Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37532 del 24/05/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 37532 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
EHSAN UI HAQ N. IL 19/12/1977
IANCU ADELA N. IL 03/03/1990
avverso la sentenza n. 269/2017 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
12/05/2017
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/05/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. c_ 12)J,,,,, ■ “77.
che ha concluso per ,e 2 t ,,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 24/05/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono per Cassazione EHSAN UI Haq e IANCU Adela avverso la sentenza della Corte
d’Appello di Bologna che il 12.5.2017 ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di
Ravenna che 1’11 ottobre 2016 li ha condannati per concorso in rapina e lesioni in danno
di Badiali Giovanni e porto di strumento atto ad offendere.
Deducono i ricorrenti:

contravvenzione di cui al capo c)
2. vizio della motivazione in ordine all’aggravante dell’arma
IONCU Adela contesta anche la ritenuta recidiva stante la risalenza nel tempo del
precedente e il fatto che per tale condanna le era stata concessa la sospensione
condizionale con conseguente estinzione del reato e degli effetti penali, non avendo
commesso nel quinquennio illeciti.
I motivi di ricorso che investono la responsabilità per il porto ingiustificato di armi od
oggetti atti ad offendere e per la conseguente aggravante di cui all’art. 628 co 3 c.p.
sono palesemente inammissibili, in quanto i ricorrenti, reiterando doglianze già espresse
in appello, si sono limitati a censurare profili di carattere meramente valutativo del
compendio probatorio, rinnovando contestazioni in punto di ricostruzione del fatto e delle
dichiarazioni raccolte, del tutto sovrapponibili a quelle ampiamente scandagliate dai
giudici dell’appello. Per un verso, dunque, il ricorso mira a sollecitare un non consentito
riesame del merito, mentre, sotto altro profilo, non proponendosi una effettiva ed
autonoma critica impugnatoria rispetto alla motivazione esibita dai giudici a quibus,
il ricorso rassegnato finisce per risultare del tutto aspecifico .
Il motivo avanzato dalla sola IONCU è destituito di fondamento giuridico. Secondo la
consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 43835/2008, Gambera; n.
8411/2003, Chiudioni; n. 6209/1982, Vitale; Cass. n. 5855 del 2012 Rv. 252068), che il
Collegio condivide, l’estinzione del reato a norma dell’art.167 cod. pen. non comporta
l’estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti.
Ne consegue che di tale precedente deve tenersi conto ai fini della recidiva, come
correttamente hanno fatto i giudici di merito
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 2.000,00
ciascuno.

A
1

7′

1. vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità con riguardo alla

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 2.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Giovanna VERGA

Pierca
,.„…
illo DAVIGO

Così deliberato in Roma il 24.5.2018.

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