Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37536 del 08/06/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 37536 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: PAZIENZA VITTORIO

SENTENZA

sui ricorsi proposti dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di
Campobasso e dalla parte civile costituita CAPOZZI Giuseppina nel procedimento
a carico di:
PINNA Pasquale, nato a Riccia il 04/02/1955

avverso la sentenza emessa in data 08/06/2017 dalla Corte d’Appello di
Campobasso
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca
Zacco, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata;
udito il difensore della parte civile, avv. Claudio Santoro, che ha concluso
associandosi alle richieste del P.M. e depositando conclusioni scritte e nota spese;
udito il difensore dell’imputato, avv. Fabio Albino, che ha concluso chiedendo
dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi o comunque il loro rigetto

Data Udienza: 08/06/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 08/06/2017, la Corte d’Appello di Campobasso ha
riformato la sentenza in data 12/02/2014 del Tribunale di Campobasso, che aveva
assolto PINNA Pasquale dal reato di usura aggravata a lui ascritto per insussistenza
del fatto.
In particolari, la Corte d’Appello ha dichiarato non doversi procedere nei
confronti del PINNA, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione, previa
tempus commissi

delicti.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di
Campobasso, deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione,
nonché violazione delle disposizioni in tema di prescrizione.
Il ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello nella parte in cui ha
retrodatato il momento consumativo del reato all’ottobre 2004, ovvero all’epoca
in cui BOZZA Giovanni, cognato della CAPOZZI, era intervenuto sottoscrivendo
con il PINNA un contratto preliminare per il riacquisto dell’immobile, che, nel 2002,
la parte offesa era stata costretta a cedere al ricorrente.
Ad avviso del Procuratore Generale, non vi era stata con il BOZZA alcuna
novazione del rapporto usurario che legava il PINNA ai coniugi CAPOZZI-FINELLI:
l’intervento del BOZZA aveva avuto la funzione di un mero supporto alla cognata,
senza che egli

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA