Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37534 del 24/05/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 37534 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI SENSO PIO N. IL 20/01/1951
avverso la sentenza n. 1278/2016 CORTE APPELLO di SALERNO, del
01/12/2017
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/05/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. /,:2,
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che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 24/05/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per Cassazione DI SENSO Pio avverso la sentenza della Corte d’Appello di
Salerno che il 10 dicembre 2017 ha confermato la sentenza del Tribunale che il
27.3.2015 l’aveva condannato per truffa in danno di Caiazzo Vincenzo
Deduce:
1. tardività della querela sostenendo che l’ultimo protesto degli assegni risale

2. prescrizione dei reati già in grado di appello considerato che la deminutio
patrimoni sarebbe avvenuta in prossimità dell’emissione dei titoli (aprilemaggio 2009)
Quanto alla dedotta tardività della querela, si rileva, innanzitutto, che la questione
non aveva formato oggetto dei motivi d’appello, né era stata discussa nel giudizio di
secondo grado, né eccepita nelle conclusioni. La questione è stata posta, per la
prima volta, in Cassazione. Questa Corte ha affermato il principio per il quale
l’obbligo del giudice di dichiarare l’esistenza di una causa di non punibilità permane
sino al momento in cui la sentenza diviene irrevocabile, non potendosi sino a tale
momento considerarsi concluso il processo (Cassazione penale, sez. I 12/11/1998
n. 13665; n. 17052 del 05/03/2013 Rv. 257114). Tale principio va però coordinato
con le norme che reggono il giudizio di Cassazione; in particolare, con l’art. 606
cod. proc. pen., secondo cui il ricorso per Cassazione è consentito per violazione di
legge o vizi della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento
impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di
gravame. Ciò comporta che l’assenza o la tardività della querela, per essere
rilevabili nel giudizio di Cassazione, devono risultare dalla sentenza impugnata,
ovvero da atti da cui risulti, immediatamente e inequivocabilmente, il vizio
denunciato, senza necessità di una specifica indagine che, presupponendo un
accesso agli atti, è impraticabile nel giudizio di legittimità( Cass. N. 3214 del
2013 Rv. 254385, N. 32985 del 2013 Rv. 256845; n. 37383 del 2016 Rv. 267948).
Nel caso in esame secondo la stessa prospettazione del ricorrente la valutazione
circa l’asserita tardività della querela richiede un accertamento in fatto non
esperibile in questa sede. La giurisprudenza è infatti costante nell’affermare che per
notizia del fatto che costituisce il reato si debba intendere la piena e
sicura conoscenza di tutti gli elementi indispensabili per la valutazione di
sussistenza del reato, e cioè la notizia completa, diretta, precisa, certa del reato
medesimo ( tra le tante Cass. Sez. VI, 24.11.2015-27.1.2016, n. 3719; Sez. VI,
12.3.2015, n. 24380)
Il reato era però prescritto già alla data della sentenza della Corte d’Appello.
1

all’8.5.2010 mentre la querela è del novembre 2010

Secondo la ricostruzione operata nella sentenza impugnata, letta in uno con la
sentenza di primo grado,la persona offesa ha conosciuto nel 2009 l’imputato che si
era presentato come promotore finanziario e si era dichiarato disponibile a reperire
in suo favore un finanziamento in tempi brevi. Per ottenere tale finanziamento era
necessario affrontare delle spese e per questo gli aveva chiesto di anticipare la
somma di euro 3000,00 che il CAIAZZO gli rilasciava a mezzo di assegno con
scadenza 30 maggio 2009. Dopo qualche giorno l’imputato contattava di nuovo la

assegno. Gli assegni venivano incassati regolarmente. Dopo un anno a seguito
delle numerose richieste di restituzione della somma di C 4000,00 anticipata, non
avendo mai ottenuto il finanziamento il CAIAZZO chiedeva la restituzione della
somma. L’imputato gli consegnava assegni che andavano in protesto. La persona
offesa solo allora comprendeva di essere stata truffata e presentava querela.
Il momento consumativo del delitto di truffa è “quello dell’effettivo conseguimento
dell’ingiusto profitto, con correlativo danno alla persona offesa, e tale momento si
verifica all’atto dell’effettiva prestazione del bene economico da parte del raggirato,
con susseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell’agente” ( C.,
Sez. feriale, 30.8.2016, n. 37400; C., Sez. II, 15.6.2016, n. 28767; C., Sez. II,
14.10.2011; C., Sez. III, 24.2.2011; C., Sez. II, 18.11.2010; C., Sez. I,
30.5.1999). Anche le sezioni unite si sono pronunciate in tal senso, chiarendo che la
truffa contrattuale, reato istantaneo e di danno, si consuma nel momento del
conseguimento del bene da parte dell’agente con la conseguente perdita dello
stesso da parte della persona offesa (C., S.U., 21.6.2000; C., Sez. II, 14.2.2017, n.
11102; C., Sez. VI, 12.1.2016, n. 1408; C., Sez. H, 11.12.2012, n. 49932) Qualora
l’oggetto materiale del reato sia costituito da titoli di credito, il momento della sua
consumazione è quello dell’acquisizione da parte dell’autore del reato, della relativa
valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, poiché solo per mezzo di
queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell’agente e nel contempo diviene
definitiva la potenziale lesione del patrimonio della parte offesa (C., Sez. II,
28.4.2017, n. 31652).
Nel caso in esame la truffa si è perfezionata con la riscossione degli assegni
avvenuta nell’immediatezza della consegna e quindi nel giugno 2009.
Alla data della sentenza della Corte d’Appello 1° dicembre 2017 il reato, considerate
anche le sospensioni indicate nella sentenza di primo grado pari a mesi 9 e gg. 15,
era prescritto.
La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto
per prescrizione. Devono essere confermate le statuizioni civili.
2

persona offesa e gli chiedeva ulteriori C 1000,00 che gli venivano dati con altro

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione. Conferma le statuizioni civili.
Così deliberato in Roma il 24.5.2018.

Giovanna VERGA
„„,- —2
/

Il Presidente
Piercamillo DAVIGO

Il Consigliere estensore

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