Gianluca Gernnanò, in anni quattro, mesi cinque giorni dieci di
reclusione ed euro 1.800,00 di multa;
– per Domenico Scala, in anni tre, mesi due, giorni venti di reclusione
ed euro 1.200,00 di multa;
– per Antonio Siano, in anni due, mesi sei di reclusione ed euro 800,00

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di multa;
– per Carmine La Marca, in anni tre, mesi nove, giorni dieci di reclusione
ed euro 1.000,00 di multa;
– per Paolo Soggia, in anni due, mesi due, giorni venti di reclusione ed
euro 700,00 di multa;
– per Claudio Bernardo Herrera Zuniga, in anni tre di reclusione ed euro
1.000,00 di multa;

– per Simone Galafate, in anni due, mesi dieci di reclusione ed euro
1.000,00 di multa.
Sostituiva nei confronti di Gianluca Germanò l’interdizione
perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea, revocava nei
confronti dello stesso l’interdizione legale, respingeva l’appello
nell’interesse di Vittorio Casini e confermava nel resto la sentenza di
primo grado.
1.1. I giudici di merito pervenivano all’affermazione della penale
responsabilità degli imputati sulla base dell’esito dell’attività di indagine
svolta dai carabinieri della Compagnia Roma Trionfale che prendevano
le mosse da un controllo stradale a carico di Vittorio Casini e Maurizio
Marinelli che il 25/05/2013, fermati a bordo di un’autovettura, non
erano in grado di esibire la carta di circolazione né altra
documentazione concernente l’autovettura (il Casini, inoltre, risultava
sprovvisto di patente di guida). Sottoposti a perquisizione personale e
veicolare, all’interno dell’autovetturavenivano rinvenuti vari arnesi atti
allo scasso e, quanto all’auto, emergeva che la targa era associata ad
altra autovettura. Aveva quindi inizio una complessa attività di indagine
che dapprima aveva ad oggetto l’esame dei tabulati delle utenze in uso
al Casini e al Marinelli da cui emergeva che costoro non solo avevano
intensi contatti tra loro ma avevano contestuali contatti telefonici anche
con tale Gianluca Germanò; aveva quindi inizio l’attività di
intercettazione telefonica e servizi di opc che portavano al sequestro di
numerose auto.
1.2. Dall’ascolto delle comunicazioni telefoniche, era possibile
ricostruire il modus operandi del gruppo. Vittorio Casini organizzava la
squadra che doveva commettere il furto ed individuava l’autovettura
che doveva essere sottratta solitamente sulla base delle indicazioni
fornite dal cliente ricettatore; il Casini contattava Maurizio Marinelli,
Simone Galafate, Mauro Valentini, Davide Palmieri, decidendo il luogo

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,

di incontro; formata la squadra, di volta in volta diversamente
composta, questa si muoveva a bordo dell’autovettura in uso al Casini
intestata a persona defunta: le autovetture venivano così asportate
previa inibizione degli eventuali antifurti satellitari, mediante l’uso di
apparati Jammer, sostituendo la centralina che ne consente la messa
in moto usando un kit apposito; laddove non si riusciva a mettere in
moto le autovetture, queste venivano trainate con appositi cavi

venivano spostate e parcheggiate in luoghi preindividuati dagli imputati
(alcuni dei quali scoperti dagli operanti) oppure all’interno di garage
presi in affitto per la specifica attività o in alternativa nell’officina del
Casini, ove le vetture venivano controllate al fine di individuare
eventuali localizzatori; per precauzione, le autovetture generalmente
non venivano consegnate nell’immediatezza del furto ma venivano
recuperate in un momento successivo da parte dei destinatari anche
mediante l’utilizzo di carri attrezzi. In altri casi, le autovetture venivano
consegnate direttamente nei luoghi ove ne veniva effettuato lo
smontaggio.
2.

Avverso detta sentenza, nell’interesse di Vittorio Casini,

Simone Galafate, Claudio Bernardo Herrera Zunica, Paolo Soggia,
Gianluca Germanò, Domenico Scala, Antonio Siano e Carmine La
Marca, vengono proposti distinti ricorsi per cassazione, i cui motivi
vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la
motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Ricorso nell’interesse di Casini Vittorio e di Galafate Simone, a
firma avv. Angela Porcelli.
Lamenta il ricorrente Casini:
-violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 416,
commi 1 e 2 cod. pen.: la Corte territoriale non è stata in grado di
individuare concretamente le condotte addebitate ai singoli,
significative dell’esistenza del sodalizio, limitandosi alla considerazione
dell’esistenza di un’attività lavorativa svolta in maniera stabile dai
soggetti coinvolti e di un numero impressionante di furti commessi in
un arco temporale piuttosto contenuto (primo motivo);
-violazione di legge e vizio di motivazione in relazioni ai capi elencati
dal n. 2 al n. 41, per violazione degli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.:
la responsabilità in capo all’imputato è stata sostanzialmente

A

I

agganciati alle auto in possesso dei malviventi; le autovetture sottratte

ricondotta, non al ritrovamento o alla constatazione del possesso del
bene nella sua disponibilità, quanto nella presa d’atto che nella
medesima data in cui si tenevano le conversazioni captate si fossero
verificati sul territorio dei furti di autovetture (secondo motivo);
-violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai capi 41 a) e
b) per violazione degli artt. 648, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.: non
appare provata ogni oltre ragionevole dubbio la responsabilità del

dell’elemento

soggettivo

circa

la

provenienza

Casini in ordine al delitto di ricettazione, essendovi carenza
delittuosa

dell’autovettura (terzo motivo).
Lamenta il ricorrente Galafate:
-violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 416,
commi 1 e 2 cod. pen.: la Corte territoriale, mentre per gli altri imputati
analizza singolarmente il ruolo, l’apporto, i collegamenti con i presunti
consociati e la sussistenza di tutti i presupposti del reato associativo,
nulla dice con riferimento al Galafate, limitandosi a rigettare i motivi di
appello e a ritenere provata la sua penale responsabilità al di là di ogni
ragionevole dubbio; peraltro, la Corte omette di considerare che il
ricorrente: non conosce tutti i suoi ipotetici sodali, non ha mai avuto
contatti telefonici con alcuno di essi, non ha mai partecipato ad incontri
con essi, non viene coinvolto in nessuno dei reati di ricettazione, non
ha mai fornito alcun contributo ad un gruppo, non ha mai avuto la
consapevolezza di far parte di alcuna organizzazione (quarto motivo);
– violazione di legge e vizio di motivazione in relazioni ai capi 9, 11, 12,
13, 15, 16, 17, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 39, per violazione degli artt.
624, 625, n. 2 e 7 cod. pen.: la riconducibilità dei furti contestati al
Galafate viene provata esclusivamente sulla scorta dell’interpretazione
delle intercettazioni telefoniche che, tutte di contenuto criptico,
risultano prive di riscontri oggettivi (quinto motivo);
– per entrambe le posizioni: violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione agli artt. 192 e ss. cod. proc. pen.: la Corte territoriale
ripercorre pedissequamente la sentenza di primo grado limitandosi a
contestare genericamente le doglianze della difesa (sesto motivo);
– per entrambe le posizioni: violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione all’art. 62 bis cod. pen.: la Corte territoriale, in maniera
risolutiva, generica ed evasiva, si limita a negare il beneficio delle
circostanze attenuanti generiche (settimo motivo);

5

- per entrambe le posizioni: vizio di motivazione in relazione all’operato
trattamento

sanzionatorio,

alla

contestata

recidiva

e

alle

determinazioni in ordine all’aumento di pena a titolo di continuazione:
la Corte territoriale, conformandosi al giudizio espresso dal giudice di
primo grado, ritiene di qualificare la condotta in termini di gravità senza
esporre le ragioni, ex art. 133 cod. pen., per le quali tale rigida
determinazione viene intrapresa, tanto più in presenza di sanzione

distante dai minimi edittali; altrettanta apoditticità si riscontra in punto
mancata esclusione della recidiva ed aumento di pena a titolo di
continuazione (ottavo motivo).
4. Ricorso nell’interesse di Herrera Zunica Claudio Bernardo.
Lamenta il ricorrente:
-violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 624,
625 cod. pen. e riqualificazione del fatto in furto continuato non
essendosi peraltro considerato che il ricorrente non è mai stato
sorpreso nella disponibilità dei veicoli riferiti nelle intercettazioni (primo
motivo);
-violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 648 e
56 cod. pen. per mancata configurazione dell’ipotesi tentata, avendo
l’imputato compiuto solo atti idonei diretti in modo non equivoco a
procurarsi un profitto senza riuscire nel proprio intento a causa
dell’intervento degli operanti (secondo motivo);
-violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 62 bis
cod. pen. per mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche nonostante le tragiche condizioni socio-economiche del reo
e la non particolare gravità dei fatti (terzo motivo).
5. Ricorso nell’interesse di Soggia Paolo, a firma avv. Alessandro
Vannucci.
Lamenta il ricorrente:
– vizio di motivazione in relazione agli artt. 530 cod. proc. pen., 56 e
648 bis cod. pen., con riferimento alla disponibilità dell’area di via
Ardeatina 1975 ove fu rinvenuta in fase di smontaggio l’autovettura
Mercedes tg. EK 463 WT (primo motivo);
– violazione di legge in relazione all’art. 648 cod. pen. per non
pertinenza del precedente giurisprudenziale richiamato dalla Corte
territoriale con la fattispecie dedotta in giudizio (secondo motivo).
5bis. Ricorso nell’interesse di Soggia Paolo, a firma avv.

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Francesco Gianzi.
Lamenta il ricorrente:
– violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 648
cod. pen. e 1376 cod. civ.: anche a voler aderire all’orientamento
giurisprudenziale indicato in sentenza, con il quale si è ritenuto
sufficiente il mero accordo ai fini della consumazione del reato di
ricettazione (di cui peraltro, non v’è traccia in atti), nella fattispecie

difettano gli elementi necessari dell’accordo finalizzato all’acquisto
delle autovetture, e cioè il prezzo e l’oggetto, con conseguente
inconfigurabilità del reato di ricettazione (primo motivo);
– violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle norme sul
delitto tentato: la mancata consegna della res a seguito dell’accordo
intervenuto finisce con il configurare un’ipotesi di delitto tentato,
inopinatamente escluso (secondo motivo);
– violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al delitto di
riciclaggio di cui al capo 77: viene omessa ogni indicazione e
valutazione in relazione all’esatta individuazione del Soggia come
autore del reato; in ogni caso, in relazione allo stesso, difettano gli
elementi indiziari, non essendosi mai accertata la presenza del Soggia
presso l’area di via Ardeatina 1975 ed essendosi di contro provato
come il locale in questione fosse di proprietà di una terza persona e
locato a tale Luciano Viglietta (che, a sua volta, lo aveva subaffittato a
tale Balcu Cornel); del resto, la circostanza che il ricorrente fosse stato
visto in compagnia di Scala e Siano durante il servizio di OPC del
24/01/2014, non poteva certo supportare l’ipotesi di un suo
coinvolgimento in una “continua attività di riciclaggio”, né tantomeno
la sua partecipazione all’episodio di cui al capo 77; infine, andava
considerato come non fosse sufficiente la condotta di smontaggio di
autovetture di provenienza furtiva ai fini dell’integrazione del delitto di
cui all’art. 648 bis cod. pen., dovendo le condotte consistere in azioni
volte specificamente ad ostacolare ovvero rendere difficile
l’identificazione e la provenienza illecita della res (terzo motivo).
6. Ricorso nell’interesse di Germanò Gianluca, a firma avv.
Antonio Maio.
Lamenta il ricorrente:
– inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione
all’art. 416 cod. pen.: la Corte territoriale, insistendo nell’errore

7

ermeneutico in cui era incorso il primo giudice, ha ritenuto
sufficientemente probante il contenuto di conversazioni telefoniche
intercorse tra gli imputati, giacchè la supposta attività illecita oggetto
di esse — finalizzata alla sottrazione delle autovetture, successivamente
destinate ai ricettatori e/o riciclatori — avrebbe trovato puntuale
riscontro dalle attività di materiale recupero delle autovetture oggetto
del furto ovvero della ricettazione, condotte dalla polizia giudiziaria;

peraltro, le intercettazioni disvelano l’assenza di qualsivoglia
programma comune tra gli imputati, essendo le supposte attività
delittuose collegate ad accordi occasionali ed accidentali, in vista di un
reciproco vantaggio delle parti coinvolte, destinato ad esaurirsi con la
commissione di singoli delitti (primo motivo);
-vizio di motivazione in relazione all’affermazione di penale
responsabilità del Germanò in ordine alla fattispecie di cui all’art. 416
cod. pen.: innanzi alla diversa ipotesi ricostruttiva del fatto elaborata
dalla difesa al fine di dimostrare l’assoluta estraneità del ricorrente al
sodalizio ritenuto, la Corte territoriale si è limitata ad escludere
l’aggravante contestata, omettendo di enunciare le ragioni che hanno
giustificato la scelta di ritenere il Gernnanò quale partecipe del presunto
sodalizio in luogo della qualità di organizzatore originariamente
contestatagli; in ogni caso, le risultanze probatorie sono tali da
consentire di escludere che il ricorrente sia stato a conoscenza
dell’illecita provenienza delle autovetture, essendo assai più verosimile
ritenere che lo stesso abbia erroneamente e colposamente omesso di
verificare la lecita provenienza delle stesse, di volta in volta richieste
in buona fede al Casini e al Marinelli (secondo motivo);
-inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione
alla fattispecie di cui all’art. 648 bis cod. pen.: con riferimento al capo
54 A, per il quale è stata ritenuta l’ipotesi del tentativo, la Corte
territoriale, piuttosto che valutare compiutamente gli elementi forniti
dalla difesa, ha ritenuto accertata la penale responsabilità del Germanò
esclusivamente in base al contenuto di alcune conversazioni intercorse
tra lo stesso e Vittorio Casini, successivamente al sequestro
dell’autovettura Smart Coupè, dalle quali sarebbe emersa la
consapevolezza dell’imputato, ab origine, della provenienza furtiva
dell’auto; la condotta del Germanò, al momento dell’accordo, non
appare affatto accompagnata dalla volontà di porre in essere un’attività

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di ostacolo all’identificazione dell’auto in questione e, in assenza del
dolo del riciclaggio anche tentato, l’imputato dovrebbe limitarsi a
rispondere del reato di cui all’art. 712 cod. pen. per aver omesso di
verificare la lecita provenienza dell’autovettura (terzo motivo);
-vizio di motivazione in relazione alla fattispecie di tentato riciclaggio:
v’è nella fattispecie mancanza assoluta di motivazione sulla deduzione
difensiva che aveva evidenziato l’assenza di qualsivoglia elemento

avesse impartito le presunte disposizioni per gli operai per l’attività di
occultamento e smontaggio, tesa al riciclo, dell’autovettura in parola
(quarto motivo);
-manifesta illogicità della motivazione in relazione all’affermazione
della penale responsabilità del Germanò in ordine alla fattispecie di cui
all’art. 648 cod. pen.: in relazione ai capi 45, 46, 48, 49, 51, 53 e 54,
il ragionamento del giudice di secondo grado è palesemente illogico sia
nella ricostruzione che nella valutazione della prova, rappresentata
esclusivamente dall’interpretazione dei colloqui avvenuti tra i
computati nelle captate intercettazioni e dal successivo recupero
materiale delle autovetture da parte della polizia giudiziaria; la difesa
aveva evidenziato come dai colloqui intercettati non emergesse la
prova dell’identità tra la singola vettura provento di furto e quella
oggetto di conversazione tra gli imputati ovvero qualsivoglia
riferimento ad un successivo acquisto e/o pagamento delle auto.
Peraltro, l’illogicità della sentenza non attiene esclusivamente
all’erronea interpretazione ed alla parziale valutazione delle suddette
conversazioni, ma investe anche quella parte di motivazione che, a
fronte della ritenuta sussistenza dell’ipotesi consumata di ricettazione,
riconosce ed afferma che il momento consumativo del reato prescinde
dall’avvenuta consegna del bene e coincide con il raggiungimento
dell’accordo; il giudice d’appello avrebbe dovuto, a tutto voler
concedere, affermare la penale responsabilità del ricorrente per aver
presumibilmente ricevuto i veicoli, mai ritrovati dagli operanti, senza
essersi diligentemente adoperato per verificarne la legittima
provenienza, procedendo così ad una riqualificazione giuridica dei fatti
nel diverso reato di cui all’art. 712 cod. pen. (quinto motivo).
6bis. Ricorso nell’interesse di Gernnanò Gianluca, a firma avv.
Renato Borzone.

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probatorio atto a comprovare che il Germanò (assieme allo Iannelli)

Lamenta il ricorrente:
– in relazione ai reati fine (capi: 54 A, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53,
54, 55, 56, 57, 58 e 59): difetto, illogicità ed apparenza di motivazione
quanto all’impianto complessivo delle ragioni che giustificherebbero
l’affermazione di penale responsabilità; utilizzo improprio di modalità
espositive scorrette secondo il modello della “motivazione meramente
informativa”, priva di adeguati collegamenti alle risultanze processuali;

omesso esame del contenuto delle doglianze specificatamente ed
articolatamente dedotte nell’atto di appello (primo motivo);
– inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 110 e 416 cod. pen.;
mancanza e contraddittorietà della motivazione nonché manifesta
illogicità della stessa in punto di affermazione della penale
responsabilità sia quanto alla giuridica sussistenza del reato associativo
sia quanto alla ritenuta partecipazione all’associazione da parte del
ricorrente; inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 192 cod.
proc.

pen.

con

riferimento

all’irrazionale

esposizione

della

concatenazione indiziaria (secondo motivo);
– in relazione ai capi 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54, inosservanza
ed erronea applicazione degli artt. 115, 56, 648 cod. pen. (terzo
motivo);
-inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen. in ordine
ai presupposti per l’applicazione della recidiva; difetto anche fisico di
motivazione in ordine all’applicazione della medesima, con riguardo al
totale silenzio serbato sulle doglianze difensive contenute nell’atto di
appello (quarto motivo);
– inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62 bis, 69 cod. pen.
e correlativo difetto di motivazione in relazione al mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del giudizio di
valenza delle stesse (quinto motivo).
7. Ricorso nell’interesse di Scala Domenico e di Siano Antonio.
Lamentano i ricorrenti:
– erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione
in relazione all’art. 416 cod. pen.: pur volendo aderire all’impostazione
fatta propria dalla Corte territoriale, la ritenuta associazione non ha
visto tra i suoi partecipanti i ricorrenti, a carico dei quali è stata addotta
la sola presenza di diuturni contatti con due intranei all’organizzazione
che, tuttavia, non ha tratto dalla loro condotta alcun apporto né

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organizzativo né operativo (primo motivo);
– erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione
in relazione al capo 20 della rubrica: la mera, ancorchè indimostrata,
consegna dell’apparecchiatura da utilizzare per il furto è stata
illogicamente enfatizzata al fine di fornire un supporto giustificativo alla
condotta concorsuale, del tutto identica alle modalità operative aliunde
qualificate sub specie di ricettazione (secondo motivo);

– vizio di motivazione con riferimento all’annessa valutazione
dell’applicazione della disciplina del reato continuato in relazione al
capo 23: con i motivi nuovi di impugnazione, la difesa aveva invocato
l’applicazione della continuazione tra i reati oggetto del presente
procedimento e quelli per i quali Siano aveva riportato una precedente
condanna divenuta irrevocabile successivamente alla scadenza del
termine per la presentazione dell’impugnazione principale; la richiesta
era stata inopinatamente disattesa avendo avuto a disposizione il
giudice della cognizione tutti gli elementi per poter accertare la
sussistenza della, peraltro esistente, unicità del disegno criminoso
(terzo motivo);
-erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della
motivazione in relazione agli artt. 99, 132, 133 e 62 bis cod. pen.: in
modo alquanto sbrigativo e comunque incomprensibile la Corte
territoriale si è limitata ad escludere l’inasprimento della pena a titolo
di recidiva per il solo Soggia e a negare, con altrettanta genericità
argomentativa, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
(quarto motivo).
8. Ricorso personale di La Marca Carmine.
Lamenta il ricorrente:
– vizio di motivazione in relazione al capo 1: il compendio indiziario
raccolto dal pubblico ministero restituisce soltanto tre contatti telefonici
tra l’imputato e Vittorio Casini, palesemente insufficienti per sostenere
la ricorrenza del reato associativo; in ogni caso, il ruolo svolto dal
ricorrente nell’ambito della ritenuta associazione è da ascriversi ad un
lasso temporale molto ristretto e caratterizzato dall’assoluta carenza di
qualsivoglia dato probante circa la sua consapevolezza di contribuire,
attraverso il proprio operato, al mantenimento ed alla realizzazione
degli scopi dell’associazione vietata (primo motivo);
– violazione di legge in relazione all’art. 648 cod. pen.: il ricorrente,

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chiamato a rispondere di tre episodi di ricettazione (capi 42, 43 e 44)
doveva essere mandato assolto da dette imputazioni quantomeno per
difetto dell’elemento psicologico del reato che, anche nell’ipotesi di dolo
eventuale, non può desumersi da un mero sospetto sulla provenienza
della cosa, occorrendo un atteggiamento psicologico che, basato su
circostanze più consistenti di quelle che danno semplicemente motivo
di sospettare che la cosa provenga da delitto, dimostri l’accettazione

da parte dell’agente del rischio della provenienza delittuosa (secondo
motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono tutti inammissibili.
2.

Va preliminarmente evidenziato come, secondo la

giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., Sez. 6, n. 10951 del
15/03/2006, Casula, Rv. 233708), anche alla luce della nuova
formulazione dell’art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen.,
dettata dalla L. 20 febbraio 2006 n. 46, il sindacato del giudice di
legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato
deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) “effettiva”,
ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante
ha posto a base della decisione adottata; b) non “manifestamente
illogica”, ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni
non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica;
c) non internamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili
incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le
affermazioni in essa contenute; d) non logicamente “incompatibile” con
altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o
dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero
ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali
incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo
logico la motivazione (nell’affermare tale principio, la Corte ha
precisato che il ricorrente, che intende dedurre la sussistenza di tale
incompatibilità, non può limitarsi ad addurre l’esistenza di “atti del
processo” non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione
o non correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece
identificare, con l’atto processuale cui intende far riferimento,

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l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che
risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento
impugnato, dare la prova della verità di tali elementi o dati invocati,
nonché dell’esistenza effettiva dell’atto processuale in questione,
indicare le ragioni per cui quest’ultimo inficia o compromette in modo
decisivo la tenuta logica e l’interna coerenza della motivazione).
2.1. Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal

accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione
complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano
astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di
quella fatta propria dal giudicante.
Ogni giudizio, infatti, implica l’analisi di un complesso di elementi
di segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati
che – per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e
convergenti verso un’unica spiegazione – sono in grado di superare
obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del
giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e
comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del
provvedimento. E’, invece, necessario che gli atti del processo
richiamati dal ricorrente per sostenere l’esistenza di un vizio della
motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o
dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di
disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al
suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere
manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Il giudice
di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla
persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente
illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del
ricorrente concernenti “atti del processo”.
2.2. Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una
valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale
“esistenza” della motivazione e sulla permanenza della “resistenza”
logica del ragionamento del giudice.
Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo
sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto
posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e

ricorrente siano semplicemente “contrastanti” con particolari

diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a
quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente
plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste
operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del
fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale
dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei
provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino

autonomamente acquiescenza) rispettino sempre uno standard di
intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter
logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Può quindi
affermarsi che, anche a seguito delle modifiche dell’art. 606 cod. proc.
pen., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, “mentre
non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione
per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle
risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito,
è invece, consentito dedurre il vizio di travisamento della prova, che
ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio
convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova
incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che in tal caso,
non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice
di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi
sussistano” (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv.
238215).
2.3. Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la
revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica
del provvedimento e non può quindi estendersi all’esame ed alla
valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla
competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte
non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa
ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.
Nè la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove
o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento
impugnato. Invero, solo l’argomentazione critica che si fonda sugli
elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento
impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità,
al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica,
oltre che del diritto, e all’esigenza della completezza espositiva (Sez.

14

6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214).
2.4. La medesima giurisprudenza di legittimità considera, inoltre,
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si
risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e
motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi
considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non
assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza

oggetto di ricorso (v., tra le tante, Sez. 5, n. 25559 del 15/06/2012,
Pierantoni; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, p.m. in proc. Candita,
Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).
In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di
appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa
riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può
essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto
affermato dalla Corte d’appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi
sono necessariamente privi dei requisiti di cui all’art. 581, comma 1,
lett. c) cod. proc. pen., che impone la esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Sez. 6, n. 20377 del
11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).
Sulla base di questi principi vanno esaminati gli odierni ricorsi.
3. Ricorso nell’interesse di Casini Vittorio e di Galafate Simone, a
firma avv. Angela Porcelli.
3.1. Manifestamente infondato è il primo motivo.
La sentenza di secondo grado si sottrae a censura in ordine alla
ricorrenza di un consesso criminale avendo il giudice di merito, in
doppia conforme, ricavato il proprio convincimento in base ad un
percorso argomentativo non manifestamente illogico, scevro da
travisamenti ed assolutamente aderente agli acquisiti esiti probatori (in

primis,

l’imponente compendio intercettativo oltre alle evidenze

emerse dai servizi di osservazione e pedinannento della polizia
giudiziaria) assolutamente capace di riscontrare (così escludendosi
l’auspicata deriva di tipo meramente concorsuale) non solo
un’indefinita progettualità criminosa quanto, altresì, le costanti
sintoniche “relazioni d’affari” tra i sodali, la mutua assistenza e la
precisa suddivisione dei diversi ruoli, in un contesto che già il solo dato
numerico costituito dall’imponente elenco dei reati-fine (ben
ottantuno) appare ampiamente sufficiente a validare.

15

Come è noto, il concetto di associazione, comune ad una serie di
fattispecie penali, individua una struttura stabilmente organizzata,
fondata sul duplice presupposto del perseguimento di uno scopo
comune tra gli associati e della volontà di far parte dell’organismo
associativo, accettandone le regole e condividendone gli scopi.
Nella fattispecie, è stata, pienamente riconosciuta l’esistenza di
un gruppo – con sede operativa ed ampia disponibilità di mezzi – che

agiva per commettere reati contro il patrimonio secondo consolidati
schemi organizzativi: un primo “sottogruppo” (composto da Vittorio
Casini, Maurizio Marinelli, Simone Galafate e dagli “stralciati” Mauro
Valentini, Davide Palmieri e Ubaldo Casini) provvedeva all’esecuzione
dei furti; un secondo “sottogruppo” (composto da Gianluca Germanò,
Domenico Scala, Antonio Siano, Carmine La Marca e dagli “stralciati”
Enrico Esposito e Raffaele Lombardi), costituito dai destinatari delle
autovetture rubate, dedito all’attività di ricettazione e/o di riciclaggio.
Le singole condotte degli associati vengono puntualmente descritte e
lumeggiano i singoli decisivi apporti causali per la realizzazione del
programma criminoso.
In particolare, per quanto riguarda il Casini, detto “baffoncino”,
la Corte territoriale individua il suo ruolo di organizzatore e capo,
riconosciutogli dagli stessi associati che spesso gli attribuiscono
l’appellativo di “principale”: il ricorrente si occupa, infatti, in prima
persona della complessa attività preposta al furto delle autovetture,
individuando, dopo aver ricevuto le richieste, i veicoli e reperendo
uomini e mezzi necessari a tal fine; forma le squadre deputate al furto
da ricettare successivamente ai sodali; gestisce la base logistica (come
individuata nell’officina di via Coccia di Morto/via delle Patelle); effettua
tutte le operazioni necessarie per porre in sicurezza le autovetture; si
avvale della collaborazione di alcuni elettrauti che si prestano a
preparare, decodificare le centraline e ricodificare le chiavi di
accensione da apporre sulle vetture rubate per poterle mettere in moto
e spostarle da un luogo ad un altro; dirige le operazioni di ricerca di
garage e box utilizzati dall’organizzazione per la custodia del materiale
necessario al compimento dell’attività criminosa; tiene gli
indispensabili contatti con i destinatari delle vetture da sottrarre,
decidendo a chi consegnarle anche in base alla migliore offerta;
gestisce il ritiro e la distribuzione degli utili derivanti dall’attività illecita.

16

La struttura che fa capo al Casini si avvale del prezioso ed
indispensabile contributo del gruppo dei ricettatori, in piena sinergia
con il gruppo dei ladri, che, insieme, concorrono a realizzare il
concordato programma comune fondato sul reciproco interesse a
soddisfare l’uno le esigenze dell’altro.
3.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo.
Si è già detto come la sentenza impugnata evidenzi come i rei

individuata l’auto da sottrarre, fossero dotati di strumentazione
adeguata per mettere in moto le auto sottratte e/o trainarle e fossero
altresì in grado di individuare il luogo ove detenere l’auto prima di
consegnarla al destinatario finale. Gli esiti captativi tratti dalle utenze
telefoniche intercettate hanno reso possibile sia la ricostruzione degli
episodi di reato in contestazione che l’individuazione dei relativi
responsabili. E, l’abbinamento utenza monitorata/identificazione del
soggetto colloquiante, appare certo “… sia perché contestualmente alle
intercettazioni telefoniche sono stati svolti dei servizi di OPC sia perché
gli operanti hanno con certezza riconosciuto le voci, sia perché in taluni
casi le utenze monitorate sono state rinvenute nella disponibilità degli
stessi imputati …”.
Ciò premesso, rileva il giudice d’appello come, in relazione ai
singoli episodi di furto attribuiti al Casini, tutti i fatti fossero stati
ammessi dal medesimo, tanto a riscontro del chiaro ed inequivoco
tenore delle conversazioni captate; e, la medesima fonte probatoria,
consentiva di ritenere parimenti provati tutti i corrispondenti reati di
ricettazione delle auto rubate dal Casini.
3.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo.
3.3.1. Risulta in sentenza come la polizia giudiziaria in data
24/05/2013 avesse eseguito un controllo nei confronti di Vittorio Casini
(e di Maurizio Marinelli), trovati a bordo di una Renault Clio con n. di
telaio VF1CR1G0H39144653: nell’immediatezza, si accertava che
l’autovettura era provento di furto e che sulla stessa era stata operata
la sostituzione della targa al fine di ostacolare l’accertamento della
provenienza delittuosa. Sia il Casini che il Marinelli venivano altresì colti
dagli operanti nel possesso di attrezzi atti allo scasso. Scrive – del tutto
condivisibilmente – la Corte territoriale: “Quanto alla consapevolezza
da parte di costoro della provenienza delittuosa dell’auto nella loro

avessero a disposizione i mezzi per raggiungere il luogo ove era stata

disponibilità, la spiegazione a suo tempo fornita dal Casini era
palesemente inattendibile, visto che il soggetto che gli avrebbe
consegnato la vettura è risultato coinvolto negli affari illeciti dei due
indagati. Peraltro, sempre al fine di rendere evidente la consapevolezza
della provenienza delittuosa del mezzo trovato nella disponibilità del
Casini e del Marinelli basta richiamare quanto emerso dalla
ricostruzione della vicenda …, in particolare il fatto che costoro sono

risultati stabilmente dediti ai furti di autovetture per lo più in orario
notturno …”.
Ricorda il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento
della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del reato
di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta
da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall’annessa o
non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da
parte del soggetto agente (cfr.,

ex multis, Sez. 2, n. 53017 del

22/11/2016, Alotta, Rv. 268713, in cui la S.C. ha precisato che ciò non
costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e
nemmeno un “vulnus” alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa
struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini
dell’indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della
il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della
stessa).
3.3.2. Anche in relazione al furto aggravato contestato al capo 41
b), v’è congrua motivazione che richiama gli accertamenti operati.
Scrive la Corte territoriale: “… gli operanti, attraverso il sistema
di videosorveglianza del deposito giudiziario avevano notato uscire un
fuoristrada le cui caratteristiche erano molto simili alla Toyota Land
Cruiser nella disponibilità del Casini targata ZA205TY. Peraltro è stato
accertato che Casini era collocabile nella notte del furto prima in zona
non distante dal deposito giudiziario e poi nella zona dove è stata
rinvenuta bruciata la Renault Clio. A ciò si aggiunga la circostanza che
il Casini aveva interesse a rubare la Clio per eliminare il corpo del reato
di ricettazione a suo carico ipotizzato a seguito del controllo del 24
maggio precedente”.
3.4. Manifestamente infondato è il quarto motivo.
Il copioso compendio intercettativo restituisce la figura di Simone
Galafate, quale partecipante all’associazione, ancorchè la sua posizione

18

sia stata ritenuta di semplice gregario e di mero esecutore di ordini
impartiti dal Casini. Le vicende di reato che lo vedono coinvolto
appaiono tutte concrete manifestazioni di un comprovato inserimento
– sebbene, come detto, a livello di sostanziale manovalanza – nel
consesso criminale.
Vengono dedotti a discarico la mancata conoscenza da parte dello
stesso di tutti gli altri sodali, l’assenza di contatti telefonici e di incontri

provata messa a disposizione del gruppo e la sua mancata
consapevolezza di far parte di un gruppo. I rilievi non colgono nel
segno.
Va doverosamente ricordato in premessa che il criterio distintivo
tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel
reato continuato va individuato nel carattere dell’accordo criminoso,
che, nell’ipotesi di concorso, si concretizza in via meramente
occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o
più reati determinati – anche nell’ambito del medesimo disegno
criminoso – con la realizzazione dei quali si esaurisce l’accordo e cessa
ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta
diretto all’attuazione di un più vasto programma criminoso, per la
commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza
di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente
ed al di fuori dell’effettiva commissione dei singoli reati programmati
(cfr., ex multis, Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Debbiche
Helmi, Rv. 258009). Ulteriore insegnamento della giurisprudenza di
legittimità postula che, ai fini dell’accertamento dell’elemento
psicologico del soggetto agente, essendo la volontà ed i moti dell’anima
interni al soggetto, essi non sono dall’interprete desumibili che
attraverso le loro manifestazioni, ossia attraverso gli elementi
esteriorizzati e sintomatici della condotta: ne deriva che i singoli
elementi e, quindi, anche quelli soggettivi attraverso cui si estrinseca
l’azione, inerenti al fatto storico oggetto del giudizio, impongono una
loro analisi la quale, essendo pertinente ad elementi di fatto,
costituiscono appannaggio del giudizio di merito, non di quello della
legittimità che può solo verificare la inesistenza di vizi logici, la
correttezza e la compiutezza della motivazione, l’assenza di errori sul
piano del diritto, così escludendosi in tale sede un terzo

7/1

con gli stessi, la sua estraneità ai reati di ricettazione, la sua non

riapprezzamento del merito (Sez. 1, n. 12726 del 28/09/1988, dep.
1989, Alberto, Rv. 182105). Del resto, «una volta dimostrata
l’esistenza di una associazione per delinquere e individuati gli elementi,
anche indiziari, sulla base dei quali possa ragionevolmente affermarsi
la cointeressenza di taluno nelle attività dell’associazione stessa e
quindi la partecipazione alla vita di quest’ultima, non occorre anche la
dimostrazione del ruolo specifico svolto da quel medesimo soggetto

nell’ambito dell’associazione, potendosi la partecipazione al sodalizio
criminoso, per sua stessa natura, realizzarsi nei modi più svariati, la
cui specificazione non è richiesta dalla norma incriminatrice e non può,
quindi, essere richiesta nemmeno nella sentenza di condanna» (Sez.
5, n. 35479 del 07/06/2010, P. e altri, Rv. 248171; nello stesso senso,
v., Sez. 2, n. 43632 del 28/09/2016, Capuano e altri, Rv 268317).
Venendo alla fattispecie, osserva il Collegio come Simone
Galafate ha parimenti visto la propria colpevolezza congruamente
corroborata in sede di doppia conforme, mediante appropriata
valorizzazione del compendio probatorio. Nello specifico, le operate
intercettazioni, in uno con gli esiti della complessiva attività di controllo
della polizia giudiziaria, hanno rappresentato un pertinente
addentellato atto a riscontrare non solo le specifiche violazioni
realizzate con i reati-fine ma anche la pure contestata partecipazione
associativa. Di contro, gli elementi indicati a discarico dal ricorrente, in
presenza di comprovata cointeressenza nella dimostrata
organizzazione criminale in vista dell’unitario programma condiviso, si
pongono come elementi, per così dire, neutri, non occorrendo, ai fini
della pronuncia di penale responsabilità, né la dimostrazione del ruolo
specifico svolto dal partecipe, né l’esistenza di relazioni con tutti i sodali
né, tantomeno, la commissione di tutti i reati-fine programmati.
3.5. Manifestamente infondato è il quinto motivo.
Rileva il Collegio come i dialoghi oggetto delle captate
intercettazioni risultano plausibilmente letti secondo una chiave
interpretativa ben idonea a consentirne di inferire lo stabile relazionarsi
del ricorrente con i sodali al fine di programmare, realizzare o
coordinare le varie azioni delittuose in vista del comune obiettivo.
In ogni caso, appare opportuno ricordare che, in tema di
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del
linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia

20

criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione
del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle
massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità
(Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
Inoltre, non appare superfluo evidenziare come la chiarezza delle
conversazioni, in uno con la ripetitività delle sperimentate modalità di
azione, abbiano permesso alla polizia giudiziaria – nella maggioranza

dei casi – di riuscire a localizzare le vetture dopo la loro sottrazione e a
recuperarle materialmente, così rassegnando un riscontro pieno ed
assoluto delle attività investigative.
3.6. Del tutto generico è il sesto motivo.
Invero, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello,
sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il
ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più
punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di
indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie, il motivo è manifestamente infondato perché
privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc.
pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata
ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla
base della censura formulata, non consentendo al giudice
dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio
sindacato.
3.7. Manifestamente infondato è il settimo motivo.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è
giustificata da motivazione (esistenza di precedenti penali, forte
determinazione a delinquere ed intensità del dolo, elementi idonei a
tratteggiare le figure degli imputati quali soggetti stabilmente dediti ad
attività delittuose) esente da manifesta illogicità, circostanza che rende
la stessa insindacabile in sede di legittimità (cfr., Sez. 6, n. 42688 del
24/09/2008, Caddi e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio
affermato da questa Suprema Corte secondo cui, non è necessario che
il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle
attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi
favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è
sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o
comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale

21

valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).
3.8. Manifestamente infondato è l’ottavo motivo.
Anche le statuizioni in punto trattamento sanzionatorio, mancata
esclusione della recidiva ed entità della pena irrogata a titolo di
continuazione richiamano i medesimi criteri ostativi al riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche (per la recidiva, viene precisato

in sentenza che i fatti per cui è intervenuta condanna devono ritenersi
indicativi di maggiore pericolosità sociale tale da giustificare l’aumento
di pena ex art. 99 cod. pen.).
Mentre per il Casini vi è stata conferma del trattamento
sanzionatorio, per il Galafate la pena è stata ridotta. In entrambi i casi,
si è operato corretto riferimento ai criteri di congruità normativamente
previsti.
3.8.1. Va, al riguardo, ricordato come l’indicazione nella
motivazione sulla determinazione dell’entità della pena degli elementi
negativi ritenuti di dominante rilievo non rende necessario l’esame
dettagliato degli ulteriori elementi rappresentati solo genericamente
nel ricorso (Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252). E’
quindi sufficiente, in considerazione dell’entità della pena determinata
nella sentenza impugnata, il richiamo, tra i criteri di valutazione previsti
dall’art. 133 cod. pen., unicamente alla capacità a delinquere
dell’imputato, desunta dai precedenti penali, e alla gravità dei fatti per
le particolari modalità di commissione. Peraltro, allorché la pena, come
nel caso in esame, non si discosti in maniera sensibile dai minimi
edittali, l’obbligo motivazionale previsto dall’art. 125, comma 3 cod.
proc. pen. deve ritenersi assolto anche attraverso espressioni che
manifestino sinteticamente il giudizio di congruità della pena o
richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati
dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese,
Rv. 267949; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356;
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 4, n.
21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 1, n. 24213 del
13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; Sez. 2, n. 36245 del
26/06/2009, Denaro, Rv. 245596; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008,
Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv.
237402). Invero, costituisce principio consolidato della giurisprudenza

22

di legittimità che, in tal caso, l’obbligo di motivazione del giudice si
attenua ed è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena,
nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez.
4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).
3.8.2. Anche in relazione al reato continuato, non sussiste obbligo
di specifica motivazione per ogni singolo aumento di pena, essendo
sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della

Sez. 4, n. 23074 del 22/11/2016, Paternoster, Rv. 270197; Sez. 2, n.
43605 del 14/09/2016, Ferracane, Rv. 268451; Sez. 5, n. 29847 del
30/04/2015, Del Gaudio, Rv. 264551).
3.8.3. Va, infine, evidenziato che l’intrinseca gravità dei fatti e i
precedenti penali del reo costituiscono dati polivalenti di medesima
rilevanza negativa che ben possono spiegare entrambi efficacia di
influenza sui differenti profili di valutazione rappresentati dal
trattamento sanzionatorio e dal diniego delle circostanze attenuanti
generiche, senza con ciò comportare lesione del principio del “ne bis in
idem” (cfr., Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425).
4. Ricorso nell’interesse di Herrera Zunica Claudio Bernardo.
4.1. Aspecifico è il primo motivo.
Si censura la qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 78
(ricettazione) da derubricarsi in quello di furto aggravato.
La responsabilità dell’imputato si fonda sugli elementi di prova di
cui alle pagg. 250 e ss. della sentenza impugnata ove si precisa che il
contenuto delle captate intercettazioni abbia evidenziato che il
ricorrente riceveva l’autovettura dopo la consumazione del furto
(risalente a tre mesi prima).
Il motivo proposto ripropone le medesime ragioni già discusse e
ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità
del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua
genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità conducente, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod.
proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone,
Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634;

,,

pena-base (Sez. 2, n. 18944 del 22/03/2017, Innocenti, Rv. 270361;

Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, n.
35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596).
4.2. Del tutto tardivo è il secondo motivo.
Invero, la doglianza – nello specifico profilo qui proposto – non
risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello
secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606,
comma 3 cod. proc. pen., come si evince dalla lettura dell’atto di

appello.
4.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo.
A fondamento della statuizione contestata, la Corte territoriale ha
incensurabilmente valorizzato i precedenti penali dell’imputato e le
gravi modalità dei fatti accertati, che comprovano una spiccata
capacità criminale, e l’assenza di elementi sintomatici della necessaria
meritevolezza.
In tal modo, il giudice di merito si è adeguato al consolidato
orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui, al fine di ritenere
od escludere la configurabilità di circostanze attenuanti generiche, il
giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati
dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a
determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo
elemento attinente alla personalità del colpevole od all’entità del reato
ed alle modalità di esecuzione di esso può, pertanto, risultare all’uopo
sufficiente (cfr., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv.
249163).
5. Ricorso nell’interesse di Soggia Paolo, a firma avv. Alessandro
Vannucci.
5.1. Manifestamente infondato è il primo motivo.
Si legge in sentenza che gli operanti (in relazione ai fatti di cui ai
capi 54 e 77: quest’ultimo attribuito al Soggia, detto il dottore, titolare
dell’autodemolizione di Roma via Porta Furta 403/045) intervenivano
“quando gli agenti erano ancora intenti a smontare la vettura (ndr.,
nella specie la Mercedes tg. EK 463 WT)”. Ma non solo. Le conversazioni
telefoniche intercettate acclaravano che Scala si era già accordato con
il Soggia per il giorno e per l’orario della consegna (v. pagg. 108 e ss.
della sentenza impugnata). Peraltro, che l’area di via Ardeatina 1975
fosse riconducibile al Soggia risulta essere stato acclarato dalle indagini
di polizia giudiziaria e tale accertamento in fatto non può certo essere

24

ridiscusso in questa sede.
5.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo.
In relazione ai capi 75 e 76, evidenzia la Corte territoriale come
dalle captate intercettazioni sia emerso chiaramente come il Soggia
fosse il destinatario finale delle auto (mentre il Siano e lo Scala fossero
i ricettatori intermediari) e che lo stesso venne prontamente avvisato
della “perdita” dell’auto di cui al capo 76 (recuperata dalla polizia

giudiziaria). Pienamente in termini è la giurisprudenza evocata dalla
Corte territoriale (pag. 347 della sentenza impugnata) con riferimento
al tema della ricettazione per mediazione ed al perfezionamento del
delitto de quo “per il solo fatto che l’agente si intrometta nel far
acquistare, ricevere od occultare un bene di provenienza delittuosa,
non occorrendo, perché possa dirsi consumato, né che l’agente metta
in rapporto diretto le parti né che la refurtiva venga effettivamente
acquistata o ricevuta” (Sez. 2, n. 7683 del 15/06/2106, Alessi e altri,
Rv. 266215).
5bis. Ricorso nell’interesse di Soggia Paolo, a firma avv.
Francesco Gianzi.
5bis.1. Manifestamente infondato è il primo motivo.
La sentenza (pag. 339 e ss.) evoca l’applicazione di una
giurisprudenza del tutto condivisibile ed anche recentemente
riaffermata da questa stessa sezione (cfr.; Sez. 2, n. 33957 del
14/06/2017, Carbone, Rv. 270734), secondo cui, ai fini della
consumazione del delitto di ricettazione, non è necessario che
all’acquisto, perfezionatosi in virtù dell’accordo intervenuto tra le parti,
segua materialmente la consegna della “res”, poiché l’art. 648 cod.
pen. distingue l’ipotesi dell’acquisto da quella della ricezione: accordi in relazione all’identificazione del bene oggetto di transazione – che
risultano dalle effettuate intercettazioni e che non presuppongono, ai
fini della loro validità, il pagamento di un prezzo o di altra contropartita
in un momento antecedente, contestuale o successivo alla
manifestazione dei reciproci consensi delle parti contraenti.
5bis.2. Manifestamente è il secondo motivo.
Fermo quanto evidenziato nel precedente paragrafo, osserva il
Collegio come il perfezionamento dell’accordo sull’acquisto, rendendo
irrilevante il momento successivo della consegna della cosa, configura
la consumazione del reato di ricettazione.

25

5bis.3. Manifestamente infondato ed almeno in parte evocativo
di non consentite censure in fatto è il terzo motivo.
Sul punto si rimanda alle considerazioni svolte nel precedente
paragrafo 5.1. del considerato in diritto.
Va solo aggiunto che le conclusioni alle quali sono pervenuti i
giudici di secondo grado in ordine alla sussistenza del reato risultano
conformi alla costante giurisprudenza di questa Suprema Corte,

condivisa dal Collegio; segnatamente, e si tratta proprio del precedente
indicato dal ricorrente, per l’integrazione del reato di cui all’art. 648 bis
cod. pen., occorre che le attività poste in essere sul denaro, sui beni o
sulle altre utilità di provenienza delittuosa, siano specificamente dirette
alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero siano dirette ad
ostacolare l’accertamento sull’origine delittuosa della res, anche senza
incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla
cosa in quanto tale (Sez. 2, n. 47088 del 14/10/2003, Di Capua, Rv.
227731; nello stesso senso, Sez. 2, n. 17771 del 11/04/2014, Spataro,
Rv. 259581). E ciò è quanto, sulla base della sentenza impugnata,
risulta essere avvenuto nel caso di specie, attraverso le materiali
operazioni di smontaggio delle autovetture: condotte idonee a creare
una parvenza di provenienza legittima dell’intera autovettura e del
tutto idonee ad ostacolare l’accertamento dell’effettiva provenienza da
delitto del bene stesso. Sussiste pienamente, quindi, quel tipico effetto
dissimulatorio che caratterizza una fattispecie criminosa a forma libera,
quale è quella del riciclaggio. Ed a nulla rileva, ai fini dell’integrazione
del reato, la circostanza che, concretamente, sia risultato agevole
l’accertamento della provenienza delittuosa del bene in questione, in
quanto, per aversi reato impossibile, l’inidoneità dell’azione deve
essere ex ante assoluta e non può desumersi dal mero fatto che il reato
sia stato agevolmente scoperto (Sez. 2, n. 44043 del 13/10/2009, PG
in proc. Lanzino, Rv. 245625).
Nel caso di specie, appunto,

un semplice controllo

dell’autovettura nei suoi tipici elementi identificativi costituiti dalla
targa e dal numero di telaio abbinato, non avrebbe consentito
l’accertamento della provenienza delittuosa del motore, risultata
possibile solo attraverso l’esame del numero dello stesso ed il controllo
dell’abbinamento di esso con altra autovettura, appunto, provento di
furto. Ed ancora: anche da un punto di vista strettamente soggettivo,

26

risulta corretta la qualificazione giuridica del fatto, caratterizzato, nel
caso di specie, dal dolo generico, da individuarsi nella semplice volontà
di compiere attività volte ad ostacolare l’identificazione della
provenienza delittuosa di un bene nella consapevolezza di tale origine,
non occorrendo alcun riferimento a scopi di profitto o di lucro,
caratterizzanti il diverso delitto di ricettazione (Sez. 2, n. 546 del
07/01/2011, PG in proc. Berruti, Rv. 249445).

6. Ricorso nell’interesse di Germanò Gianluca, a firma avv.
Antonio Maio.
6.1. Manifestamente infondato è il primo motivo.
La figura di Gianluca Germanò, soprannominato “Sventolino”, si
staglia come di assoluto rilievo in seno all’associazione che l’approdo
decisionale oggetto di gravame imbastisce con congrua valorizzazione
di plurimi elementi probatori, già di per sè caratterizzati da autonoma
significanza e precisa fondatezza, e per di più capaci di saldarsi in una
altrettanto innegabile confluenza.
Accanto alla sua attività lecita (amministratore di fatto di diverse
società che si occupano rispettivamente di vendita di automezzi e di
autodemolizione) risulta svolgere una proficua parallela attività illecita,
essendo risultato dalle indagini uno dei principali destinatari delle
autovetture, essenzialmente di piccola cilindrata, sottratte dai sodali.
Gernnanò risulta ricevere quotidianamente numerosissime telefonate
da meccanici, carrozzieri e privati che richiedono parti di autovetture,
a volte di recentissima costruzione, che vengono fornite dal predetto e
che provengono proprio da autovetture rubate e quindi smontate.
La cospicua attività di intercettazione ha consentito di individuare
– ed in parte anche di recuperare – numerose autovetture destinate
proprio al Germanò; questi, risulta avere contatti non solo con Vittorio
Casini, ma anche con gli altri componenti del sodalizio criminale e
fornisce il proprio apporto anche per la risoluzione di problematiche
tecniche, fornendo in molteplici occasioni la strumentazione necessaria
per l’attività del sodalizio (spesso, infatti, il ricorrente risulta essersi
prestato a fornire attrezzi di vario tipo tra cui parti di meccanica di
autovetture, centraline, kit e chiavi passepartout nonchè a consentire
l’utilizzo del proprio carro attrezzi); lo stesso, inoltre, gestisce in prima
persona anche il recupero delle autovetture rubate ed a lui destinate;
infine, è soggetto capace di individuare altri canali utili per la

27

collocazione delle autovetture sottratte dai sodali per la loro inidoneità
a soddisfare le proprie contingenti necessità.
6.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo.
Ritiene il Collegio che la sentenza non “soffra” alcun vizio
motivazionale nell’aver degradato nei confronti del Gernnanò
l’originaria accusa di organizzatore a quella di partecipe, avendo
riconosciuto tale primazia al solo Casini in ragione dell’assoluta

autonomia organizzativa e decisionale sulle modalità operative del
gruppo criminale. Né, tuttavia, appare possibile ritenere che il
ricorrente non fosse a conoscenza dell’illecita provenienza delle
autovetture dal medesimo “trattate” alla luce dei contenuti
dell’inequivoco compendio intercettativo che, per qualità e quantità
degli interventi richiesti e dal medesimo assicurati ai sodali e per le
specifiche competenze professionali di settore prestate, non poteva far
ritenere un’assenza di malafede ovvero la ricorrenza di una semplice
colpevole “leggerezza”.
6.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo.
La penale responsabilità del Germanò per il reato di riciclaggio
nella forma tentata è stata ampiamente acclarata. La sentenza fa
riferimento agli esiti degli accertamenti di polizia giudiziaria
(informativa finale pagg. 437-455 e al verbale di OPC e di intervento
della polizia giudiziaria di Pomezia) nonchè al chiaro tenore delle
captate intercettazioni che depongono per una sua fattiva e
continuativa cointeressenza.
Del tutto corretta è poi la qualificazione giuridica del fatto, la cui
questione è stata affrontata sia dal punto di vista fattuale che da quello
giuridico; sotto questo secondo aspetto, vale il condivisibile richiamo
alla giurisprudenza di questa Suprema Corte che ha ritenuto,
successivamente all’intervento del legislatore (art. 23 legge n. 55 del
1990), configurabile, in astratto, il tentativo di riciclaggio, non essendo
più il reato costruito come delitto a consumazione anticipata (cfr., Sez.
1, n. 7558 del 29/03/1993, Rv. 194767; Sez. 5, n. 17694 del
14/01/2010, Rv. 247220; Sez. 2, n. 1960 del 11/12/2014, dep. 2015,
Pileri e altro, Rv. 262506).
6.4. Manifestamente infondato è il quarto motivo.
Il motivo è generico e meramente reiterativo – e, comunque,
manifestamente infondato – essendo caratterizzato esclusivamente da

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affermazioni apodittiche nelle quali si lamenta la mancata presa in
considerazione e la conseguente non motivata valutazione di implicita
irrilevanza di elementi addotti dalla difesa, elementi che risultano
peraltro inidonei a superare le raccolte evidenze e a spiegare efficacia
esimente in ordine alla configurabilità del reato e alla riferibilità al
ricorrente. In particolare, l’assunto difensivo in ordine all’assenza di
prova che si trattasse di auto rubata, trova evidente e logica smentita

a chiedere di individuare qualcuno che si addossasse la responsabilità
del furto.
6.5. Generico è il quinto motivo.
Evidenzia il Collegio come la doglianza ivi articolata riproduca
pedissequamente gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la
Corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive
in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera né
specificatamente censura, omettendo così un decisivo ed obbligatorio
“confronto”.
6bis. Ricorso nell’interesse di Germanò Gianluca, a firma avv.
Renato Borzone.
6bis.1. Generico e manifestamente infondato è il primo motivo.
Ferme le valutazioni esposte nel precedente paragrafo 6.5. del
considerato in diritto, evidenzia il Collegio come ci si trovi al cospetto
di denunciati “vizi” diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua
“manifesta illogicità”, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto
probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante)
su aspetti essenziali astrattamente idonei ad imporre diversa
conclusione del processo.
6bis.2. Inammissibili sono, pertanto, tutte le doglianze che, come
nella fattispecie, “attaccano” la “persuasività”, l’inadeguatezza, la
mancanza di “rigore” o di “puntualità”, la stessa “illogicità” quando non
“manifesta”, così come quelle che sollecitano una differente
comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove
ovvero che evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni
differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore
della valenza probatoria del singolo elemento. Tutto ciò – come già
evidenziato in premessa – è “fatto”, come tale riservato al giudice del
merito. Quando il giudice del merito ha espresso il proprio

/t(

nel fatto – altrimenti illogico ed inspiegabile – che è lo stesso Gernnanò

apprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita, e le sole censure
possibili nel giudizio di legittimità sono quelle dei soli tre tassativi vizi
indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., ciascuno dotato
di peculiare oggetto e struttura: sicché, è altro costante insegnamento
di questa Suprema Corte che la deduzione alternativa di vizi, invece
assolutamente differenti, è per sè indice di genericità del motivo di
ricorso e, in definitiva, “segno” della natura di merito della doglianza

13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Genericità che – peraltro involgeva insanabilmente anche i motivi di appello e che, di fatto, ha
finito per ampiamente giustificare il tipo di “risposta” fornita dai giudici
di secondo grado ed oggi inammissibilmente ricorsa per cassazione. A
tal fine, utile è certamente ricordare l’ulteriore insegnamento della
giurisprudenza di legittimità, secondo cui, il difetto di motivazione della
sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con
altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per
cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità
originaria anche quando la decisione del giudice dell’impugnazione non
pronunci in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014,
dep. 2015, Botta, Rv. 262700).
6bis.3. Si censura altresì la forma della sentenza di appello che,
adottando uno stile meramente informativo, si sarebbe limitata ad
allegare elementi di prova senza procedere né ad una specifica analisi
né ad un altrettanto doveroso commento ma – soprattutto – perché
avrebbe omesso di fornire adeguati collegamenti alle risultanze
processuali e di rispondere alle censure sollevate.
6bis.3.1. Al riguardo, occorre premettere che una scelta
motivazionale che prescinda dall’esaminare in modo dettagliato le
doglianze proposte con l’appello è consentita al giudice di secondo
grado solo quando l’appellante si sia limitato alla mera riproposizione
delle questioni già adeguatamente risolte dal primo giudice, omettendo
di discutere gli argomenti spesi dallo stesso, oppure abbia formulato
deduzioni generiche, apodittiche, superflue o palesemente
inconsistenti (Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056;
Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci, Rv. 255392; Sez. 4, n. 15227
del 14/02/2008, Baretti, Rv. 239735): situazione che non è ravvisabile
laddove l’appello rivolga specifiche censure alla ricostruzione della

Ì

che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi (Sez. 6, n.

sentenza di primo grado in tema di responsabilità dell’imputato,
criticandone le valutazioni probatorie in base all’esame di precisi
elementi di fatto (Sez. 3, n. 1237 del 02/10/2012, Lomio, Rv. 254150;
Sez. 6, n. 28710 del 17/04/2012, Romito, Rv. 253226), essendo in tal
caso connaturata al mezzo di impugnazione dell’appello la nuova
discussione delle questioni prospettate e disattese in primo grado, nella
prospettiva di una piena revisione del primo giudizio (Sez. 6, n. 50613

del 06/12/2013, Kalboussi, Rv. 258508).
6bis.3.2. In realtà, nella fattispecie, la gran parte dei rilievi
difensivi contenuti nei motivi di appello, conformi a quelli riproposti nel
ricorso, nella parte in cui ridiscutono le valutazioni probatorie
lamentandone l’apoditticità, la scarsa aderenza agli elementi emersi
ovvero l’insufficienza intrinseca, non rispondono agli indicati requisiti
di specificità: da qui l’insussistenza di un preciso onere, per la Corte
territoriale, di valutare le deduzioni dell’appellante/degli appellanti, ai
fini di rendere – ancorchè in doppia conforme – una motivazione
complessivamente adeguata.
La Corte territoriale, dopo aver prospettato i contenuti probatori,
riproducendo i contenuti delle intercettazioni (in taluni casi con chiosa
esplicativa e di commento) e le risultanze dei servizi di opc anche
attraverso il richiamo alla sentenza di primo grado, ha analizzato
partitannente le posizioni dei singoli imputati riassumendone gli
elementi raccolti e precisando cosa e quanto della sentenza del
Tribunale non fosse condivisibile sulla base delle deduzioni difensive,
riconosciute come ammissibili e fondate.
6bis.4. Tale tecnica compilativa, in parte dettata dall’autonoma e
discrezionale scelta stilistica del redattore e in altra parte dai “limiti
strutturali” delle sollevate censure, non si è posta affatto in contrasto
con gli obblighi motivazionali imposti dalla legge non potendosi ritenere
che la stessa si sia limitata ad esporre, senza valutare, le fonti di prova
omettendo di spiegare gli assunti decisionali di conferma o di riforma.
E così deve ritenersi che, nella fattispecie, si sia stabilito quel corretto
rapporto dialettico tra censure e decisione, occorrente perché
quest’ultima possa dirsi sufficientemente motivata.
6bis.2. Manifestamente infondati sono sia il secondo che il terzo
motivo, assimilabili sotto il profilo del vizio denunciato.
In relazione alle conclusioni assunte dalla Corte territoriale, il

31

ricorrente omette di sviluppare un adeguato confronto critico rispetto
alla sostanza delle contrarie argomentazioni ivi utilizzate e di indicare
la specifiche ragioni della loro asserita erroneità, limitandosi a
contrapporvi una serie di doglianze già analizzate e motivatamente
disattese in punto di fatto, così prospettando una diversa e alternativa
“lettura” delle risultanze probatorie acquisite, fondate su una non
consentita richiesta di rivisitazione del loro contenuto, senza addurre

complessiva tenuta e la coerenza logica delle valutazioni al riguardo
operate nella decisione impugnata.
6bis.3. Manifestamente infondato è il quarto motivo.
L’aumento di pena per la recidiva è assistito da motivazione
(cumulativa) congrua e non censurabile in questa sede, nella parte in
cui si precisa che i fatti per cui è intervenuta condanna devono ritenersi
indicativi di maggiore pericolosità sociale tale da giustificare l’aumento
di pena ex art. 99 cod. pen.
6bis.4. Manifestamente infondato è il quinto motivo.
Anche per il Gernnanò, la comune statuizione di diniego di
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da
motivazione (esistenza di precedenti penali, forte determinazione a
delinquere ed intensità del dolo, elementi idonei a tratteggiare le figure
degli imputati quali soggetti stabilmente dediti ad attività delittuose)
esente da manifesta illogicità, circostanza che rende la medesima
insindacabile in sede di legittimità (cfr., Sez. 6, n. 42688 del
24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio
affermato da questa Suprema Corte secondo cui non è necessario che
il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle
attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi
favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è
sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o
comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale
valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).
7. Ricorso nell’interesse di Scala Domenico e di Siano Antonio.
7.1. Manifestamente infondato è il primo motivo.
Evidenzia la Corte territoriale come Domenico Scala, detto
Mimmo, Minnì o Dudù e Antonio Siano, detto Peppe, sono altri due

censure destinate a disarticolare, o anche solo a porre in crisi, la

soggetti di spicco all’interno del sodalizio criminale.
Come per gli altri sodali, il compendio intercettativo – prima di
ogni altro ulteriore elemento – restituisce e comprova la loro piena
adesione al sodalizio, con ruoli ben definiti e di assoluto rilievo, anche
perché sono loro due che forniscono al Casini numerosi kit necessari
per mettere in moto le autovetture rubate.
Entrambi dispongono di un’abitazione in Roma ed entrambi

utilizzano la medesima auto e le medesime utenze telefoniche.
Numerosi sono i contatti che i due tengono con gli altri membri
dell’associazione, ed in particolare con Vittorio Casini, Maurizio Marinelli
e Carmine La Marca. I due rientrano tra i destinatari stabili delle
autovetture sottratte da Casini e i suoi (ed anche loro) complici, con
cui interagiscono in modo costante. Il loro contributo,
indipendentemente dal numero degli episodi che li ha visti coinvolti, è
tutto fuorchè marginale; nessun dubbio esiste e residua sul fatto che i
medesimi offrano, pertanto, un supporto stabile e concreto,
adempiendo ai compiti loro demandati con professionalità e
competenza.
Si è accertato inoltre che:
– sono loro a fornire a Casini e a Marinelli le utenze telefoniche, intestate
a cittadini stranieri, al fine di espletare l’attività criminale;
– usano estrema accortezza nell’uso delle utenze che provvedono a
sostituire;
-all’interno della loro abitazione romana, vengono rinvenute numerose
schede sim intestate a persone diverse nonché manuali di istruzione
per il resettaggio di chiavi e di centraline senza utilizzo di un pin o di
un computer ed una chiave per autovettura Mercedes riconducibile ad
una seconda autovettura rubata dal Casini che sarebbe dovuta servire
a Scala e Siano per recuperarla e trasportarla all’interno dell’area di via
Ardeatina 1975.
Dalle intercettazioni telefoniche emerge, inoltre, come lo Scala si
sia interessato per far riavere la patente di guida al Casini. Ma non solo.
Più volte, Vittorio Casini riferisce all’interno delle conversazioni captate
con gli altri imputati, che lo stesso è obbligato a “lavorare” con Scala e
con Siano in quanto sono proprio loro che gli forniscono i necessari
“ricambi” (termine, questo, utilizzato proprio per indicare le centraline
per far partire le autovetture da rubare). Grazie a queste centraline,

