Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37536 del 08/06/2018
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37536 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
SENTENZA
sui ricorsi proposti dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di
Campobasso e dalla parte civile costituita CAPOZZI Giuseppina nel procedimento
a carico di:
PINNA Pasquale, nato a Riccia il 04/02/1955
avverso la sentenza emessa in data 08/06/2017 dalla Corte d’Appello di
Campobasso
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca
Zacco, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata;
udito il difensore della parte civile, avv. Claudio Santoro, che ha concluso
associandosi alle richieste del P.M. e depositando conclusioni scritte e nota spese;
udito il difensore dell’imputato, avv. Fabio Albino, che ha concluso chiedendo
dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi o comunque il loro rigetto
Data Udienza: 08/06/2018
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 08/06/2017, la Corte d’Appello di Campobasso ha
riformato la sentenza in data 12/02/2014 del Tribunale di Campobasso, che aveva
assolto PINNA Pasquale dal reato di usura aggravata a lui ascritto per insussistenza
del fatto.
In particolari, la Corte d’Appello ha dichiarato non doversi procedere nei
confronti del PINNA, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione, previa
tempus commissi
delicti.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di
Campobasso, deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione,
nonché violazione delle disposizioni in tema di prescrizione.
Il ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello nella parte in cui ha
retrodatato il momento consumativo del reato all’ottobre 2004, ovvero all’epoca
in cui BOZZA Giovanni, cognato della CAPOZZI, era intervenuto sottoscrivendo
con il PINNA un contratto preliminare per il riacquisto dell’immobile, che, nel 2002,
la parte offesa era stata costretta a cedere al ricorrente.
Ad avviso del Procuratore Generale, non vi era stata con il BOZZA alcuna
novazione del rapporto usurario che legava il PINNA ai coniugi CAPOZZI-FINELLI:
l’intervento del BOZZA aveva avuto la funzione di un mero supporto alla cognata,
senza che egli