33

Vittorio Casini, oltre ad asportare autovetture destinate a Scala e a
Siano (in particolare, quelle di marca Mercedes, Audi e Nissan
Navarra), sottrae anche autovetture dello stesso tipo destinate ad altri
soggetti, come Gianluca Gernnanò, Carmine La Marca, Raffaele
Lombardi e tale Michele (rimasto ignoto).
7.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo.
Secondo altro consolidato e condivisibile orientamento di questa

Suprema Corte (per tutte, Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma,
Rv. 221693; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133),
è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga
pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con
l’aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente
assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata),
senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in
virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.
Si è, infatti, condivisibilmente osservato (Sez. 6, n. 8700 del
21/01/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584) che la funzione tipica
dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il
provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza
attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità
(artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le
ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto,
innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica
indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano
il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo
si contesta).
Invero, il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una
“duplice specificità”: deve essere sì anch’esso conforme all’art. 581,
lett. c) cod. proc. pen. (e quindi contenere l’indicazione delle ragioni di
diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata
al giudice dell’impugnazione), ma, quando “attacca” le ragioni che
sorreggono la decisione, deve, altresì, contemporaneamente enucleare
in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente
sussumibile fra i tre, soli, previsti dall’art. 606, comma 1, lett. e) cod.
proc. pen., deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della
sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito

34

per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione
differente”.
Risulta, pertanto, evidente che, se il motivo di ricorso si limita a
riprodurre il motivo d’appello, per ciò solo si destina all’inammissibilità,
venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e
ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con
siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente

“attaccato”, lungi dall’essere destinatario di specifica critica
argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nè tale forma di redazione
del motivo di ricorso (la riproduzione grafica del motivo d’appello)
potrebbe essere invocata come implicita denuncia del vizio di omessa
motivazione da parte del giudice d’appello in ordine a quanto
devolutogli nell’atto di impugnazione. Infatti, quand’anche
effettivamente il giudice d’appello abbia omesso una risposta,
comunque la mera riproduzione grafica del motivo d’appello condanna
il motivo di ricorso all’inammissibilità. E ciò per almeno due ragioni.
Innanzitutto, perché è censura di merito; ma, soprattutto (il che vale
anche per l’ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi
d’appello), perchè non è mediata dalla necessaria specifica ed
argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (e tanto più nel
caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della
mancanza “grafica”, pretende la dimostrazione della sua mera
“apparenza” rispetto ai temi tempestivamente e specificamente
dedotti); denuncia che – come detto – è pure onerata dell’obbligo di
argomentare la decisività del vizio, tale da imporre diversa conclusione
del caso.
7.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo.
La Corte territoriale ha ritenuto di non poter provvedere sulla
richiesta avanzata dalla difesa del Siano di riconoscimento della
continuazione con altra condanna dal medesimo riportata in data
10/07/2014 divenuta irrevocabile e prodotta agli atti in mancanza di
“elementi completi per assumere la decisione”.
La statuizione, che non pregiudica la formalizzazione di una
futura richiesta in sede esecutiva, appare insindacabile in questa sede.
Con la stessa, la Corte territoriale ha ritenuto in modo inequivoco
l’insufficienza della sentenza-documento per poter assumere una
decisione di merito (sia in senso positivo che negativo), con implicita

35

affermazione dell’indispensabilità di altri elementi probatori a corredo
dell’istanza difensiva. Del resto, per pacifica giurisprudenza, ai fini del
riconoscimento della continuazione in sede di cognizione, incombe
sull’interessato l’onere di allegazione (nella specie, come si è visto, non
integralmente assolto) degli specifici elementi dai quali possa
desumersi l’identità del disegno criminoso (cfr., ex multis, Sez. 6, n.
43441 del 24/11/2010, Podda, Rv. 248962).

7.4. Manifestamente infondato è il quarto motivo.
Sia la statuizione in punto riconoscimento dell’inasprimento di
pena a titolo di recidiva che quella relativa al diniego di concessione
delle circostanze attenuanti generiche sono assistite da motivazione
congrua e non censurabile in questa sede. Si rimanda sul punto alle
considerazioni esposte nei precedenti paragrafi 6bis. 3. e 6bis. 4. del
considerato in diritto.
8. Ricorso personale di La Marca Carmine.
8.1. Manifestamente infondato è il primo motivo.
La ritenuta intraneità di Carmine La Marca, detto Fujente, al
sodalizio si reputa efficacemente validata sul piano motivazionale.
L’imputato è uno dei destinatari finali delle autovetture rubate da
Vittorio Casini unitamente ai suoi complici. Per la consegna delle
autovetture a lui destinate, il La Marca si avvale di una rete di
collaboratori, tra i quali è stato identificato tale Enrico Rossi, tratto in
arresto il 20/12/2013. Inoltre, il ricorrente ha strettissimi rapporti con
il Casini, al quale richiede continuamente autovetture e fornisce anche
indicazioni sui luoghi ove è possibile trovarle; ha rapporti anche con gli
altri componenti del sodalizio, in particolare con Simone Galafate,
Maurizio Marinelli, Ubaldo Casini, Domenico Scala e Antonio Siano. Il
suo indiscutibile, rilevante e decisivo apporto all’associazione consiste
nel reperire i mezzi necessari alla realizzazione del programma
criminoso.
Dal vasto compendio intercettativo, in termini di sintesi, si ricava
che il La Marca:
– si occupa di reperire una nuova autovettura per Vittorio Casini dopo il
sequestro dell’Audi 4;
– offre supporto di natura tecnica per la soluzione di problemi relativi
alle autovetture che il Casini non riesce a far partire, mettendo a sua
disposizione anche gli strumenti necessari per la messa in moto;

36

- effettua numerosi “ordinativi” di autovetture da mettergli a
disposizione;
– dopo l’arresto di Scala e Siano, sia lui che il Casini cercano di
rintracciarli ipotizzando che sia successo qualcosa, finchè proprio lui
comunica a Casini la notizia del loro avvenuto arresto.
8.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo.
In ordine al capo 42, la Corte territoriale (pagg. 7 e ss.), dopo

penale responsabilità del Casini e del Marinelli per il furto aggravato
dell’autovettura marca Audi TT tg. EF198NW, ha riconosciuto come
ugualmente provata la penale responsabilità per il reato di ricettazione
da parte del La Marca, avendo costui preventivamente dato indicazione
al Casini e al Marinelli sul fatto che aveva intenzione di ricevere
quest’auto rubata.
Anche in ordine al capo 43, la Corte territoriale (pagg. 76 e ss.),
dopo aver spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto raggiunta la prova
della penale responsabilità del Casini, del Marinelli e del Galafate per il
furto aggravato dell’autovettura marca Audi Al tg. EP840AG, ha
riconosciuto come ugualmente provata la penale responsabilità per il
reato di ricettazione da parte del La Marca: le captate intercettazioni,
infatti, disvelavano che il destinatario di quest’auto era il La Marca che,
dopo la consumazione del furto da parte dei tre sunnominati, aveva
inviato una persona per prelevare l’auto; inoltre il La Marca ed il Casini
si erano accordati anche sul prezzo (euro 1.000,00) che il primo
avrebbe corrisposto al secondo per l’acquisto.
Infine, anche in ordine al capo 44, la Corte territoriale (pagg. 215
e ss.), dopo aver spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto raggiunta
la prova della penale responsabilità del Casini e del Marinelli per il furto
aggravato dell’autovettura marca Nissan Navarra tg. DY640ZN, ha
riconosciuto come ugualmente provata la penale responsabilità per il
reato di ricettazione da parte del La Marca come disvelato dalle
intercettazioni, nel corso delle quali il Casini riferiva a quest’ultimo
dettagli sull’autovettura sottratta la notte del 12 dicembre 2013 da
largo Manlio Gelsomini (dell’anno 2009, di colore nero) ottenendo dal
La Marca, interessato al “tema”, il proprio assenso a che l’auto gli
venisse consegnata.
L’eloquente condotta tenuta dal La Marca, ben consapevole della

4/

aver spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto raggiunta la prova della

provenienza furtiva delle autovetture a lui destinate di cui assume
precise informazioni in vista della successiva acquisizione, esclude che
si possa anche solo ipotizzare la dedotta semplice mancanza di
diligenza nel verificare la provenienza della cosa ai fini della pretesa
ricorrenza della meno grave ipotesi di reato di cui all’art. 712 cod. pen.
9. Alla pronuncia consegue per il disposto dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali

somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si
determina equitativamente in euro duemila per ciascuno

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila
ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2018

Il Consigliere estensore
ANDREA PELLEGRINO
A

t

Il Presidente
PIERCAMIL O DAVIGO

nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una

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